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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2008 14.2008.65

29. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·562 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Appello contro la dichirazione di fallimento. Pseudonova

Volltext

Incarto n. 14.2008.65

Lugano 29 settembre 2008 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 10 giugno 2008 presentata da

AO 1   

contro

 AP 1   

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 10 luglio 2008 ha così deciso:

“1.    È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì

         10 luglio 2008 alle ore 14.00.

  2. /3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 11 luglio 2008 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 11 luglio 2008 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 7'013.65 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di contraddittorio del 9 luglio 2008 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 10 luglio 2008 il Pretore __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.         

D.    Con l’appello AP 1 ha dichiarato di avere saldato il suo debito nei confronti della creditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo un messaggio visualizzato in __________ e-banking da cui risulta che egli ha versato il 3 luglio 2008 all’UE di __________ fr. 7'494.90 a pagamento dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. B).

considerato

In diritto:

                               1.a)   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   2.   L’appello va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto.

     “1. La dichiarazione di fallimento 10 luglio 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

      2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

                                          3.  Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

                                  III.   Intimazione:    -    AP 1, __________;

                                                                 -    AO 1, __________;

                                                                 -    Ufficio __________

-    Ufficio fallimenti di __________

-    Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano

-    Ufficio del Registro __________

Comunicazione alla Pretura del __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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