Incarto n. 14.2008.60
Lugano 29 settembre 2008 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall’istanza 4 giugno 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 1. luglio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, Lugano, a far tempo da martedì 1° luglio 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
2 luglio 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 7 luglio 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'325.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 25 giugno 2008 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 1° luglio 2008 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 sostiene di avere saldato l’escuzione in oggetto così come le ulteriori procedure esecutive pendenti a suo carico, ad esclusione di due, ritenuto che in una procedura la società escutente __________ è stata radiata dal Registro di commercio il 24 giugno 2005, mentre l’altra esecuzione promossa da __________ è perenta. A comprova dei pagamenti effettuati l’appellante ha prodotto numerose ricevute dell’UE di __________
Considerato
In diritto:
1.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta 2 luglio 2008 __________ (doc. E) emerge che l’appellante ha versato fr. 1'608.95 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 24 settembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 46 procedure esecutive, di cui tuttavia 43 risultano essere state saldate. In merito alle tre rimanenti procedure va rilevato che nell’esecuzione n. __________, contro la quale l’appellante ha interposto opposizione – per cui l’importo posto in esecuzione non risulta essere stato accertato -, l’escutente __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 ORC. Nelle due ulteriori procedure esecutive n. __________ e __________ i PE sono appena stati emessi, per cui in questo stadio di procedura i relativi debiti non sono ancora stati accertati. Dal predetto estratto risulta inoltre che a carico dell’appellante non vi sono attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che il convenuto ha pagato le numerose esecuzioni pendenti nei suoi confronti, porta a concludere che dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni. L’appellante ha di conseguenza reso verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1va annullato.
2. L'appello va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 1. luglio 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Le spese __________ __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
avv. PA 1, __________AO 1;
- Ufficio __________, __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura __________
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).