Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2008 14.2008.130

23. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,159 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio. Divieto di presentare la prima volta in appello nuove allegazioni e documenti

Volltext

Incarto n. 14.2008.130

Lugano 23 dicembre 2008 FP/b/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza           26 novembre 2008 da

AO 1,  

Contro  

AO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per la somma di fr. 15'700.-, oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2004;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza dell’11 dicembre 2008 (inc. EF.2008.520), ha così deciso:

      “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 11'500.- oltre interessi al 5% dal primo di ogni mese su

              fr. 500.-, la prima volta dal 1° febbraio 2005.

      2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte

             fr. 100.- di indennità.

      3.    omissis”.

Sentenza tempestivamente impugnata dall’escusso con atto del 16 dicembre 2008, con il quale si propone di contestare la pretesa avversaria diretta nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, la AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 15'700.- oltre accessori, indicando come titolo di credito:”Riconoscimento di debito per fr. 15'500.- del 30.12.2004 + fr. 200.- spese amministrative”(act. A e B);

                                         che interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 26 novembre 2008 limitatamente a fr. 11'700.-, previo riconoscimento a favore dell’escusso di fr. 4'000.- quale recupero del pegno (un furgone) da questi dato in garanzia del relativo debito;

                                         che all’udienza di contraddittorio dell’11 dicembre 2008 l’escusso si è opposto all’istanza, asserendo che la pretesa posta in esecuzione si riferisce a un debito della R__________ Sagl, rispettivamente della S__________ M__________ Sagl (nel frattempo fallite) e, quindi, non a un suo personale impegno, come risulta dalla scritto annesso al verbale di discussione;

                                         che con l’impugnata sentenza il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, eccezion fatta per la somma di fr. 200.- riferita alla spese amministrative, rilevando che il riconoscimento di debito sottoscritto il 30 dicembre 2004 dal convenuto (act. B) indica quest’ultimo e solo quest’ultimo come debitore della somma di fr. 15'500.-, senza alcun riferimento alla società da lui indicata come effettiva debitrice;

                                         che, sempre secondo il Pretore, dagli atti risulta effettivamente che la società istante vantava dei crediti anche nei confronti della R__________ Sagl (act. D), al punto da chiedersi se il soggetto abbia sottoscritto il riconoscimento di debito a titolo di garanzia per il debito della ditta, e quindi a titolo accessorio e di fideiussione, nel qual caso il documento non potrebbe essere ammesso come valido titolo di rigetto, siccome non rispetta le forme previste per la fideiussione;

                                         che tuttavia, ha concluso il primo giudice, dal riconoscimento di debito e dagli altri documenti agli atti non si evince in alcun modo che il convenuto si sia anche dichiarato debitore solidale per un debito di terzi, né tanto meno che si sia dichiarato garante dello stesso debito;

                                         che in queste circostanze, secondo il giudice, dagli atti non risulta verosimile alcuna eccezione atta a inficiare il carattere di riconoscimento di debito di cui alla dichiarazione act. B, così che l’istanza va accolta, ricordato altresì che l’escusso era socio con una quota di fr. 19’000.- su fr. 20’000.- di capitale, cosi che il suo impegno non apparirebbe in ogni modo di primo acchito come accessorio;

                                         che contro tale sentenza insorge il convenuto con scritto

                                         16 dicembre 2008 - ancorché indirizzato alla Pretura – asserendo che “la vendita del furgone era sotto la ditta AP 1 di __________ ed è stata effettuata per fr. 11'000.- dal F__________ A__________ F__________ di __________”, e non per fr. 4'000.-, “ed in più vi è il noleggio per 1 anno”;

                                         che così come proposto l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già perché privo di una specifica  richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 1 lett. e e 5 CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF);

                                         che del resto va ricordato che, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, le parti – al più tardi all’udienza di discussione – devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (art. 20 cpv. 2 LALEF), di modo che nuove allegazioni e documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22 cpv. 4 LALEF, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che nel caso specifico l’escusso non pretende più che il riconoscimento di debito di fr. 11'500.- si riferisce a un debito della R__________ Sagl, rispettivamente della S__________ M__________ Sagl, ma asserisce solo che la vendita del furgone (dato in pegno) è avvenuta sotto la ditta di AP 1 __________ per

                                         fr. 11’000.- anziché per fr. 4'000.- e che in più vi sarebbe il noleggio dello stesso veicolo per un anno;

                                         che quanto addotto in questa sede non è però stato proposto davanti al Pretore, benché negli scritti del 1.12.2008 (annesso al verbale di udienza) e del 19 dicembre 2006 (act. 1) lo stesso escusso si fosse lamentato del fatto di non essere in possesso delle pezze giustificative relative agli introiti conseguiti dal noleggio e dalla vendita del furgone dato in pegno;

                                         che, in altri termini, i citati scritti sono stati richiamati dal convenuto solo in funzione dell’eccezione di legittimazione passiva (debito riguardante terzi) e non per contestare l’ammontare come tale del credito posto in esecuzione, per cui l’appello è da considerare irricevibile anche perché fondato su nuove eccezioni;

                                         che dovendo il rimedio essere dichiarato inammissibile già sulla base di un esame preliminare, si prescinde dall’intimare l’allegato alla controparte per osservazioni (art. 313 bis CPC);

                                         che visto l’esito dell’impugnazione, la tassa di giustizia segue la soccombenza del convenuto (art. 61 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313 bis CPC

pronuncia:

                                   1.   L’appello è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-  è posta a carico dell’appellante.

                                   3.   Intimazione a:      -   AP 1, __________

                                                                      -   AO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, fr. 11'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

14.2008.130 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2008 14.2008.130 — Swissrulings