Incarto n. 14.2009.34
Lugano 16 luglio 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 dicembre 2007 da
AP 1 (patrocinata dall’ PA 2 )
contro
AO 1 (patrocinato dall’ PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 2/6 agosto 2007 __________;
sulla quale istanza il Pretore del __________ con sentenza 25 marzo 2009 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 290.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta in appello dalla procedente che con atto 3 aprile 2009 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che con osservazioni 29 aprile 2009 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/6 agosto 2007 __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 8’392.80 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 2007, indicando quale titolo di credito: “ Fattura no. 502541 del 16.05.2007 secondo contratto del 7.2.2007.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura __________.
B. All’udienza di contraddittorio la procedente ha evidenziato che il riconoscimento di debito da parte del convenuto emergerebbe dalla documentazione prodotta.
Il contratto di fornitura di assistenza domiciliare del 7 febbraio 2007 (doc. C), sottoscritto dall’escusso quale acquisitore e dalla procedente quale prestatrice di personale a prestito, recherebbe una clausola di indennizzo -in base all’art. 22 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito- a favore del prestatore di personale in caso di assunzione da parte dell’acquisitore del personale prestato. Nella lettera del 22 maggio 2007 (doc. F) il convenuto ammetterebbe che, dopo aver usufruito per un periodo inferiore ai tre mesi, del servizio dell’istante, avrebbe disdetto il contratto e avrebbe assunto la signora __________ per l’espletamento di mansioni che non avrebbe voluto specificare.
L’ammontare della pretesa di AP 1 risulterebbe dai conteggi di salario della signora __________, dai quali emergerebbe che ella ha lavorato presso il convenuto nel mese di febbraio 2007 per 200 ore in 13 giorni percependo dall’istante un salario lordo di fr. 4'000.-- e nel mese di marzo 2007 per 60 ore in 6 giorni percependo un salario di fr. 1'200.--. Ritenuto che il salario lordo mensile a tempo pieno della signora __________ sarebbe di fr. 6'153.-- (fr. 4'000.-- : 13 x 20) corrispondenti a fr. 79'989.-- annuali comprensivi della tredicesima mensilità, l’indennità di intermediazione fatturata di fr. 7'800.-- non raggiungerebbe nemmeno il 10% dello stipendio lordo annuo contemplato nella clausola di indennizzo contenuta nel contratto del 7 febbraio 2007.
Per la procedente anche nell’ipotesi che in concreto si volesse applicare l’art. 22 cpv. 3 LC, essa avrebbe diritto ad un’indennità superiore a fr. 10'000.--, atteso che nel mese di marzo la dipendente le sarebbe costata fr. 4'000.-- a fronte di un onorario fatturato al convenuto di fr. 7'150: quindi il suo margine lordo sarebbe stato di fr. 242.-- al giorno, che, moltiplicato per 60 giorni lavorativi in 3 mesi (art. 22 LC cpv. 3 e 4), dedotto l’importo già pagato nello stesso periodo trimestrale dall’acquisitore per le spese amministrative e per l’utile in relazione alla dipendente assunta, corrisponderebbe a fr. 10'538 (fr. 14'538.-- ./. fr. 4'000), somma superiore a quanto richiesto.
C. Con sentenza 3 marzo 2008 il Segretario assessore della __________ aveva respinto l’istanza.
D. Contro quella sentenza era tempestivamente insorta AP 1chiedendo l’accoglimento dell’istanza.
E. Con pronunciato del 5 agosto 2008 (inc. n. 14.2008.27) questa Camera, per i motivi noti alle parti, ha annullato la sentenza del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
F. Con sentenza 25 marzo 2009 il Pretore __________ __________ ha respinto l’istanza, perché agli atti non vi sarebbe alcun riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Inoltre, a mente del primo giudice, non sarebbe stato provato che l’escusso avrebbe assunto una collaboratrice della procedente.
G. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 sostenendo che nello scritto del 22 maggio 2007 AO 1 avrebbe implicitamente ammesso di aver assunto la signora __________.
A mente della ricorrente il Pretore non avrebbe esaminato la fattispecie con piena cognizione ma si sarebbe limitato a riprendere i considerandi ed il dispositivo del precedente giudizio emanato dal Segretario assessore e annullato dal Tribunale di appello. Così facendo egli avrebbe commesso un diniego di giustizia formale e avrebbe violato il principio del doppio grado di giurisdizione.
H. Con osservazioni 29 aprile 2009 AP 1 si é opposta al gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1.
1.1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
1.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
1.3. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
1.4. Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
2. AP 1 fonda la propria pretesa sul contratto di fornitura di assistenza domiciliare del 7 febbraio 2007 (doc. C), che prevede che nel caso in cui l’acquisitore assume direttamente un collaboratore di AP 1 è applicabile l’art 22 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito.
In base all’art. 22 cpv. 3 LC sono ammessi accordi secondo i quali il prestatore può esigere un’indennità dall’impresa acquisitrice qualora l’impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell’impiego, passi a questa impresa. L’indennità poi non può superare l’importo che l’impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell’utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell’importo già pagato per le spese amministrative e per l’utile (art. 22 cpv. 4 LC).
Il carattere sommario della procedura e il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia stata la reale volontà di AO 1 quando, in riferimento alla fattura del 16 maggio 2007 (doc. F), nello scritto del 22 maggio 2007 (doc. F) ha affermato di non aver mai assunto la signora __________ con la mansione di assistere la signora __________. Tale questione non ha comunque rilevanza nella fattispecie. Infatti nel contratto di cui al doc. C le parti non hanno stabilito l’esatto ammontare dell’indennità dovuta da AO 1 nel caso in cui avesse assunto un collaboratore di AP 1. Nel contratto AP 1 e AO 1 si sono infatti limitati a richiamare l’applicabilità dell’art. 22 LC, prevedendo unicamente per il caso in cui il collaboratore avesse lavorato a tempo parziale e venisse assunto con grado di occupazione maggiore, un onorario di intermediazione del 10% dello stipendio lordo annuo pattuito. Questo contratto non può pertanto costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione, ritenuto che con la sottoscrizione dello stesso il convenuto non ha riconosciuto a favore della procedente alcuna obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza, sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.
3. Considerato che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di rigetto, l'appello deve così essere respinto, e la decisione pretorile confermata. Anche la censura secondo cui il Pretore non avrebbe esaminato la fattispecie con piena cognizione, limitandosi a riprendere i considerandi ed il dispositivo già contenuti nel precedente giudizio del Segretario assessore, annullato dal Tribunale di appello, e quindi avrebbe commesso un diniego di giustizia formale e violato il principio del doppio grado di giurisdizione deve essere disattesa.
Il principio del doppio grado di giurisdizione, come è noto, assicura un duplice esame della controversia da parte di due diversi giudici, segnatamente e per quanto riguarda il tipo di procedura che ci occupa, un giudice di primo grado e un giudice di appello: non vi può pertanto essere violazione di questo principio se il Pretore avesse effettivamente fatte sue le argomentazioni formulate dal Segretario assessore nella sentenza del 3 marzo 2008, argomentazioni che il primo giudice, condividendone i contenuti, poteva legittimamente riprendere nella propria decisione senza commettere diniego di giustizia, atteso che la sentenza del Segretario assessore è stata annullata da questa Camera per carenza di un presupposto processuale e non per motivi di merito.
4. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 22 LC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte un’indennità di fr. 300.--.
3. Intimazione a:
- __________ PA 2, __________:
- __________. PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'392.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).