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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.11.2008 14.2008.95

10. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,024 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di mutuo. Tasso d'interesse. Prova del versamento della somma patuita

Volltext

Incarto n. 14.2008.95

Lugano 10 novembre 2008 FP/b/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancellliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.1362) promossa con istanza 5 giugno 2008 da

  patrocinata dall’avv. PA 2, __________)  

Contro  

AO 1 __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)    

tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato in data 15 maggio 2008 per il pagamento di fr. 49'875.45 oltre interessi s spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza del 24 settembre 2008 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato  precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 47'537,30 oltre interessi del 12,95% dal 1.5.2007.

2. La tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dalla parte istante,è posta a carico della parte convenuta , con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.- a titoli di indennità.

 3.               omissis..”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto del 6 ottobre 2008 chiede la reiezione dell’istanza, con protesta di tasse, spese e indennità di entrambe le sedi;

preso atto che con osservazioni del 3 ottobre 2008 la procedente postula la reiezione dell’appello;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                     A.   Con precetto esecutivo n. __________el 15 maggio 2008 delll’Ufficio esecuzione di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma fr. 49'875.45 oltre interessi al 12,95% dal 1.5.2007, indicando quale titolo di credito: “Contratto di credito personale n. 204137 del 09.08.2006 per capitale iniziale di fr. 50'000.00 con tasso effettivo annuale del 12,95% Saldo netto al 30.04.2007”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   L’istante rivendica in buona sostanza la citata somma, dipartendosi: dal contratto di credito personale n. 204137 sottoscritto il 9 agosto 2006 con AP 1 per l’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 7,95% l’anno e a spese amministrative del 5% l’anno, ovvero a un tasso effettivo globale del 12,95%, il tutto per fr. 13'484.80, tanto da portare il debito complessivo a fr. 63'484.80; importo rimborsabile in 48 rate mensili di fr. 1'322.60 cadauna, la prima volta il 30 settembre 2006 (act. B); dall’ordine di pagamento in favore del convenuto sul suo conto no __________ presso __________ della soma capitale di fr. 50'000.-, con allegato l’avviso di addebito del conto dell’istante presso __________ e la lista dei pagamenti effettuati dalla banca (act. C); dalle condizioni generali del contratto (act. D); dalla disdetta del contratto di prestito del 21 maggio 2007 con effetto immediato (act. E; v. anche act.F, ossia lo scritto 2 maggio 2008 con il quale la procedente ha confermato la disdetta); dall’elenco dei pagamenti (act. G); dal conteggio dal quale emerge l’importo posto in esecuzione (act. H).

                                  C.   All’udienza di discussione del 19 settembre la procedente si è confermata nell’istanza, riducendo tuttavia la propria pretesa a fr. 47'537.30 oltre interessi del 12,95% dal 1.5.2007 per tenere conta di ulteriori tre versamenti per complessivi fr. 2'462.70 effettuati dal debitore, e producendo l’estratto Track & Trace attestante l’invio della conferma della disdetta del 2 maggio 2008 (act. L). Dal canto suo l’escusso vi si è opposto, asserendo che la pretesa posta in esecuzione non sarebbe liquida in quanto il tasso di interesse applicato – contestato – sarebbe ben superiore a quello pattuito con il rappresentante della società istante al momento delle trattative. Egli sarebbe infatti stato convinto che il tasso di interesse applicato sarebbe stato quello del 7,95% e non quello del 12,95% richiesto da controparte. Per tale motivo l’opposizione non potrebbe essere rigettata prima di effettuare gli accertamenti del caso. Secondo l’escusso la procedente non ha comunque dimostrato con documenti di avere versato la somma oggetto della pattuizione, circostanza che consente di sollevare l’eccezione di mancato adempimento del contratto. Per finire, sempre secondo il convenuto, che ha contestato sia il credito, sia il suo ammontare, sia la sua esigibilità, la documentazione prodotta non costituisce sufficiente titolo di rigetto dell’opposizione.

                                         In replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.

                                  D.   Con sentenza del 24 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, premesso che il contratto di prestito sul quale la procedente ha fondato la propria  domanda costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma mutuata e gli accessori pattuiti, ha accolto l’istanza, così come proposta all’udienza, ritenendo le eccezioni sollevate dall’escus- so prive di pregio. L’argomento, secondo cui gli interessi non sarebbero stati pattuiti al tasso preteso dalla procedente, ha spiegato il giudice, è rimasto allo stadio di puro parlato, mentre l’eccezione di mancato adempimento del contratto risulta smentita dall’act C prodotto dall’istante, che prova l’avvenuto versamento in favore del convenuto della somma di fr. 50'000.-.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, riproponendo  in sostanza le sue argomentazioni di prima sede.

                                  F.   Con le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiede- re il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento de debito constatato mediante scrittu-ra privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamen-te il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresen-tante di un’obbligazione in relazione a una soma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizio-ne essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 33 con riferimenti).

                                         Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il  creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai docu-menti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare  con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF, sentenza del 15 marzo 2007, inc. 14.2006.94, consid. 1 con richiamo).

                                         Il contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr. CEF 11 luglio 2000, inc. 14.99.104, consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da un ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

                                   2.   Premesso di essersi recato presso __________ di __________ dopo avere consultato il suo sito (act. 2), l’appellante assevera che il tasso di interesse pubblicizzato fosse decisamente più basso rispetto a quello preteso nell’istanza. Questa società, che collabora con la procedente, sempre secondo l’appellante, ha funto da tramite per l’operazione di concessione del credito. Re-catosi presso gli uffici di Lugano, egli ha sottoscritto in quella sede la documentazione prodotta da controparte. Allora, il tasso pubblicizzato era ancora più basso (8,40%), come risulta dall’act. B prodotto con l’appello. Da qui la contestazione che il tasso pattuito tra le parti fosse effettivamente quello del 12,95%. Ra-gione per la quale, fa valere l’appellante, non si può prescindere da una causa di merito per chiarire quanto effettivamente successo. Per l’appellante era inoltre impossibile capire quale fosse il tasso applicato al momento del pagamento delle prime rate di ammortamento. Ciò posto, rileva l’appellante, la docu-mentazione prodotta dall’istante non solo non conferma, ma non rende nemmeno verosimile che il tasso d’interesse pattuito fosse quello indicato nel precetto esecutivo. Del resto, appare alquanto improbabile che egli abbia accettato un tasso del genere. Già per questo motivo, la documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito, tale da concedere il rigetto dell’opposizione.

                                         La doglianza cade nel vuoto. Premesso che l’act. B annesso all’appello non può essere preso in considerazione in quanto prodotto per la prima volta in appello, in dispregio dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti in seconda sede di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, e che l’act. 2 richiamato nello stesso memoriale non esiste (al dibattimento il convenuto non ha prodotto alcun documento), sottoscrivendo il “Contrat de credit personnel” del 9 agosto 2006 l’appellante, di fronte alla concessione da parte della procedente di un credito di fr. 50'000.-, si è impegnato a rimborsare alla concedente tale importo “augmenté des intérêts (7.95% l’an) des frais administratifs et de l’assurance décès (5.00% l’an), soit un taux annuel effectif global 12,95%”, ovvero un supplemento di fr. 13'484.80, “sans retard et sans sommation préalable en 48 mensualités de CHF 1322.60 chacune, payable la 30 de chaque mois au plus tard, la première fois le 30.09.2006”, ritenuto che il credito in capitale (fr. 50'000.-) veniva trasferito secondo l’ordine di accredito annesso all’originale del contratto (act. B). Ciò posto, risulta di palmare evidenza come l’escusso si sia impegnato a rimborsare alla procedente, accanto al credito in capitale di fr. 50'000.-, interessi nella misura del 7.95% l’anno e spese amministrative e di assicurazione in caso di decesso del 5.00% sullo stesso capitale, per un tasso annuale effettivo globale del 12.95%, con conseguente maggiore onere per il mutuatario di fr. 13'484.- (da qui la somma complessiva rimborsabile di fr. 63'484.- , pagabile in 48 rate mensili di fr. 1322,60 cadauna, come risulta dalla tabella annessa all’act. B). Obiettare di fronte a un inconfutabile impegno del genere di avere ritenuto di avere a che fare con un tasso minore, ossia con quello pubblicizzato dalla __________, e quindi per un debito minore, è perciò impresa vana, data la chiarezza del contratto al riguardo. Manifestamente infondato, l’appello deve perciò essere disatteso.

                                   3.   Non a miglior sorte è destinata l’obiezione, secondo cui l’istante non avrebbe nemmeno comprovato, con certezza, di avere versato il denaro pattuito, ove si consideri che un affermazione del genere risulta smentita, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall’act. C che prova l’avvenuto versamento in favore del convenuto della somma capitale di fr. 50'000.-. Per tacere del fatto che in occasione dell’udienza di discussione lo stesso escusso ha riconosciuto di avere effettuato ulteriori tre versamenti e di avere smesso di pagare solo quando si è reso conto che il tasso di interesse era superiore a quello che pensava di avere pattuito e non perché non aveva ottenuto l’accredito della somma pattuita in occasione del contratto del 9 agosto 2006 (act. B). Ogni ulteriore disamina diventa perciò superflua. Quanto poi all’obiezione, secondo cui l’act. B non sarebbe di utilità alcuna anche perché si tratta solo della copia del contratto di credito personale da lui sottoscritto, anch’essa lascia il tempo che trova, davanti al primo giudice non avendo egli preteso di avere firmato una pattuizione diversa da quella sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza.

                                   4.   Da quanto precede, l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente  infondato. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia per complessivi fr. 375.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.- di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. PA 1, __________;

                                         - avv. PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                         La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 47'537,30.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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