Incarto n. 14.2008.37
Lugano 9 settembre 2008 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.282 della Pretura __________) promossa con opposizione 28 gennaio 2008 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
il sequestro 23 gennaio 2008 (inc. EF.2008.201) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AP 1 (patrocinata dall' PA 3 e dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 21 aprile 2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 30 aprile 2008, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e di confermare il sequestro, senza la prestazione di garanzia giusta l'art. 273 LEF;
lette le osservazioni 13 giugno 2008 con cui l'opponente chiede di dichiarare irricevibile, rispettivamente di respingere l'appello;
richiamato il decreto presidenziale 7 maggio 2008 che ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 gennaio 2008 diretta contro AO 1 [di seguito: __________], AP 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “il credito per la somma di Euro 8'075'000.– (pari a CHF 12'920'000.–) della AO 1 nei confronti di __________, a seguito dell'escussione della garanzia di pagamento no. __________ del 31 ottobre 2006 emessa dalla __________”. L'istante afferma di vantare nei confronti di AO 1 un credito di Euro 8'500'000.– (pari a CHF 13'600'000.–) oltre interessi del 5% dal 23 gennaio 2008, per vizi del consenso (dolo/errore essenziale, art. 1427 e 1429 segg. CCit) in relazione al contratto con cui controparte le aveva venduto un complesso immobiliare situato nel centro del comune di __________, sull'area denominata __________, sottacendole l'esistenza di un vincolo storico. La garanzia bancaria, emessa su suo ordine, era intesa garantire il pagamento del prezzo di vendita pattuito.
B. Il 23 gennaio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto.
C. Il 28 gennaio 2008, AO 1 ha formulato opposizione al sequestro e chiesto la prestazione di una garanzia di fr. 2'000'000.–. Al contraddittorio del 3 marzo 2008 ha contestato l'esistenza del credito evidenziando di avere già trasferito la proprietà sui fondi acquistati dall'istante e, pertanto, di essere unica creditrice di Euro 8'500'000.–, il prezzo di vendita pattuito. E, la sequestrante, limitatasi a versare una caparra di Euro 425'000.– e consegnare la garanzia bancaria di Euro 8'075'000.–, nemmeno fondava la sua pretesa sull'obbligo di garanzia giusta l'art. 1489 CCit. D'altro canto poi, le azioni giudiziarie promosse in Italia non avevano avuto esito positivo. Il vincolo che limitava l'edificabilità dei fondi acquistati dall'istante era una conseguenza del “decreto __________”, norma di legge urbanistica promulgata in Italia e citata dal “certificato di destinazione urbanistica” 13 ottobre 2006, allegato al contratto. Ciò posto, la tesi del dolo e dell'errore essenziale erano infondate. Oltretutto, pacifica l'assenza di una sentenza esecutiva e di un riconoscimento di debito, il credito della sequestrante si fondava su un contratto concluso in Italia e che quindi non aveva nessun legame con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Semmai, la richiesta di sequestro da ritenersi in ogni caso abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), si sarebbe potuta giustificare limitatamente a Euro 425'000.–, ossia la caparra versata.
Per la procedente, il legame sufficiente di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF era dato dal fatto che la garanzia era stata emessa da un istituto bancario con sede in Svizzera, luogo del suo pagamento. L'annullamento del contratto poi, oltre alla restituzione della caparra versata, le avrebbe consentito di rifarsi anche sul credito garantito dalla banca. Le cause penali e civili insieme all'azione di convalida del sequestro, da lei promosse in Italia e dove su richiesta di AO 1 a suo carico era stato altresì disposto un sequestro conservativo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di Euro 8'100'000.–, erano tutte ancora pendenti. Di fatto, l'atto notarile segnalava l'esistenza di un solo vincolo artistico, da distinguere da quello storico-artistico riconducibile al “decreto __________” e che vietava tutte le nuove costruzioni e ampliamenti/sopraelevazioni di quelle esistenti. Ciò posto, la valutazione errata della realtà che ne era conseguita e che l'aveva indotta a concludere la compravendita, insieme alla vertenza penale in corso, dimostravano la tesi del dolo ex art. 1427 CCit o, perlomeno dell'errore essenziale ex art. 1429 CCit. Si è infine opposta alla richiesta di prestazione di una garanzia di fr. 2'000'000.–, gli interessi di AO 1 essendo tutelati a sufficienza dal sequestro conservativo ottenuto in Italia.
L'opponente, ribadite le sue argomentazioni, ha contestato che l'istante avesse reso verosimile il credito per dolo e per errore essenziale. E, per il resto, non erano state pattuite né una penale, né una caparra confirmatoria, né una pena di recesso. Il vincolo artistico aveva costituito condizione sospensiva di validità del contratto in quanto riconosceva all'ente pubblico un diritto di prelazione, mentre il “certificato di destinazione urbanistico”, parte integrante dell'atto notarile, dava atto di quello storico-artistico legato al “decreto __________”. Sia come sia, la sequestrante non sarebbe comunque creditrice della garanzia bancaria, ed escluderebbe altresì il legame sufficiente tra credito e Svizzera quale causa di sequestro. Riconferma poi la prestazione di una garanzia di fr. 2'000'000.–, di scopo diverso rispetto al sequestro conservativo pronunciato in Italia.
La sequestrante ha osservato come il “certificato di destinazione urbanistica” non fosse mai stato letto alle parti e neppure firmato. Oggetto del sequestro poi, era la somma depositata presso __________ quale copertura della garanzia bancaria, credito che le apparteneva e che era connesso alla causa di merito pendente in Italia. La garanzia bancaria infine, emessa da una banca elvetica e accessoria alla compravendita, costituiva il legame sufficiente con la Svizzera.
D. Con sentenza 21 aprile 2008, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Il primo giudice ha anzitutto accertato che i fondi oggetto del contratto di compravendita erano espressamente menzionati dal "decreto __________”, provvedimento di natura urbanistica emesso dal Ministro della Pubblica Istruzione quale norma di legge generale valida erga omnes. Ciò posto, il “certificato di destinazione urbanistica”, che era stato allegato al contratto immobiliare prima della sottoscrizione delle parti, rinviava espressamente a tale decreto. E, il notaio che lo aveva redatto, aveva confermato che secondo la legge italiana quel certificato poteva anche non essere firmato e, in presenza di una dispensa esplicita, anche non essere letto alle parti. Nel contenuto poi, quel medesimo documento spiegava, con riferimento a ciascun edificio identificato mediante riproduzione fotografica, il dettaglio delle singole limitazioni. Precisazioni queste che, insieme al carattere imperativo del “decreto __________”, escludevano a priori che il contratto potesse essere viziato per dolo o per errore essenziale. A suo parere, il mancato rispetto delle prescrizioni fissate da quel decreto, erano semmai da rivolgere ai progettisti della sequestrante e, per certi versi, alle autorità del comune di __________. Di modo che, nonostante l'emissione di una garanzia bancaria da parte di un istituto elvetico potesse in sé costituire legame sufficiente con la Svizzera e legittimare l'appartenenza dei beni all'opponente, il Pretore non ha ritenuto verosimile il credito rivendicato dalla sequestrante.
E. Con il presente appello AP 1 chiede di annullare la sentenza pretorile e quindi, respingere l'opposizione e confermare il sequestro. Realizzata sia la causa del sequestro sia l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati, l'appellante reputa altresì verosimile l'esistenza del suo credito. Rimprovera al Pretore di non avere esaminato la fattispecie del dolo e dell'errore essenziale sotto il profilo del diritto italiano, applicabile per il rinvio dell'art. 16 LDIP. Peraltro, egli avrebbe omesso del tutto la portata dell'art. 1489 CCit che -a differenza del diritto svizzero- impone al venditore l'obbligo di dichiarare nel contratto di compravendita l'esistenza di oneri e diritti reali o personali non apparenti, fra cui appunto i vincoli di inedificabilità, le limitazioni derivanti da uno specifico provvedimento amministrativo e i vincoli di natura pubblicistica. Il “decreto __________”, quale provvedimento individuale e concreto circoscritto ai proprietari di immobili in esso elencati, non era apparente; conseguentemente il vincolo artistico-storico sottostava all'obbligo di segnalazione giusta l'art. 1489 CCit. Nuovi sviluppi concernenti la procedura penale pendente in Italia e comprovati da nuovi documenti, dimostrano poi la malafede della convenuta e quindi la tesi del dolo. Si oppone infine alla prestazione di una garanzia.
Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF, interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 LEF): nel Cantone Ticino si tratta della Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 36 cpv. 2 e 48 lett. d LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio, nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 segg. con rif.; Artho Von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 e segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit e les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho Von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce per la prima volta davanti a questa Camera (doc. Z-HH in appello e classificatore verde prodotto quale doc. II), come pure quelli che l'opponente allega alle osservazioni (doc. 1-6).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
In concreto, in appello, la contestazione della ricorrente è rivolta all'esistenza e all'esigibilità del credito a suo favore. Ciò posto, nella misura in cui l'appello si rivelasse fondato, alla luce delle osservazioni formulate dall'opponente, controverse sono altresì l'esistenza di una causa di sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e di beni a lei appartenenti.
Esistenza del credito
5. La sequestrante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere esaminato la fattispecie sotto il profilo del diritto italiano, legge applicabile al contratto concluso con l'opponente e su cui fonda la sua pretesa. Ora, con l'atto notarile di “compravendita” redatto e sottoscritto in Italia il 2 novembre 2006, l'opponente ha inteso vendere alla sequestrante un complesso immobiliare situato in Italia, precisamente a __________, comune dove entrambe le società hanno sede (doc. E). Il documento in questione nulla dice riguardo al diritto applicabile, limitandosi a rinviare al contratto preliminare di compravendita concluso fra le parti, a decreti legge italiani e alla “vigente legislazione urbanistica” (doc. E, pag. 8). Dal canto suo, quel contratto preliminare sancisce la competenza esclusiva del giudice italiano per le controversie relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, e rinvia alle disposizioni di legge italiane in materia di promessa di vendita immobiliare (doc. C, pag. 6 n. 10 e 12). Di modo che, l'applicazione alla fattispecie del diritto italiano è senz'altro pacifica. Peraltro, giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP (RS 291) -se non è altrimenti convenuto (cpv. 2)- i contratti concernenti fondi sono regolati dal diritto dello Stato di situazione. Ciò posto, anche sotto questo profilo non può esservi dubbio sull'applicazione della legge italiana.
Per il resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gillièron, Commentaire de la LP, vo. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid. 2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). In concreto, e limitatamente al contratto di compravendita, l'istanza di sequestro rinviava al diritto italiano (istanza, pag. 8) con particolare riferimento alle norme sul dolo (art. 1427 CCit) e sull'errore essenziale (art. 1429 CCit). E, a differenza di quanto sembrerebbe sottointendere l'opponente (osservazioni, pag. 7 n. 3.2), poco importa se per la prima volta in appello (cfr. sopra consid. 3) a quelle sulla garanzia del venditore (art. 1489 CCit). Prima, davanti al Pretore (doc. U e Z) e poi, davanti a questa Camera (doc. FF in appello), produce vari estratti normativi e giurisprudenziali relativi al diritto italiano. In questo senso, il credito deve così essere esaminato alla luce della legge italiana.
6. Il Pretore ha qualificato il “decreto __________” quale provvedimento di natura urbanistica a carattere generale con validità erga omnes. Ciò posto, ha accertato che, limitatamente al complesso immobiliare acquistato dalla sequestrante, le prescrizioni urbanistiche valide erano state concretizzate nel certificato di destinazione urbanistico integrato al contratto quale allegato “C” (doc. E, pag. 8), documento che qualificava l'area __________ quale centro storico e spiegava in dettaglio con riferimento agli edifici già esistenti alla promulgazione di quel decreto gli interventi edificatori consentiti. Per il resto, i requisiti di forma della legge italiana non obbligavano i contraenti a firmare anche gli allegati dell'atto notarile -circostanza rimasta incontestatamentre il notaio rogante era stato dispensato da una loro lettura (doc. E, pag. 9). La ricorrente, per contro, persiste nel sostenere che la controparte le avrebbe nascosto o comunque sottaciuto l'esistenza del “decreto __________”, di modo che la sua pretesa si fonderebbe a ragione sulla fattispecie del dolo (art. 1427 CCit [recte: art. 1439 CCit]), dell'errore essenziale (art. 1429 CCit) o dell'obbligo di garanzia del venditore (art. 1489 CCit).
7. Giusta l'art. 1439 comma 1 CCit, il dolo è causa di annullamento di un contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Concretamente quindi, deve essere perlomeno verosimile che l'opponente abbia sottaciuto l'esistenza di ostacoli urbanistici in vista di sviluppi e interventi edificatori futuri, allo scopo di indurre la sequestrante a sottoscrivere il contratto, tesi che però non trova riscontro agli atti.
a) Intanto, che parte dei suddetti immobili, in appresso meglio individuati, sono gravati dal vincolo artistico, come meglio infra indicato (doc. E, pag. 4) è stato precisato nella descrizione degli immobili oggetto della compravendita, evidenziando già di per sé questa loro particolare caratteristica. Certo, il decreto 15 maggio 1914 del Ministero della Pubblica Istruzione dichiara l'area __________ di importante interesse. Ma esso precisa altresì che ciò è avvenuto in applicazione dell'art. 5 della Legge 20 giugno 1909, N° 364 e sottopone in modo esplicito quella zona alle disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata Legge (doc. E, pag. 6-7; doc. II in appello, 3° fascicolo, n. 1 pag. 2). Ora, il decreto 15 giugno 1915 emesso dal Ministro della Pubblica Istruzione, __________ (“decreto __________”), che vieta ogni nuova costruzione ed anche qualsiasi ampliamento o sopraelevazione dei fabbricati attualmente esistenti, sulle aree segnate in catasto, si fonda appunto sull'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 (doc. H). Diversamente da quanto lascia sottointendere la sequestrante quindi, il vincolo artistico non sussiste limitatamente al diritto di prelazione che ha costituito la condizione sospensiva e cui è stata subordinata la validità del contratto (doc. E, pag. 6-7). Anzi, a ben vedere, non si giustifica affatto un distinguo tra vincolo artistico giusta il “decreto 1914” e di un ulteriore vincolo storico-artistico fondato sul “decreto __________ 1915”, in entrambi i casi trattandosi di due tipi di tutela, diretta e indiretta, imposti già ai sensi della legge n. 364/1909, sostituita dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenzia la presa di posizione del 7 gennaio 2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (doc. II in appello, 3° fascicolo, n. 9). Le prescrizioni urbanistiche -a detta della sequestrante nascoste o sottaciute dall'opponente- non costituiscono un nuovo onere a carico degli immobili da lei acquistati, ma sono insite nel riconoscimento ottenuto a seguito dell'assoggettamento a quella legge, diventata poi il decreto legislativo 42/2004 segnalato nel contratto di compravendita (doc. E, pag. 6-7), e sancito dal decreto 1914.
b) Ciò posto, premessa la conferma da parte dell'opponente che la costruzione dei fabbricati, anteriore al 1° settembre 1967, era stata oggetto di un'autorizzazione edilizia nel 1968 e di due concessioni edilizie in sanatoria nel 1996, al paragrafo “Dichiarazioni Urbanistiche” il contratto specifica che in ossequio alla vigente legislazione urbanistica si allega sotto la lettera “C” il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 2025, n. 15979 rilasciato dal Comune di __________ in data 13 ottobre 2006 e che dopo di allora non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (doc. E, pag. 8). Ed è pacifico che questo documento qualifichi l'area in questione quale centro storico (doc. E, allegato “C”, pag. 1), oltre a stabilire il genere di opere possibili (doc. E, allegato “C”, pag. 1 segg., art. 6 -29 e schede urbanistiche allegate) e la necessità a che gli interventi effettuati agli edifici soggetti al Decreto __________ siano soggetti all'autorizzazione degli Uffici Competenti e al nulla osta dell'Ufficio per la Sovrintendenza ai Beni Ambientali __________ (doc. E, allegato “C”, pag. 2 ad art. 8). Per il resto, in questa sede, l'appellante non contesta più che ai sensi della legge notarile italiana trattandosi di documento emesso dall'autorità comunale, quel certificato potesse anche non essere firmato dalle parti (doc. II) -fermo restando che visto l'esplicito rinvio contenuto nel contratto la sua esistenza era ben nota ad entrambe le parti- mentre la dispensa dalla sua lettura figura nell'atto medesimo (doc. E, pag. 9 in basso).
c) Invero, a detta dell'appellante, nuovi fatti emersi nell'ambito della procedura penale avviata in Italia lascerebbero intravedere nell'atteggiamento dell'opponente un comportamento doloso a lui imputabile. Ma, a torto. Certo, con puntuali riferimenti all'esito delle indagini preliminari e alle numerose testimonianze assunte in quel contesto, la sequestrante ha formulato motivata opposizione alla proposta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari (doc. II in appello). Pronunciatosi in merito tuttavia, con decisione 10 giugno 2008 il competente tribunale ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (doc. 6 delle osservazioni). Mentre, per quanto attiene l'esistenza del credito, la questione legata al sequestro conservativo chiesto in Italia dall'opponente, provvedimento concesso ma a carico dell'appellante (doc. CC, pag. 7), appare priva di pertinenza.
8. Giusta l'art. 1428 CCit, l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. E -per quanto di rilievol'errore è essenziale quando cade sulle qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante per il consenso (art. 1429 n. 2 CCit) o quando si tratta di un errore di diritto che è stato la ragione unica o principale del contratto (art. 1429 n. 4 CCit). Ma, anche da questo punto di vista, la tesi sostenuta dall'appellante non pare verosimile. Come si è già detto (sopra, consid. 7a) il carattere particolare degli immobili da lei acquistati, e meglio l'esistenza di un cosiddetto “vincolo artistico” sancito sulla base della legge n. 364/1909 (ora decreto legislativo n. 42/2004) e del decreto del 1914, peraltro a più riprese menzionato dal contratto, insieme al certificato di dichiarazione urbanistica che è andato a costituire l'allegato “C” al contratto (sopra, consid. 7b), le erano ben noti. E questo, a prescindere dal fatto che questa sua peculiarità abbia di fatto imposto la condizione sospensiva di validità del contratto o sia stata motivo del divieto di costruzione sancito con il decreto del 1915. Al riguardo poi, nemmeno le pretese novità emerse dopo l'emanazione della sentenza impugnata, sono d'aiuto.
9. L'art. 1489 CCit consente invece al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto. Ora, se è vero che -come rileva l'appellante- la norma vale anche per oneri e limitazioni di natura pubblicistica (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, paragrafo II ad art. 1489, n. 1), è altresì vero che il contratto esclude in modo esplicito la garanzia della venditrice nella misura in cui è riferita al vincolo artistico (doc. E, pag. 7). Di conseguenza, poco importa che solo quelli imposti successivamente alla L. n. 1039/1939 fossero tutti obbligatoriamente trascritti presso la conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (appello, pag. 7). Ciò posto, al riguardo la limitazione di cui si duole l'appellante può ancor meno considerarsi “non apparente”, e quindi non riconoscibile ai suoi occhi. In tal caso in effetti, spetterebbe a lei l'onere di provare di averne ignorato senza colpa l'esistenza (Cian/Trabucchi, op. cit., paragrafo III ad art. 1489, n. 5), presupposto che vista la presenza nell'atto notarile del certificato di dichiarazione urbanistica (doc. E, allegato “C”) si può a priori escludere. Anche sotto questo punto di vista, in definitiva, l'appello si rivela infondato.
Causa del sequestro e beni appartenenti al debitore
10. Il Pretore ha ritenuto verosimile sia la causa del sequestro identificata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF , intravedendo nella garanzia bancaria emessa da una banca del Ticino il legame sufficiente con la Svizzera (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 86 ad art. 271), sia l'esistenza di beni appartenenti alla debitrice. Riguardo a quest'ultimo presupposto, in particolare, ha ritenuto legittima la richiesta di sequestro formulata da parte di colui che ha ordinato l'emissione della garanzia bancaria a tutela di un suo obbligo di pagamento scaturito da un rapporto di base esistente con il beneficiario (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5), ossia in concreto il contratto di compravendita. In tal senso, e nonostante vi siano pareri opposti in dottrina, ha altresì concluso il Tribunale federale (DTF 117 III 76 e JdT 1993 II 169 cui rinvia Gilliéron, Commentaire de la LP; vol. IV, Losanna 2003, n. 66 ad art. 272; di parere opposto: Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et fallite, Basilea 2005, n. 19 e 39 seg. ad art. 271; Stoffel, op. cit., n. 26 e 44 segg. ad art. 271). Ciò posto, essendo l'appello infondato per non avere, la sequestrante, reso verosimile il credito a suo favore, la questione non merita ulteriore disamina.
11. La sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.
3. Intimazione:
– PA 3 PA 1 ;
– PA 2 .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 12'920'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).