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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2008 14.2008.53

29. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,148 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Appello contro la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF

Volltext

Incarto n. 14.2008.53

Lugano 29 luglio 2008/ B/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF presentata il 24 aprile 2008 da

AO 1  

contro

AP 1 patr. dall’ RA 1  

sulla quale istanza la Pretora del __________, con sentenza 11 giugno 2008 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 11 giugno 2008 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 19 giugno 2008 ne postula l’annullamento;

preso atto del ritiro 19 giugno 2008 dell’istanza di fallimento da parte della AO 1;

ritenuto

In fatto

A.  La AO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di AP 1 per contributi arretrati.

B. All’udienza di contraddittorio del 4 giugno 2008 nessuno è

     comparso.

C.    Con sentenza 11 giugno 2008 la Pretora __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00.

D.    Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo un avviso di addebito 18 giugno 2008 della __________ di __________ relativo al versamento di fr. 17'723.-- a favore della AO 1 (doc. F). La convenuta rileva inoltre di avere saldato ulteriori esecuzioni, mentre in altre procedure gli importi posti in esecuzione sono contestati (doc. M).

E.  Con scritto 19 giugno 2008 la AO 1 ha ritirato l’istanza di fallimento.

Considerato

In diritto

1.La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 e segg. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)     il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)     l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)     il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Con scritto 19 giugno__________ ha ritirato l’istanza di fallimento in seguito al pagamento da parte dell’appellante del suo debito, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.   

                                         Per quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 12 giugno 2008 (doc. M) risultano essere pendenti nei confronti dell’appellante sette procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 35'726.--. Queste procedure si trovano tuttavia allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura gli importi posti in esecuzione non sono ancora stati accertati. Dall’estratto 18 giugno 2008 della __________ (doc. S) si evince poi che l’appellante dispone sul suo conto corrente rispettivamente sul suo conto divise di Fr. 32'269.65 rispettivamente di Euro 8'397.54. Orbene, avendo l’appellante dimostrato di essere stata in grado di saldare il suo debito nei confronti della creditrice e di disporre di mezzi liquidi, può essere  ritenuto che dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni. A suo carico non sono inoltre stati emessi attestati di carenza di beni. L’appellante ha di conseguenza reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   3.   L'appello va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:               I.   L'appello è accolto.

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 11 giugno 2008 pronunciata dalla Pretora del __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

                                         2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

                                          3. Le spese __________ __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

                                  III.   Intimazione a:

                                         avv. RA 1, __________;

                                         - AO 1, __________;

                                         - Ufficio __________, __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

                                         Comunicazione alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                  La segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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