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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.2009 14.2009.25

25. März 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·919 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Esecuzione cambiaria. Fallimento. Ricorso irricevibile

Volltext

Incarto n. 14.2009.25

Lugano 25 marzo 2009 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare (esecuzione cambiaria) dipendente dall’istanza 10 dicembre 2008 presentata da

AO 1, __________ (rappresentata da RA 1, __________)  

Contro  

AP 1, __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza del 9 marzo 2009, ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento del signor AP 1, __________, a far tempo dal giorno lunedì 9 marzo 2009 alle ore 14:30.

 2. Omissis.

 3.  Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della massa fallimentare.”

Sentenza dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 18 marzo 2009 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, previa concessione dell’effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                          che con istanza del 10 dicembre 2008 AO 1, __________, ha chiesto il fallimento di AP 1 per il pagamento di fr. 50’000.- oltre accessori, allegando il precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nei confronti dell’escusso per il mancato pagamento del vaglia cambiario di pari importo scaduto il 9 novembre 2007 e la sentenza 3 dicembre 2008, con la quale il Pretore della Giurisdizione di __________ non ha ammesso l’opposizione interposta dal debitore al citato precetto esecutivo (act. A, B e C);

                                          che all’udienza di contraddittorio del 13 gennaio 2009 nessuna della parti è comparsa, di modo che con ingiunzione di stessa data il Pretore ha fissato al debitore un termine scadente il 27 gennaio 2009 per saldare la somma posta in esecuzione;

                                          che con scritto del 2 febbraio 2009 la procedente ha chiesto alla Pretura di tenere in sospeso la domanda di fallimento sino al 28 febbraio successivo, avendo l’escusso nel frattempo provveduto al pagamento dell’acconto pattuito;

                                          che con successivo scritto del 3 marzo 2009 l’istante ha chiesto la riattivazione della procedura, per non avere il convenuto saldato il debito residuo entro il termine fissatogli, ciò che ha spinto il primo giudice a decretare il fallimento nei suoi confronti con sentenza del 9 marzo 2009;

                                          che contro tale sentenza si è aggravato AP 1, chiedendone l’annullamento previa concessione dell’effetto sospensivo, adducendo di avere inviato in data 24 febbraio 2009 una proposta di pagamento rateale del debito residuo (fr. 43'000.- più interessi) alla banca per una presa di posizione in merito, che avrebbe dovuto essere formalizzata entro il 28 febbraio successivo, ma che per motivi ancora da chiarire, verosimilmente a causa di un disguido interno nella trasmissione della proposta, ha potuto essere sottoscritta per accettazione soltanto il 18 marzo 2009 (act. C e D annessi all’appello);

                                          che l’appello non è stato intimato per osservazioni;

                                          che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione, con la possibilità per le parti di avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormen- te alla decisione di prima istanza;

                                          che ex art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnan- do la decisione, rende verosimile la propria solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto, oppure che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;  

                                          che tali principi non trovano tuttavia applicazione in materia cambiaria, ove il giudizio che decreta (o rifiuta) il fallimento ex art. 189 cpv. 1 LEF a seguito della mancata opposizione al precetto esecutivo in via cambiaria, rispettivamente a seguito della mancata ammissione dell’opposizione allo stesso precetto esecutivo (art. 188 cpv. 1 LEF), non è impugnabile in via di ricorso all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, ritenuto che questa facoltà è stata volutamente esclusa dall’art. 189 cpv. 2 LEF, la decisione, se del caso, essendo solo impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale (roth, Kurzkommentar, SchKG, Herausgeber Daniel Hunkeler, Basilea 2009, N. 7 ad art. 189, con richiamo dell’art. 75 cpv. 2 lett. a LTF; ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a edizione, Berna 2008, § 37 n. 42; cfr. anche CEF, sentenza del 25 gennaio 2005, inc. n. 14.2005.125 e rep 1986 pag. 33);

                                          che pertanto l’appello va dichiarato inammissibile, ciò che impedisce di vagliarlo nel merito;

                                          che la tassa di giustizia dovrebbe seguire la soccombenza, ossia dovrebbe essere posta a carico dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

                                          che essendo l’appello stato presentato personalmente dall’escusso, ossia senza l’ausilio di un legale, si prescinde tuttavia eccezionalmente da ogni prelievo;

                                          che visto l’esito dell’impugnazione, diventa priva d’oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo presentata unitamente al gravame;

per questi motivi

pronuncia:

                                   1.   L’appello è inammissibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione a:   - AP 1, __________,  __________;

                                                                    - AO 1, __________, __________;

                                                                    - Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, __________;

                                                                    - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

                                                                    - Ufficio cantonale del Registro di Commercio, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.   

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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