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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2009 14.2008.85

20. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·7,410 Wörter·~37 min·4

Zusammenfassung

Opposizione a sequestro del terzo: legittimazione attiva, esistenza e esigibilità del credito fondati su sentenze provvisionali (sequestro conservativo) italiane - diritto applicabile - causa fondata sulle medesime sentenze provvisionali ritenute esecutive - appartenenza dei beni al debitore

Volltext

Incarto n. 14.2008.85

Lugano 20 gennaio 2009 LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2007.3261 della Pretura __________) promossa con opposizione 16 novembre 2007 da

AP 1  (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro  

il sequestro 30 ottobre 2007 (inc. EF.2007.2973) (n° __________) richiesto nei confronti di __________, __________, da

AO 1  () (patrocinata dall' PA 1 )

in cui il Pretore __________, con decisione 25 agosto 2008, ha respinto l'opposizione e, di conseguenza, confermato il sequestro;

appellante AP 1 con allegato 11 settembre 2008, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare l'opposizione e, quindi, revocare il sequestro;

lette le osservazioni 16 ottobre 2008 con cui la sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 29 ottobre 2007 diretta contro __________, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto sequestro fra l'altro (e per quanto qui di rilievo) “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate alla AP 1, __________, segnatamente ma non solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________, e ciò -per quanto riguarda i crediti- sia quelli verso la sede principale, che quelli verso la succursale di __________, rispettivamente verso succursali della banca all'estero”, presso la __________.

                                         Il tutto fino a concorrenza di fr. 176'511'099.– (ossia Euro 105'315'000.– al tasso di conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 12 luglio 2007. 

                                         A detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come l'appropriazione indebita aggravata e i reati di tipo societario- e per indebito arricchimento, infrazioni che il debitore sequestrato __________ avrebbe commesso -insieme ad altri- prima in veste di direttore generale (da maggio 1998 al 31 dicembre 1999) poi di amministratore delegato (fino al 2 agosto 2005) dell'allora AO 1. Indizi eloquenti in tal senso erano emersi dal procedimento penale in corso in Italia, nell'ambito del quale il 25 luglio 2007 egli era -fra l'altro- stato rinviato a giudizio per l'importo di Euro 105'315'000.– (doc. P, pag. 25 lett. H e pag. 28 lett. K e L). Proprio in questo contesto, con decreto 25 aprile 2007 emesso inaudita altera parte e stante la difficoltà di valutare l'ammontare del danno subìto dalla banca, il Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'immediato sequestro conservativo anche presso terzi, in favore della __________, sui beni mobili e/o immobili appartenenti a __________, o delle somme e/o cose alla stessa dovute, ivi inclusi i beni di proprietà del predetto e costituiti in fondo patrimoniale in data 1.9.2005, fino alla concorrenza della somma di Euro 400'000'000.– (doc. B, pag. 10 seg.). Ciò posto, quale titolo di credito la banca ha prodotto l'ordinanza provvisionale datata 12 luglio 2007 con cui lo stesso tribunale ha confermato in sostanza quel sequestro conservativo (doc. A, pag. 22). I reclami interposti contro la citata ordinanza, tardivi, sono stati dichiarati inammissibili con decisione 28 settembre 2007 (doc. C, pag. 5).      

                                  B.   Il 30 ottobre 2007, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo pari a fr. 176'511'099.– (Euro 105'315'000.–) oltre interessi del 5% dal 12 luglio 2007.

                                  C.   Il 16 novembre 2007 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando di detenere beni appartenenti al debitore sequestrato __________ o di cui egli fosse avente diritto economico, come pure che egli fosse titolare o beneficiario del suo conto n. __________ presso __________. Ha quindi evidenziato come l'ordinanza provvisionale 12 luglio 2007 fosse stata emessa a favore di __________ e non della sequestrante, di non dovere ad ogni modo alcunché sia all'una che all'altra e, infine, di come quel provvedimento fosse riferito ad un differente importo.       

                                         Al contraddittorio del 13 marzo 2008, l'opponente ha ritirato l'eccezione relativa alla titolarità del credito. Ha poi identificato __________, sua avente diritto economico nella misura del 97% e moglie di __________, quale proprietaria dei beni depositati sul suo conto n. __________ presso __________, il restante 3% della società appartenendo a una terza persona, responsabile della sua amministrazione. In sostanza, il patrimonio depositatovi era costituito da beni propri di __________ in quanto provenienti dall'utile da lei conseguito con la vendita nell'ottobre 2000 di due società attive nel commercio delle acque minerali (__________ e __________) che aveva costituito nel 1999 investendo beni ereditati esclusivamente dalla propria famiglia. Parte di quel guadagno costituiva ancora oggi il suo l'attivo. Peraltro, eccezion fatta per la società __________, anche il sequestro pronunciato in Italia dal Tribunale ordinario di __________ riguardava solo beni di esclusiva proprietà di __________ e non della moglie __________. Del resto, quest'ultima non era parte ad alcun procedimento penale e, solo con riferimento ad una donazione fattale dal marito nel 2007 e ai beni conferiti ad un fondo patrimoniale costituito dai due coniugi il 12 settembre 2005, quel tribunale aveva ipotizzato l'eventualità di un'azione revocatoria. Ma, anche l'asserito legame del credito con la Svizzera così come il preteso trafugamento di beni, erano da considerare infondati.             

                                         La sequestrante ha evidenziato la legittimità di un sequestro di beni formalmente intestati a terzi, posto che siano dati elementi per ritenere che quell'intestazione al terzo sia abusiva e volta ad occultare o allontanare beni propri del debitore sequestrato a danno dei suoi creditori. Dal procedimento penale in corso in Italia risultava che __________ aveva utilizzato una serie di conti appartenenti a società estere e a persone fisiche -che fungevano quindi da prestanome- per far transitare beni di sua spettanza o comunque riconducibili a reati patrimoniali a lui ascritti. Certo, __________ era beneficiaria economica del conto n. __________ presso la __________, sul quale però il marito aveva piena disposizione. Davanti al pubblico ministero italiano, egli medesimo aveva dichiarato di essere titolare direttamente o per interposta persona di numerosi conti bancari all'estero fra cui quello citato, che ha definito quale punto in Svizzera a lui riconducibile. In particolare, lui personalmente curava i contatti con la banca e dava le disposizioni necessarie alla sua gestione e, su quel conto, aveva appunto trasferito soldi provenienti dal conto “__________” (n. __________) esistente presso la stessa banca e a lui appartenente. Questa prerogativa gli aveva consentito di avere delle disponibilità finanziare personali, in parte impiegate -ad esempio- nella ristrutturazione di una villa al mare e in parte occultati sul conto della società opponente. Evidente quindi come la struttura AP 1 e __________ fungessero da prestanome per il marito di quest'ultima. Peraltro colui che aveva in mano il restante 3% della società, tale __________, aveva già agito quale prestanome di __________ in varie operazioni immobiliari. Del resto poi, anche i conti intestati a __________ e a __________ (le due società che erano state costituite dalla moglie) erano stati oggetto di sequestro in quanto riconducibili al marito. La sequestrante reputa di avere reso sufficientemente verosimile il suo credito verso il debitore sequestrato sulla base delle sentenze relative al sequestro conservativo pronunciato in Italia (doc. A, B e C). Ciò posto, considera irrilevante che __________ non sia sua debitrice. Visto poi che quelle decisioni sono suscettibili di exequatur in Svizzera, anche la causa del sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sarebbe adempiuta. Per le operazioni illecite imputate a __________ insieme alle rogatorie sui conti presso le banche svizzere, anche il legame sufficiente con il territorio elvetico è ad ogni modo realizzato.             

                                         L'opponente, ribadito il suo punto di vista, ha contestato che l'ordinanza italiana sul sequestro conservativo potesse rendere verosimile il credito a favore della sequestrante e che le rogatorie svolte in __________ costituissero legame sufficiente con la Svizzera. Nel contempo ha sottolineato che avente diritto economico del conto “__________” era pure __________ e che solo la parte di beni da esso provenienti e a lei spettanti, era confluita sul suo conto. Premesso che a __________ era stata affidata la gestione dei beni della moglie, ha però escluso che egli ne potesse liberamente disporre quale proprietario, precisando che __________ era sempre stato considerato da __________ un semplice amico di famiglia. Quest'ultima, peraltro, aveva cominciato a temere per la situazione finanziaria della sua famiglia solo a partire dal 2005, ma di non avere avuto alcun motivo per preoccuparsene prima di allora.  

                                         La sequestrante, confermata la sua posizione, ha riaffermato la validità del sequestro conservativo italiano con rinvio ad un parere giuridico redatto il 4 dicembre 2007 dell'avv. __________ di __________. A comprova dell'esistenza del credito e della causa del sequestro ha altresì rinviato ad un verbale di sequestro già emesso a __________ sulla base delle medesime decisioni italiane. Ha quindi evidenziato come fosse stato lo stesso debitore sequestrato a indicare all'autorità penale italiana il conto intestato alla società opponente. Peraltro poi quest'ultima era stata appunto costituita nel 2004. Irrilevante infine che __________ sapesse o no dell'agire illecito del marito, essenziale ai fini della vertenza in esame essendo l'utilizzo da parte di __________ della società opponente a lei appartenente allo scopo di nascondere suoi beni. Di fatto poi, __________ era stato rinviato a giudizio insieme a __________ quale suo complice e correo.   

                                  D.   Con sentenza 25 agosto 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Ha anzitutto preso atto di come l'opponente avesse ritirato in sede di udienza la censura relativa alla titolarità del credito e, quindi, alla legittimazione attiva dell'istante. Ha quindi accertato che il credito per cui la banca aveva chiesto il sequestro era quello esistente nei confronti di __________, a dipendenza di operazioni illecite da lui perpetrate. Alla luce del decreto supercautelare 25 aprile 2007, dell'ordinanza provvisionale di conferma 12 luglio 2007 e dell'ordinanza 28 settembre 2007 che aveva dichiarato irricevibili i relativi reclami, la decisione 12 luglio 2007 risultava appunto suscettibile di exequatur in Svizzera. Ciò posto, la sequestrante aveva addirittura dimostrato l'esistenza di quel credito. Il Pretore, visto il domicilio all'estero del debitore, ha quindi individuato nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF la causa del sequestro, la banca istante essendo a beneficio di una sentenza estera esecutiva. Ma, le varie rogatorie commissionate alle autorità __________, insieme alle società e ai conti bancari che vi erano stati aperti e che erano poi stati utilizzati da __________, davano altresì atto di un legame sufficiente con la Svizzera. Ciò posto, non ha ritenuto opportuno approfondire oltre il pericolo di trafugamento di beni giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.     

                                         Il primo giudice ha ritenuto verosimile anche la condizione dell'appartenenza dei beni al debitore sequestrato. La richiesta di rinvio a giudizio in Italia di quest'ultimo, insieme ai verbali di interrogatorio da lui rilasciati e agli accertamenti del Tribunale di __________, costituivano la prova indiscussa dell'utilizzazione di società con sede in Svizzera e di rapporti fiduciari presso banche svizzere per occultare beni sottratti all'istante. Dagli atti risultava come per le sue operazioni illecite, utilizzasse in modo sistematico conti appartenenti alla moglie. Nell'intera vicenda il ruolo di __________ era quindi quello di prestanome. Di fatto, nell'ambito del procedimento penale lo stesso __________ aveva confermato di far uso del conto bancario della società opponente a insaputa della moglie. La rogatoria aveva indicato poi che quella relazione bancaria era riferibile sia a lui che alla moglie. Le società __________ e __________ erano poi state entrambe colpite da sequestro per lo stesso credito nei confronti di __________, provvedimento che non era mai stato impugnato, indizio questo di come gli attivi fossero in realtà di spettanza di quest'ultimo. In sostanza, l'intestazione dei beni alla società opponente e l'indicazione di __________ quale sua beneficiaria economica, era in definitiva il modo per il debitore sequestrato __________ di sottrarre beni propri ai suoi creditori.  

                                  E.   Con il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il sequestro. Sottolinea anzitutto che il credito dell'istante, la cui titolarità va verificata d'ufficio, sussiste semmai nei confronti di __________ e non della moglie __________. Ad ogni modo, quel credito nemmeno esiste visto che le decisioni italiane sul sequestro conservativo hanno solo carattere provvisionale e non di merito. Ma non esiste neppure una causa di sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Il tribunale di __________ di primo e di secondo grado, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di sequestro fondata sulla medesima fattispecie, ha in effetti escluso che quelle sentenze siano esecutive. D'altra parte, né i reati commessi in Italia da __________ né le rogatorie costituiscono un legame sufficiente con la Svizzera. La ricorrente evidenzia poi come i beni di cui l'istante chiede il sequestro, tutti provenienti dal conto “__________”, appartengano unicamente a __________. Che poi di fatto il marito -le cui dichiarazioni comunque non possono certo vincolare la moglie- ne gestisse il patrimonio, non significa che egli ne potesse disporre quale proprietario. Non solo __________, ma anche __________ era avente diritto economico del conto “__________” aperto nel 1991 e sul quale era stato depositato l'utile conseguito con la vendita delle due società __________ e __________ da lei costituite con capitali propri e del tutto estranei al marito. D'altra parte, neppure il fatto che i conti delle medesime siano stati oggetto di sequestro, consente di ricondurre a __________ l'appartenenza di quanto depositato sul suo conto. Il sequestro conservativo autorizzato in Italia infine non è rivolto a beni appartenenti a __________, riservato un fondo patrimoniale costituito nel 2005 dai due coniugi e per il quale il Tribunale di __________ ha prospettato l'eventualità di un'azione revocatoria.

                                         Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

                                  F.   Una parallela procedura di opposizione al sequestro decretato il 30 ottobre 2007, nella misura in cui quel provvedimento ha interessato beni di spettanza di __________, è oggetto di separato giudizio (14.2008.86).

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle sue osservazioni, l'istante solleva dubbi riguardo alla tempestività dell'appello. Ora, la sentenza impugnata è stata intimata il 25 agosto 2008 (timbro della Pretura sul retro della medesima, pag. 10) inviandola, per conto dell'appellante, al suo patrocinatore legale. Quale recapito postale è stato tuttavia indicato lo studio legale dell'avvocato __________, il quale ha ritornato la decisione alla Pretura evidenziando come la stessa fosse stata intimata erroneamente al mio studio e non allo studio dell'avv. __________ e come quest'ultimo non fosse domiciliato presso di me, ma avesse uffici propri in __________. Questo scritto è giunto alla Pretura __________, il giorno 28 agosto 2008 (lettera 26 agosto 2008 in originale nell'incarto EF.2007.3260 con timbro esibito n. 20948 e nota scritta della Pretura). L'indomani, la decisione è stata di nuovo intimata al rappresentante legale dell'opponente, che l'ha quindi ritirata il 1° settembre 2008 (timbro di spedizione e di ritiro sulla busta di intimazione allegata al doc. 1.1). Ciò posto, trasmesso l'11 settembre 2008 (timbro sulla busta di spedizione) l'atto d'appello ossequia il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 cpv. 1 LALEF ed è quindi tempestivo.

                                   2.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle partise nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   3.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

                                   4.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

                                         Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente al proprio ricorso (doc. 2.2, 3.3 e 4.4), come pure il plico di cui al classificatore bianco (doc. A/II a BB/II) che accompagna le osservazioni della sequestrante.     

                                   5.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In concreto, l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Non vi sarebbe poi alcuna causa di sequestro, il credito non essendo sorretto da una sentenza esecutiva e non avendo un legame sufficiente con la Svizzera. I beni sequestrati infine non apparterrebbero al debitore __________, ma alla di lui moglie __________, sua beneficiaria economica.   

                                         Esistenza del credito

                                   6.   L'appellante rimprovera al Pretore di confondere la posizione di __________ con quella di __________, presunto debitore dell'importo per cui è stato concesso il sequestro, evidenziando come la moglie non sia minimamente toccata dal sequestro conservativo italiano. Nessuna condanna né civile né penale era stata emessa nei suoi confronti, di modo che l'istante non vantava alcuna aspettativa o diritto nei suoi confronti (appello pag. 2 e seg.). La società opponente rammenta poi l'obbligo del giudice di esaminare d'ufficio la titolarità del credito di cui si avvale la sequestrante (appello, pag. 5). Ricorda infine che solo al Tribunale di __________ spetta decidere se nel merito il debito della sequestrante verso __________ esiste o no, presupposto che le sentenze provvisionali non soddisfano.    

                                   7.   Riguardo alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati, op. cit., pag. 329). 

                                   8.   In concreto, la sequestrante fonda il suo preteso credito di fr. 176'511'099.– sulle sentenze provvisionali in materia di sequestro conservativo emesse in Italia dal Tribunale ordinario di __________ (appello, pag. 9) rispettivamente il 25 aprile 2007 (doc. B), il 12 luglio 2007 (doc. A) e il 28 settembre 2007 (doc. C).

                                         a)  L'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. i, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid. 3), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

                                   b) Nel caso specifico non c'è dubbio che le decisioni agli atti, e su cui l'istante fonda la sua pretesa, siano state emesse in applicazione del diritto italiano. Ora, per l'art. 2905 1° comma CCit il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, e in particolare gli art. 671 segg. CPCit. Il provvedimento ha lo scopo di preservare colui che lo richiede da possibili pregiudizi derivanti dal tempo necessario per far valere il diritto di credito in via ordinaria e tutelare così eventuali proprie pretese (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, n. 1 ad art. 2905).  

                                   c)  In concreto, la sequestrante sostiene di vantare, alla luce del procedimento penale in corso in Italia, un credito in restituzione di averi patrimoniali nonché in risarcimento del danno cagionato mediante atti illeciti e per arricchimento indebito (istanza di sequestro, n. 6 pag. 6). Con la decisione emessa inaudita altera parte il 25 aprile 2007, il medesimo Tribunale di __________ riconosce l'esistenza di indizi gravi e concordanti circa la natura illecita e gli effetti dannosi delle operazioni finanziarie eseguite, certamente sufficienti per far ritenere sussistente il fumus boni iuris in merito alla responsabilità del __________ ai sensi dell'art. 2392 CCit, con riguardo alle condotte imputategli e poste alla base dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 14.12.2005, proseguendo poi con l'elenco dettagliato delle singole imputazioni (doc. B, pag. 2 segg.). Ciò posto, la sentenza 12 luglio 2007, che rinvia in modo esplicito a quella 25 aprile 2007 (doc. A, pag. 1), conferma pienamente il sequestro conservativo anche presso terzi, a favore di __________, sui beni mobili e/o immobili appartenenti a __________, o delle somme e/o cose alla stessa dovute, ivi inclusi i beni di proprietà del predetto e costituiti in fondo patrimoniale in data 1.9.2005, fino alla concorrenza della somma di Euro 400'000'000.– (doc. A, pag. 22). Per il resto, la decisione 28 settembre 2007, che dichiara irricevibili poiché tardivi i reclami interposti avverso il giudizio provvisionale 12 luglio 2007 (doc. C, pag. 2 e 5), dà atto della successione in diritto di AO 1 a __________ (doc. C, pag. 1).

                                   d)  Alla luce di tutti questi elementi, è senz'altro resa verosimile l'esistenza di un credito a favore di AO 1 per la somma capitale di fr. 176'511'099.– verso __________. La cifra, inferiore rispetto a quella per cui è stato concesso il sequestro conservativo in Italia, risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio 2007 dove -fra l'altro- si ipotizza appunto a suo carico il reato di appropriazione indebita per complessivi Euro 105'315'000.– (istanza di sequestro, pag. 10; doc. P, pag. 25 e 28: Euro 3'450'000.–, Euro 100'000'000.– e Euro 1'865'000.–). L'importo deve ritenersi altresì esigibile, il provvedimento essendo stato autorizzato il 25 aprile 2007 e con effetto immediato dal Tribunale ordinario di __________ (doc. B, pag. 10). A ciò si aggiunga che -come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2)l'opponente ha ritirato l'eccezione relativa alla titolarità del credito (verbale d'udienza, pag. 1) e sollevata per pretesa incongruenza tra __________ e AO 1 (opposizione, n. 2 pag. 2). Per il resto, la banca sequestrante non ha mai affermato di vantare un credito nei confronti di __________, ma bensì verso il marito __________, circostanza questa pure puntualizzata dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 2). Appare infine opportuno rammentare che l'esame del presente giudizio è limitato alla verosimiglianza e non alla prova certa, come sembra invece sottointendere l'appellante. Di modo che, ai fini dell'esistenza del credito pare quindi irrilevante che agli atti non vi sia una sentenza di merito da cui risulti una condanna di __________. Sotto questo profilo, l'appello è pertanto privo di fondamento e deve essere respinto.   

                                         Causa del sequestro

                                   9.   L'appellante contesta che le sentenze provvisionali da cui la banca deduce il suo credito siano delle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (appello, pag. 6). In tal senso, si sarebbero espressi il 9 novembre 2007 il Bezirksgericht di __________ (doc. 3.3) e il 10 luglio 2008 l'Obergericht di __________ (doc. 4.4), decisioni che l'interessato produce in appello. Di fatto, le due autorità giudiziarie cantonali avrebbero accertato che il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di __________ non era stato attivato nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 675 CPCit, che pertanto quel giudizio cautelare non era più efficace e, di conseguenza, non poteva avere effetti in Svizzera. Ciò posto, una procedura di exequatur era da escludere.         

                                         A detta della sequestrante invece, il termine di 30 giorni di cui all'art. 675 CPCit sarebbe rispettato (osservazioni, pag. 15). A sostegno della sua tesi produce agli atti due pareri legali. L'uno datato 21 novembre 2007 sull'efficacia, gli effetti ed i termini di esecuzione del sequestro conservativo secondo la normativa italiana vigente redatto dall'avv. __________ di __________ (doc. L/II), documento sulla base del quale l'Obergericht di __________ ha nondimeno concluso per l'inefficacia del provvedimento (doc. 4.4, pag. 8, consid. 4.2.2 segg.). L'altro del 7 agosto 2008 sulla esecuzione di sequestro conservativo ex art. 675 cod. proc. civ. (italiano) allestito dall'avv. prof. __________ di __________ (doc. P/II).    

                                10.   Ora, il concetto di sentenza esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 78 ad art. 271).  

                                         Per l'art. 675 CPCit il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Il parere legale del 21 novembre 2007 attesta che di fatto il provvedimento emesso inaudita altera parte in Italia -datato 25 aprile 2007 e depositato presso la competente cancelleria il giorno successivo (doc. B, pag. 11)- è stato attivato dalla sequestrante in data 27.04.2007 ai sensi dell'art. 678 CPCit, nelle forme del sequestro presso terzi e cioè mediante atto di sequestro e di notifica dello stesso dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di __________ al debitore sequestrato __________ e ai terzi in dettaglio indicati nell'atto, nonché mediante notifica da parte della __________, di invito a comparire avanti il Tribunale di __________ affinché i terzi rendano la dichiarazione di cui all'art. 547 CPCit (doc. L/II, pag. 2 e 6). D'altra parte il decreto è stato confermato dall'ordinanza provvisionale del 12 luglio 2007 (depositata in cancelleria il 13 luglio 2007 e notificata), che ha assegnato alla banca un termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il giudizio di merito (doc. A, pag. 24). Termine quest'ultimo scaduto il 29 ottobre 2007 e che la sequestrante -sempre secondo il parere legale 21 novembre 2007- avrebbe rispettato con atto di citazione per il merito notificata al __________ avanti il Tribunale di __________ in data 26.10.2007 (doc. L/II, pag. 2 e 6). Di tutte queste circostanze, e segnatamente dell'attivazione avvenuta il 27 aprile 2007 del sequestro conservativo autorizzato inaudita altera parte, così come della notifica il 26 ottobre 2007 dell'atto di citazione per il giudizio di merito, si dà altresì conferma nel parere legale 7 agosto 2008 dell'avv. prof. __________ (doc. P/II, pag. 2 e 9).     

                                11.   Invero, anche la sentenza con cui l'Obergericht di __________ ha rifiutato il riconoscimento e quindi l'esecuzione al decreto cautelare 25 aprile 2007 -e quindi anche alla contestuale ordinanza di conferma del 12 luglio 2007- dà atto dell'attivazione in Italia avvenuta il 27 aprile 2007 ad opera della sequestrante. Tuttavia, il tribunale non ha ritenuto verosimile la tesi sostenuta dall'avv. __________ (nel parere del 21 novembre 2007) secondo cui, ai fini dell'efficacia sancita dall'art. 675 CPCit bastava che la creditrice iniziasse -anche senza successo- l'esecuzione del sequestro conservativo entro il termine di 30 giorni dalla sua autorizzazione. Questo poiché, in sostanza, per giungere a questa conclusione l'autore si era fondato sulla decisione 14 aprile 1999 della Corte Suprema di Cassazione che, con riferimento ad una fattispecie risalente al 1989, premesso l'inizio dell'esecuzione del sequestro entro i 30 giorni, aveva sancito il diritto di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione anche trascorso quel termine e fino alla conclusione del procedimento di convalida del sequestro (doc. 4.4, pag. 8 consid. 4.2.2). A detta della corte cantonale in effetti, visto che la procedura di convalida era stata abrogata dalla legge n. 353 del 26 novembre 1990, anche questa prassi era venuta meno (doc. 4.4, pag. 9 consid. 4.2.3).            

                                         Di fatto, mal si intravede l'importanza pratica di un qualsiasi approfondimento in merito. Poco importa, in concreto, sapere se la banca abbia o no proceduto con altri atti di esecuzione in data 18 e 25 ottobre 2007 (doc. 4.4, pag. 9 consid. 4.2.4). Come si evidenzia anche nel parere 7 agosto 2008 dell'avv. prof. __________ -le cui conclusioni coincidono pienamente con il parere 21 novembre 2007 dell'avv. __________- il compimento del primo atto di esecuzione esclude dunque che il provvedimento di sequestro possa essere dichiarato inefficace per effetto della norma di cui all'art. 675 CPCit (doc. P/II, pag. 8 che cita Cantillo/Santangeli, Il sequestro nel processo civile, Milano 2003, pag. 346 segg.). Essenziale, ai fini del giudizio odierno e nell'ottica dell'art. 675 CPCit, è in effetti stabilire se il sequestro conservativo sia stato attivato nel termine di 30 giorni a decorrere dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione (decreto o ordinanza) del sequestro (Picardi, Codice di procedura civile, Milano 2004, 3a ed., n. 2 ad art. 675).

                                12.   In concreto, l'emanazione inaudita altera parte del decreto di sequestro conservativo 25 aprile 2007 è conforme all'art. 669 sexies 2° comma CPCit. I citati pareri legali attestano che lo stesso è stato reso efficace in Italia con atto di esecuzione del 27 aprile 2007. Dal canto suo la sentenza 10 luglio 2008 dell' Obergericht di __________, non ha ritenuto questo fatto irricevibile o infondato, la discussione essendosi concentrata sulla questione a sapere se decorso il termine di 30 giorni si potesse o no procedere con ulteriori atti di esecuzione. Peraltro, l'appellante, nemmeno tenta di sostenere il contrario o prendere posizione al riguardo, limitandosi invero a sostenere che la richiesta di rendere esecutive queste sentenze in Svizzera è tardiva (appello, pag. 7). Ciò posto, viene così meno la pretesa inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 675 CPCit. Previo contraddittorio, il decreto che ha autorizzato il sequestro conservativo ha trovato poi piena conferma nell'ordinanza 12 luglio 2007 del Tribunale di __________ (doc. A, pag. 22) che, in ossequio all'art. 669 octies CPCit, ha fissato il termine massimo di 60 giorni (modificato con legge n. 80 del 14 maggio 2005) per promuovere il giudizio di merito (doc. A, pag. 24), sospeso dal 1° agosto al 15 settembre (legge n. 742 del 7 ottobre 1969) senza riguardo alla procedura di reclamo (art. 669 terdecies 5° comma CPCit) conclusasi il 28 settembre 2007 (doc. C, pag. 6). Di conseguenza, la causa di merito introdotta secondo i pareri legali agli atti il 26 ottobre 2007 appare quindi tempestiva ed esclude così anche l'inefficacia del sequestro conservativo giusta l'art. 669 novies CPCit.   

                                13.   L'appellante sembra sostenere che avendo il tribunale di __________ deciso negativamente in merito al riconoscimento del provvedimento 25 aprile 2007 e, forzatamente della conferma 12 luglio 2007, la questione debba ormai ritenersi vincolante anche per questa Camera (appello, pag. 7). Trattandosi di una decisione cantonale di riconoscimento di sentenza estera emessa nell'ambito di una procedura a sé stante, si pone in effetti il quesito a sapere se la stessa obblighi le autorità giudiziarie di un altro cantone svizzero. E, di per sé, la domanda troverebbe risposta affermativa nell'ambito della procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 60 ad art. 80). Ciò che però non è il caso in concreto. Vi è poi il fatto che la decisione di riconoscimento 10 luglio 2008 dell'Obergericht di __________ è stata impugnata dalla sequestrante con ricorso per cassazione del 13 agosto 2008 davanti al Kassationsgericht del __________ (doc. N/II). Nel contempo, la stessa ha altresì formulato ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale di Losanna che, in attesa dell'esito del ricorso cantonale, con decisione 18 agosto 2008 ne ha decretato la sospensione (doc. O/II). Per l'esame limitato alla verosimiglianza che s'impone nell'ambito dell'opposizione al sequestro e le motivazioni di cui si è detto (sopra, consid. 12), non vi sono quindi i presupposti per non considerare esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF la sentenza 12 luglio 2007 (doc. A) di conferma del provvedimento autorizzato il 25 aprile 2007 (doc. B). Ciò posto, riservato ogni sviluppo in corso di procedura, la causa è da ritenersi realizzata.

                                14.   Ciò posto -e a titolo abbondanziale vista la verosimile esistenza di una sentenza esecutiva (sopra, consid. 13)- l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto, sulla base delle richieste di rogatoria che le autorità italiane hanno sottoposto a quelle __________ (appello, pag. 9) e per il fatto che sul territorio svizzero il signor __________ abbia costituito diverse società ed aperti i conti sul quale sono confluiti gli averi conseguiti con le condotte illecite (appello, pag. 7), verosimile ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF anche il nesso causale con la Svizzera. Ma, invano. Nella misura in cui propone la tesi secondo cui titolare del suo conto sarebbe soltanto la moglie __________ (appello, pag. 7), dimostra anzitutto e con evidenza di confondere la causa del sequestro con l'appartenenza dei beni sequestrati, questione che sarà esaminata oltre. Riguardo alla posizione del marito poi, la ricorrente spiega che, comunque sia, il patteggiamento concluso nel contesto della procedura penale non costituisce ammissione di colpa (appello, pag. 8). Se non che, fra le premesse che precedono la relativa proposta da lui formulata al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale penale di __________, egli medesimo sottolinea di essere fra l'altro imputato di reati commessi in __________ dal 2000 al 2003 (doc. 2.2, pag. 1). E, segnatamente, quelli emersi dagli accertamenti sulla appropriazione indebita menzionati nella richiesta di rinvio a giudizio datata 25 luglio 2007 (doc. P, pag. 25 e 26), sulla creazione di conti presso banche svizzere e strutture estere off-shore (doc. P, pag. 12) e sulla sua attività quale vicepresidente di __________ (doc. P, pag. 17).  

                                         Oltretutto, i vari capi di imputazioni, sono stati tutti ripresi nel decreto 25 aprile 2007 che ha autorizzato il sequestro conservativo (doc. B, pag. 5 lett. e, pag. 7 lett. h, 3 e segg.), poi confermato il 12 luglio 2007. E, proprio in tal senso andava poi la richiesta di assistenza giudiziaria inviata alle autorità __________ il 9 dicembre 2005 (doc. M, pag. 7 e segg.). Di modo che, alla luce dei suesposti motivi, anche da questo punto di vista il nesso causale di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF può ben ritenersi verosimile (cfr. Stoffel, op. cit., n. 86 e 87 ad art. 271). Del resto, persino la sentenza 23 gennaio 2008 dell'Obergericht di __________ -prodotta dalla sequestrante insieme alle sue osservazioni  (doc. M/II, pag. 7)- e cui la stessa ricorrente fa esplicito riferimento (appello, pag. 9), dà atto dell'esistenza di questo legame sufficiente con la Svizzera. Ancora una volta, la censura è, di conseguenza, sprovvista di fondamento.

                                         Appartenenza dei beni al debitore

                                15.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 LEF e n. 25 e 26 ad art. 272 LEF).

                                16.   A differenza di quanto ritenuto dal Pretore, l'appellante contesta che i beni sequestrati siano in realtà di proprietà di __________ in luogo della di lui moglie __________ (appello, pag. 10). Il primo giudice ha considerato che il rinvio a giudizio a carico di __________, i verbali d'interrogatorio da lui rilasciati e l'esito della rogatoria svolta in Svizzera costituissero la prova reale dell'utilizzo da parte sua appunto di società di sede e rapporti fiduciari presso banche svizzere a scopo di occultamento di beni sottratti alla banca sequestrante. Ha quindi accertato che proprio in questo contesto __________, beneficiaria economica del conto presso __________ intestato alla società opponente, aveva agito quale prestanome per le operazioni illecite del marito. Il patrimonio che vi era depositato in effetti proveniva dall'utile conseguito con la vendita delle società __________ e __________ ed accreditato sul conto “__________” intestato a __________. Peraltro, i conti di quelle stesse società erano stati oggetto di sequestro per il medesimo credito a carico di quest'ultimo (sentenza impugnata, pag. 9 e seg.).    

                                17.   Invano, la ricorrente contesta che __________ agisse quale prestanome del marito __________. Certo, che quest'ultimo si occupasse della gestione di tutto il patrimonio della moglie, essendo stato per anni attivo quale banchiere, può di per sé sembrare legittimo. Ciò non toglie che -per sua stessa ammissione- di quel patrimonio facesse altresì parte il conto bancario “__________” presso la __________. Vero è poi che su questo conto è confluito il ricavo personale di oltre 3.5 milioni di euro conseguito in quanto nel 1999 era proprietaria [la moglie] al 50 % di un commercio di acque minerali tramite le società __________ e __________, commercio venduto l'anno successivo (appello, pag. 10), e che queste due società sono state costituite con beni propri di famiglia di __________ (verbale d'udienza, pag. 3). Resta nondimeno il fatto -ed è ancora una volta la stessa società opponente ad affermarlo (appello, pag. 10)- che su quel medesimo conto (“__________”) anche il marito aveva beni propri: tant'è che per detto conto figuravano quali aventi diritto economico sia __________ che __________. Di modo che, una volta depositativi, i beni dell'uno sono diventati un tutt'uno con quelli dell'altra (Schwander, Basler Kommentar zum ZGB II, 3a ed., Basilea 2007, n. 6 ad art. 727). Non essendovi più possibilità alcuna di distinzione fra cosa fosse di __________ e cosa fosse della di lui moglie, difficilmente poteva egli restituire averi ed interessi appartenenti alla consorte trasferendoli sul conto della società opponente, senza nel contempo toccare anche beni a lui appartenenti.      

                                         Del resto nel formulario per la “determinazione dell'avente diritto economico” del conto “__________”, sottoscritto a __________ l'11 marzo 2004 in sostituzione di quello risalente al 27 dicembre 1991, alla voce “contraente” è indicato solo il nominativo del marito (doc. 6). Dal canto suo, pochi giorni dopo, il 17 marzo 2004, la stessa società opponente -da lui costituita- riconosce la moglie (nella misura del 97%) e __________ (nella misura del 3%) aventi diritto economico del suo conto presso lo stesso istituto bancario (verbale d'udienza, pag. 2; doc. 2). L'opponente medesima ammette poi che è stato __________ a dare disposizioni per la sua creazione e a provvedere al trasferimento sul conto a lei intestato degli attivi presenti sul conto “__________” (appello, pag. 12 in mezzo). Sussistono allora più elementi che rendono verosimile la tesi secondo cui i beni sul conto sequestrato e intestato alla società opponente (di cui __________ è  beneficiaria economica), appartengono in realtà al marito __________. A differenza di quanto sostiene l'appellante (appello, pag. 14), poco importa che il Tribunale di __________ non abbia predisposto il blocco dei beni intestati alla signora __________ che non sono dunque stati colpiti da alcun sequestro (appello, pag. 13). Anzitutto poiché il sequestro conservativo era stato pronunciato sui beni di __________ anche presso terzi (doc. A, pag. 22). Ciò posto, nella misura in cui per i motivi di cui si è detto l'appartenenza a quest'ultimo dei beni intestati alla società opponente (e quindi del conto sequestrato) pare verosimile, l'obiezione si rivela di per sé priva di pertinenza. Di modo che, in definitiva, la conclusione cui è giunto il Pretore merita piena conferma. Di riflesso, anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.  

                                18.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.   

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.   

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;  

– .  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 176'511'099.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2008.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2009 14.2008.85 — Swissrulings