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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2009 14.2008.107

26. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·5,849 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione: fattispecie internazionale e diritto applicabile - cessione di credito - contratto di finanziamento e recesso sorretto dalla legge italiana - documento in lingua inglese inammissibile - interessi convenzionali non provati - oneri processuali e indennità

Volltext

Incarto n. 14.2008.107

Lugano 26 febbraio 2009 SL/fp/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 luglio 2008 da

AO 1  (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

AP 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 26/28 febbraio 2008 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 21 [recte: 23] ottobre 2008 (EF.2008.1762), ha così deciso:

“1.    L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria limitatamente alla somma di fr. 43'478'100.– con interessi al 2% dal 17.01.2008, oltre interessi su fr. 24'154'500.– al 3.60% dal 01.07.2005 al 31.12.2005 e su fr. 19'323'600.– al 3.65% dal 24.08.2005 al 31.12.2005.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'800.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 1'200.–, la quale rifonderà a controparte fr. 10'000.– a titolo di indennità.

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 novembre 2008 ne postula la riforma nel senso che in via principale l'istanza sia integralmente respinta e in via subordinata che l'istanza sia accolta limitatamente a fr. 14'751'059.–, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e di secondo grado,

e dall'istante che con appello 6 novembre 2008 chiede di accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione anche riguardo agli interessi convenzionali maturati dopo il 1° gennaio 2006, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando che per la procedura di primo grado tasse e spese siano poste interamente a carico dell'escussa e che l'indennità di fr. 10'000.– riconosciutale sia aumentata a fr. 50'000.–;

preso atto che il 10 dicembre 2008 l'escussa e l'11 dicembre 2008 l'istante, hanno introdotto le loro osservazioni opponendosi all'appello della rispettiva controparte;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 26/28 febbraio 2008 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 43'478'100.– e interessi del 5.60% su fr. 24'154'500 (1) e del 5.65% su fr. 19'323'600.– (2) dal 17 gennaio 2008 in poi, oltre fr. 3'907'541.10 di interessi capitalizzati (3 e 4). Quale titolo di credito ha indicato: “(1-2) Richiesta di finanziamento del 01.07.2005 e relativo accredito. Richiesta di finanziamento del 24.08.2005 e relativo accredito. Disdetta dei finanziamenti di data 08.01.2008. (3-4) Interessi del 3.6040% dal 01.07.2005 al 16.01.2008. Interessi del 3.6580% dal 25.08.2005 al 16.01.2008.”. L'esecuzione è stata promossa a convalida del sequestro n. __________. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.    

                                  B.   L'istante, creditrice cessionaria, fonda la sua richiesta sullo scritto 9 gennaio 2008 (doc. S) con cui ha accettato il credito capitale di complessivi Euro 27'000'000.– che __________ -già __________ e prima __________ (doc. V)- creditrice originaria e cedente, aveva nei confronti di AP 1 (doc. DD). La pretesa trae origine dai contratti di finanziamento 1° luglio e 25 agosto 2005 con cui la cedente aveva concesso alla debitrice ceduta -addebitandolo sul suo conto corrente n. __________ (doc. D, BB e CC) poi modificato in n. __________ (doc. E, F e G)- un prestito di Euro 15'000'000.– (doc. H, I, L e BB) e di Euro 12'000'000.– (doc. M, N, O e CC). Di fatto, la cedente aveva poi revocato i due contratti con scritto 8 gennaio 2008 (doc. R). La documentazione dell'istante si completa di un estratto del Registro di commercio di __________ concernente AP 1 tradotto in italiano (doc. B), di un estratto dell'art. 1845 del Codice Civile italiano (doc. P), delle condizioni generali dei conti correnti sottoscritte da AP 1 (doc. Q), delle procure conferite ai rappresentanti di AP 1 tradotte in italiano (doc. T), della sentenza 2/3 luglio 2008 riferita alla medesima pretesa ed emessa in materia di opposizione al sequestro (doc. U), del tasso di conversione Euro/CHF valido al 6 febbraio 2008 (doc. Z), del parere giuridico 27 aprile 2008 dell'avv. __________ di __________ (doc. EE), del memoriale prodotto al contraddittorio dell'opposizione al sequestro (doc. FF) e un accredito bancario al 6 dicembre 2007 sul conto ordinario n. __________ presso l'istante e intestato a AP 1 (doc. GG).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio 9 ottobre 2008, la procedente ha confermato la sua istanza. L'escussa vi si è opposta precisando di avere utilizzato il finanziamento ricevuto dalla creditrice originaria per sottoscrivere parti del fondo d'investimento __________, amministrato dalla procedente che al 30.09.2008 a titolo di commissioni e di diritti di custodia aveva incassato ben fr. 980'000.– (Euro 633'053.89 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 7 ottobre 2008: doc. 10). L'interesse pattuito sull'importo di Euro 15'000'000.– e pari al 3.6040% era riferito al periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2005, mentre quello del 3.6580% e relativo alla somma di Euro 12'000'000.– era da conteggiare dal 24 agosto al 31 dicembre 2005 soltanto. L'istanza non era ad ogni modo supportata da un valido titolo di rigetto in quanto l'importo non era mai diventato esigibile. Il recesso datato 8 gennaio 2008 in effetti non rispettava né le scadenze né il termine di preavviso di 2 giorni contrattualmente fissati, né il termine legale dell'art. 1845 CCit -il diritto italiano essendo applicabile alla fattispecie- né l'art. 1372 e 1375 CCit vista l'assenza di una causa di risoluzione. A titolo subordinato, rimprovera all'istante di non avere dato seguito alla sua richiesta 14 marzo 2006 di vendere il fondo d'investimento consentendole di entrare in possesso di un portafoglio di titoli di __________ dalla cui rivendita avrebbe tratto un utile considerevole. Ciò posto, al credito dell'istante pone in compensazione la sua pretesa di risarcimento danni che quantifica in fr. 28'727'041.– (Euro 18'512'077 al tasso di cambio Euro/CHF dell'8 ottobre 2008: doc. 16), ossia il suo mancato guadagno calcolato al 30 maggio 2007.

                                         In replica, l'istante ha ribadito il suo punto di vista e precisato che di per sé -con riferimento al doc. FF, pag. 3 e 4- lo stesso comportamento dell'escussa giustificava la disdetta immediata. Ha quindi contestato l'esistenza di un danno da risarcire peraltro mai notificatole e ha escluso una sua responsabilità visto che, a differenza degli amministratori dell'escussa, lei non aveva alcun potere decisionale riguardo alla vendita del fondo d'investimento. Oltretutto, da maggio 2007, simile decisione competeva semmai alla società cui era stata affidata la procedura di liquidazione della convenuta. Non da ultimo, l'escussa non aveva reso verosimile la vendita delle azioni e, nel conteggio da lei proposto, nemmeno considerava i parziali incassi ottenuti nell'ambito della predetta liquidazione (Euro 15'000'000.– nella primavera 2007 e Euro 12'661'522.– a dicembre 2007).             

                                         Dal canto suo, il convenuto ha ribadito le sue considerazioni, evidenziando come il 14 marzo 2006, giorno in cui aveva chiesto all'istante la vendita del fondo d'investimento, la procedura di liquidazione non fosse ancora cominciata. Ciò posto, proprio l'inosservanza della sua richiesta aveva causato il mancato guadagno, sulle cui cifre controparte non aveva sollevato alcuna contestazione.

                                  D.   Con sentenza del 21 [recte: 23] ottobre 2008, il Pretore __________, ha parzialmente accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione. Ha anzitutto accertato che l'escussa non contestava né l'applicazione del diritto italiano, né i due finanziamenti di Euro 15'000'000.– (fr. 24'154'500.–) e Euro 12'000'000.– (fr. 19'323'600.–), e nemmeno che l'istante fosse titolare della pretesa posta in esecuzione. Litigiosa per contro restava la questione legata all'esigibilità dei crediti in restituzione e dei relativi interessi. Il primo giudice ha quindi stabilito che la disdetta con effetto immediato dei due finanziamenti era stata inviata l'8 gennaio 2008 e ricevuta dall'escussa il successivo giorno 14. Ha poi escluso l'applicazione della clausola rimborso di cui ai due contratti di finanziamento, che imponeva un preavviso di 2 giorni dalla data di scadenza o dalla fine del periodo degli interessi, in quanto si trattava di contratti a tempo indeterminato e la scadenza di quegli interessi non era mai stata specificata. La disdetta era però conforme alle norme generali per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, che consentivano alla banca di recedere in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a un giorno, approvate dall'escusso e applicabili in virtù dell'art. 1845 CCit. L'istante, ad ogni modo, faceva decorrere l'esigibilità del credito dal 17 gennaio 2008. Di conseguenza, l'importo capitale di fr. 43'478'100.– era esigibile sia alla promozione dell'esecuzione sia alla pronuncia del sequestro. Il Pretore ha ritenuto fondata l'obiezione sollevata dall'escussa riguardo agli interessi convenzionali capitalizzati, emergendo dal contratto che il tasso del 3.6040% andava conteggiato solo sull'importo di fr. 24'154'500.– per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 e quello del 3.6580% solo sul capitale di fr. 19'323'600.– tra il 24 agosto ed il 31 dicembre 2005. Invece, il rigore formale della procedura di rigetto dell'opposizione, non permetteva di considerare l'accordo tacito o per atti concludenti di cui aveva riferito l'istante riguardo agli interessi convenzionali maturati dopo il 1° gennaio 2006. Legittimo per contro il tasso del 2% a decorrere dal 17 gennaio 2008, indicato in modo esplicito alla clausola tassi di mora, di entrambi i contratti. Il Pretore ha infine respinto l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso in quanto fondata su un documento prodotto solo in lingua inglese e quindi, per l'art. 21 cpv. 2 LALEF, inammissibile.          

                                  E.   Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente l'escussa, contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione. Considera la disdetta dei due finanziamenti non valida in quanto contraria alla clausola di rimborso prevista dai due contratti -per analogia applicabile alla banca- e che per atti concludenti fissa a scadenze semestrali il conteggio degli interessi e in 2 giorni il termine di preavviso. Oltretutto, non essendo fondata su una delle cause di risoluzione indicate nei medesimi contratti, quella disdetta è persino contraria al diritto italiano applicabile alla fattispecie, e meglio all'art. 1372 e 1375 CCit. Ciò posto, reputa infondato il rinvio del Pretore alle norme generali valide per i conti correnti -seppur conformi all'art. 1341 comma 2 CCit-  trattandosi di lex generalis che non possono derogare né ad una lex specialis, quali appunto le disposizioni contrattuali pattuite, né a disposizioni legali. A questo proposito, rileva in particolare che nemmeno il termine di preavviso legale di 15 giorni di cui all'art. 1845 CCit sarebbe rispettato. L'inesigibilità della pretesa inoltre, comporta altresì lo stralcio di eventuali interessi di mora. A titolo subordinato, l'escussa ripropone l'eccezione di compensazione del mancato guadagno di fr. 28'727'041.–, dolendosi di un eccesso di formalismo: vista l'importanza della pretesa, conformemente all'art. 203 CPC applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF, il Pretore le avrebbe dovuto assegnare un termine per produrre la traduzione in italiano del documento, l'art. 21 cpv. 2 LALEF riferendosi alla parte creditrice e quindi alla sola istanza di rigetto.   

                                  F.   Anche l’istante si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. I contratti di finanziamento sono anzitutto riferiti a due crediti con interessi rivedibili periodicamente, al tasso iniziale del 3.6040% per quello di fr. 24'154'500.– rispettivamente del 3.6580% per quello di fr. 19'323'600.–. Di modo che, il titolo di rigetto copre anche gli interessi convenzionali maturati tra il 1° gennaio 2006 e il 16 gennaio 2008. Dal 17 gennaio 2008 poi, va ad aggiungersi un 2% di maggiorazione per interessi di mora, il tasso da riconoscere a partire da quel giorno passa quindi al 5.6040% rispettivamente al 5.6580%. In via subordinata, e giusta l'art. 1284 CCit, chiede che dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 le sia perlomeno riconosciuto il tasso d'interesse legale del 2.5%, aumentato al 3% dal 1° gennaio 2008 e al 5% (ritenuto l'interesse di mora del 2%) dal 17 gennaio 2008 in poi . Per finire, l’istante chiede che le spese e la tassa di giustizia siano poste interamente a carico dell'escussa e l'indennità riconosciuta dal Pretore, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà della fattispecie e dell'inconsistenza dell'opposizione dell'escussa, sia aumentata da fr. 10'000.– a fr. 50'000.–. 

                                  G.   Delle rispettive osservazioni si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

                                         È il diritto svizzero che determina quale sia il riconoscimento di debito che legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione. Trattandosi di una fattispecie internazionale (le parti risiedono rispettivamente in Svizzera e in Italia, luogo quest'ultimo di residenza della cedente e dove sono stati conclusi i contratti di finanziamento), stabilire poi se in concreto si ha riconoscimento di debito, dipende dal diritto applicabile secondo la LDIP (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 174 ad art. 82 LEF).

                                   2.   Giusta l'art. 116 cpv. 1 LDIP, il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. Per il resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura spetta alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

                                         Sull'appello di AP 1

                                   3.   Pacifica l'identità della debitrice, la procedente fonda la sua pretesa sulla cessione di credito 9 gennaio 2008 (doc. S) sottoscritta tra AO 1 e __________, che sottopone il relativo contratto al diritto svizzero (doc. S, art. 8.1).         

                                         a)  Giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 2 ad art. 165). Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 81 a pag. 41). Irrilevante per contro che la cessione sia comunicata al debitore prima dell'avvio dell'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82).

                                         b)  Di per sé, per l'art. 145 cpv. 1 LDIP, la scelta del diritto operata dalle parti ad una cessione contrattuale di credito è inefficace verso il debitore che non vi ha acconsentito. Tuttavia, il diritto applicabile così determinato resta in ogni caso valido ai fini della forma della cessione (art. 145 cpv. 3 LDIP). In concreto, __________ non ha firmato lo scritto 9 gennaio 2008 con cui l'istante dichiara di accettare e quindi acquistare il credito di cui lei era titolare nei confronti della società AP 1 (doc. S, pag. 6). Lo stesso riproduce però nei dettagli i termini della proposta di cessione di credito datata 8 gennaio 2008 -prodotta agli atti- precedentemente sottoposta in forma scritta all'istante e debitamente controfirmata dalla cedente (doc. DD). Peraltro, non risulta che la convenuta abbia sollevato contestazioni al riguardo. Di modo che, in ossequio all'art. 165 cpv. 1 CO, sotto questo profilo l'identità dell'istante, quale creditrice è chiara.

                                   4.   L'istante fonda il suo credito sulle richieste di finanziamento 1° luglio 2005 (doc. H, I e L) e 24 agosto 2005 (doc. M, N e O) concluse a __________ tra la creditrice originaria e l'escussa, dove si fa esplicito rinvio agli art. 1186 e 1346 2° comma CCit (doc. H e M). Oltre a ciò, le norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi accettate dalla convenuta il 18 dicembre 2001, prevedono espressamente che il presente contratto è regolato dalla legge italiana (doc. Q, art. 20). Al riguardo, l'istante produce altresì un estratto dell'art. 1845 CCit (doc. P) oltre al parere giuridico dell'avv. __________ di __________ sulla normativa applicabile in base all'ordinamento giuridico italiano ai contratti di conto corrente stipulati tra una banca ed il suo cliente (doc. EE), che qualificano la fattispecie quale contratto di apertura di credito bancario ex art. 1842 segg. CCit. L'applicabilità del diritto italiano è peraltro stata confermata in sede di udienza dalla stessa convenuta (verbale d'udienza, pag. 4) e accertata dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4), e non è controversa in appello (act. IV: appello dell'escussa 5 novembre 2008, pag. 7; act. VI: appello dell'istante 6 novembre 2008, pag. 5). In definitiva quindi, la pretesa dell'istante è sorretta dalla legge italiana (art. 116 cpv. 1 LDIP).   

                                   5.   L'apertura di credito bancario giusta l'art. 1842 CCit (cfr. doc. EE, pag. 2, n. II) è un contratto con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, nel presente caso Euro 15'000'000.– (doc. H) e Euro 12'000'000.– (doc. M). Il rapporto obbligatorio in virtù del quale la banca può dirsi creditrice subentra con il prelievo della somma messa a disposizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 9a ed., Tomo II, Milano 1993, n. 2 ad art. 1842), ciò che in concreto è comprovato dai due ordini di pagamento 1° luglio e 25 agosto 2005 (doc. BB e CC). L'obbligo di restituzione della somma di denaro così utilizzata implica per contro che il beneficiario delle somme di denaro così erogate abbia ricevuto la dichiarazione si recesso della creditrice (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, II n. 2 ad art. 1845). E, nella fattispecie la disdetta 8 gennaio 2008 (doc. R, pag. 1), impostata il 9 gennaio 2008, e appunto stata notificata all'escussa il 14 gennaio 2008 (doc. R, pag. 2).  

                                         a)  Il Pretore ha dedotto l'inapplicabilità della clausola denominata rimborso di cui ai contratti di finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 -che a detta dell'escussa imporrebbe un termine di preavviso di 2 giorni- dal fatto che questi accordi erano stati stipulati per una durata indeterminata e senza fissare la scadenza degli interessi (sentenza impugnata, pag. 5). L'escusso, dissente da questa sua conclusione, in quanto da questi contratti si potrebbe facilmente dedurre che gli interessi erano pagabili semestralmente come è peraltro uso nella prassi bancaria sia svizzera che italiana (appello, pag. 7, n. 7.1). Tuttavia, al contraddittorio (verbale d'udienza, pag. 4), l'escussa medesima ha sostenuto che dai due contratti risultava solamente e in modo esplicito che sulla somma capitale di Euro 15'000'000.– andava conteggiato un tasso d'interesse pari al 3.6040% dal 01/07/2005 al 31/12/2005  (doc. H e L), mentre sull'importo di Euro 12'000'000.– andava computato un tasso pari al 3.6580% tra il 24/08/2005 e il 31/12/2005 (doc. M e O). Ma nulla di più. Di modo che, così come proposta, l'allegazione è da ritenersi nuova, e quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Al riguardo pertanto l'appello deve essere disatteso.

                                         b)  A detta dell'appellante, la facoltà di recedere da un contratto di finanziamento senza addurre una causa di risoluzione ma dipendendo dalla esclusiva volontà della banca (recesso “ad nutum”) è illegittima secondo il diritto italiano, segnatamente contraria all'art. 1372 e 1375 CCit. Ciò posto si duole del fatto che il Pretore non abbia esaminato l'inefficacia della disdetta 8 gennaio 2008 anche da questo punto di vista (appello, pag. 7, n. 7.2). La censura è però infondata. L'art. 1372 CCit si limita a stabilire il principio secondo cui un contratto può essere sciolto, ossia solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Ciò posto, è proprio in deroga a questa regola generale che il diritto italiano riconosce all'art. 1373 CCit la possibilità -a titolo eccezionale- di sciogliere unilateralmente un vincolo contrattuale (recesso unilaterale): eventualità questa contemplata anche nell'ipotesi di un contratto a tempo indeterminato e nella fattispecie appunto prevista dall'art. 1845 CCit (Pescatore/ Ruperto, op. cit., n. 1 ad art. 1373 CCit; Cian/Trabucchi, op. cit., I n. 1 e 5 ad art. 1373 CCit).

                                         Di fatto, l'art. 1845 3° comma CCit consente a ciascuna delle parti di recedere liberamente dal contratto con preavviso di 15 giorni per la restituzione della somma ricevuta, termine questo convenzionalmente modificabile (Cian/Trabucchi, op. cit., I n. 4 e II n. 2 ad art. 1845 CCit). E, in concreto, è in forza di questo articolo che il Pretore ha ritenuto applicabile l'art. 6 lett. c delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, laddove riconosce alla banca il diritto di recedere in qualsiasi momento dai contratti di finanziamento lasciando al correntista almeno un giorno di tempo per il pagamento di quanto dovuto (doc. Q: art. 6 lett. c). Di modo che, da questo punto di vista, né il citato art. 6 lett. c né la conseguente disdetta 8 gennaio 2008 possono dirsi contrarie al diritto italiano. Men che meno contrarie alla buona fede dell'art. 1375 CCit (appello, pag. 8, n. 7.2). Per gli stessi motivi, viene altresì meno la pretesa nullità per mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 1845 3° comma CCit, che la ricorrente solleva a titolo abbondanziale (appello, pag. 8, n. 7.3).

                                         c)  La ricorrente si duole poi del fatto che la disdetta 8 gennaio 2008 non indichi una delle cause di risoluzione specificate nei due contratti di finanziamento e che avrebbero eventualmente legittimato la risoluzione con effetto immediato da parte della banca (appello, pag. 8, n. 7.4). Ma, anche in questo caso, invano. Certo, con la clausola cause di risoluzione, la creditrice originaria aveva facoltà di rescindere il rapporto contrattuale e pretendere l'immediato rimborso del residuo importo erogato; questa eventualità tuttavia presupponeva un'inadempienza dell'escussa per i motivi specificati alle lett. a, b, c e d (doc. H e M). Come tale però, la pattuizione non esclude quella relativa ad un recesso unilaterale in una relazione contrattuale di durata indeterminata (Cian/ Trabucchi, op. cit., I n. 4 ad art. 1845 CCit). Di modo che, in assenza di una causa giusta, nel termine di preavviso per il pagamento che nel caso specifico -per l'art. 6 lett. c delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi- è fissato in un giorno, la banca poteva disdire i contratti di finanziamento senza addurre alcun motivo. 

                                         d)  L'appellante, posto come l'obbligazione di rimborso non sia mai diventata esigibile, contesta infine il riconoscimento di interessi di mora del 2% (appello, pag. 9, n. 8), ammessi dal Pretore a partire dal 17 gennaio 2008 (sentenza impugnata, pag. 6). Come si è visto, tuttavia non vi sono motivi per ritenere nulla la disdetta 8 gennaio 2008. Avendola l'escussa ricevuta il 14 gennaio 2008 (doc. R, pag. 2), e ritenuto il termine di preavviso di un giorno da concedere per il pagamento, la somma capitale era esigibile il 17 gennaio 2008 e, quindi, al momento di promuovere l'esecuzione. Di modo che -come accertato dal Pretore- la cessione del credito 8/9 gennaio 2008 (sopra, consid. 4), insieme ai due contratti di finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 e alla disdetta 8/14 gennaio 2008 costituiscono insieme valido riconoscimento di debito a favore dell'istante per la somma capitale posta in esecuzione oltre interessi di mora del 2% dal 17 gennaio 2008. Anche da questo punto di vista la censura deve quindi essere respinta.  

                                   6.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                   7.   Il Pretore considera infondata la pretesa per risarcimento danni posta in compensazione dalla convenuta in quanto, a comprova della responsabilità dell'istante, aveva prodotto un documento in lingua inglese non tradotto in italiano (sentenza impugnata, pag. 6/7). L'escussa, per non averle il primo giudice assegnato un termine per la traduzione del testo, lamenta un eccesso di formalismo ed afferma che l'art. 21 cpv. 2 LALEF insieme al suo cpv. 3 riguarderebbe solo l'istante. Per economia di giudizio, in applicazione dell'art. 203 CPC allega al suo appello la traduzione in lingua italiana della pag. 12 del doc. 2 (appello, pag. 10, n. 9).      

                                         Ora, l'art. 21 cpv. 2 LALEF stabilisce che i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti. Ciò posto, in materia di rigetto dell'opposizione, la prassi di questa Camera ha espressamente escluso l'assegnazione di un qualsiasi termine supplementare per produrre la traduzione di documenti redatti in una lingua non nazionale, in particolare al fine del rispetto del principio di celerità (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 2 ad art. 21 LALEF; CEF, 17 settembre 2004 [14.2003.111], consid. 2). Nel caso specifico è inoltre a torto che la convenuta rivendica l'applicazione dell'art. 203 CPC, questa Camera avendo parimenti riconosciuto l'art. 21 cpv. 2 LALEF quale norma speciale in relazione a quell'articolo di legge (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Invano poi la ricorrente afferma che la norma in esame sarebbe applicabile alla sola istanza di rigetto. In effetti, la regola dell'art. 21 cpv. 2 LALEF è un caso particolare del principio di perenzione del diritto di produrre documenti dopo la chiusura del contraddittorio sancito dall'art. 20 cpv. 2 LALEF (CEF, 17 settembre 2004 [14.2003.111], consid. 2 ). Per il resto, basti aggiungere che il rispetto del principio di celerità e dell'art. 21 LALEF prevalgono sull'interesse dell'escussa a produrre fuori da quel contesto la traduzione di un documento presentato insieme al memoriale scritto delle sue allegazioni orali (verbale d'udienza, pag. 2 e 12) e della cui necessità -a quel momento- era già supposta sapere. In definitiva pertanto, il documento trasmesso a questa Camera quale doc. 2 e corrispondente alla traduzione in italiano della pag. 12 del doc. 2 esibito davanti al Pretore, costituisce un documento nuovo e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Come ritenuto dal Pretore, senza una responsabilità imputabile all'istante, diventa superfluo ogni ulteriore disamina circa il preteso credito per danno posto in compensazione dall'escussa. Di modo che, anche sotto questo profilo, la censura è infondata.        

                                         Sull'appello di AO 1

                                   8.   Il Pretore non ha riconosciuto gli interessi convenzionali del 3.6040% sulla somma di Euro 15'000'000.– rispettivamente del 3.6580% su Euro 12'000'000.–, rivendicati dall'istante per il periodo tra il 1° gennaio 2006 e il 16 gennaio 2008 e dal 17 gennaio 2008 in poi. Siffatta pattuizione non era sostanziata da una prova documentale e, il preteso accordo tacito o per atti concludenti cui aveva rinviato l'istante in sede di udienza, non poteva essere considerato nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (sentenza impugnata, pag. 5/6).

                                         A detta dell'appellante i contratti di finanziamento in esame, riconoscevano il principio di un interesse remunerativo ad un tasso rivedibile periodicamente dopo il 31 dicembre 2005, ritenuto che l'assenza di modifiche non era certo assimilabile ad una rinuncia (appello, pag. 3 e 4, n. 3). Pretende -per la prima volta in appello e a titolo subordinato- che le sia perlomeno riconosciuto il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 CCit (appello, pag. 5). Ma, così come proposta, l'interpretazione dell'interessata non sopperisce certo all'assenza di una prova documentale accertata dal primo giudice. Anzi, di fatto nemmeno pretende il contrario, posto come sia lei medesima a ribadire che tacitamente e per atti concludenti, il tasso concordato inizialmente sia rimasto in vigore sino alla revoca delle facilitazioni di credito. Per il resto, giova rilevare che il rigetto provvisorio dell'opposizione per degli interessi contrattuali -a differenza di quelli di mora- presuppone che siano indicati per iscritto nel riconoscimento di debito (CEF, 16 luglio 2007 [14.2007.9] consid. 3b con rinvio in: Staehelin, op. cit., n. 31 seg. ad art. 82). Eventualità questa che non si verifica nel caso concreto. Le censure sollevate rispettivamente in via principale e in via subordinata, devono così essere respinte.  

                                   9.   In ogni modo, la ricorrente impugna infine il dispositivo riguardante gli oneri processuali e le ripetibili (indennità).

                                         a)  Il pretore ha quantificato in fr. 1'800.– spese e tassa di giustizia di primo grado di cui, ritenuto il rispettivo grado di soccombenza,  fr. 1'200.– (2/3) a carico dell'escussa e fr. 600.– (1/3) a carico dell'istante (sentenza impugnata, pag. 7). Secondo l’appellante, tale riparto non può essere considerato equo e giustificato alla luce del grado di soccombenza della convenuta, la quale si è vista rigettare l’opposizione per la quasi totalità della somma posta in esecuzione ed è stata smentita nel principio di tutte le sue contestazioni, ad eccezione della qualificazione di parte degli interessi. Si impone perciò, sempre secondo l’appellante , di addebitare interamente alla controparte le spese e tassa di giustizia di prima sede fr. 1’800.- (petitum subordinato, n. 1.1.2). Sennonché, per sua stessa ammissione l’appellante - anche se in misura chiaramente minore - risulta pur sempre soccombente su un punto che, come tale, non può essere considerato di scarso rilievo, come peraltro correttamente rilevato dalla parte appellata nelle osservazioni all’appello (v. pag. 7). Un integrale addebito degli oneri processuali di prima sede alla convenuta perciò non si giustifica. Spettava a questo momento all’insorgente indicare una diversa soluzione alternativa alla ripartizione decisa dal primo giudice, indicandone gli esatti motivi, così come imposto dall’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5 , applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF. A tale esigenza l’appellate non ha però fatto fronte. La domanda deve di conseguenze essere disattesa.    

                                         b)  L'appellante chiede poi di aumentare da fr. 10'000.– a fr. 50'000.– l'indennità riconosciutale in prima sede dal Pretore. Ora, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che vigente la TOA, vi si poteva far capo solo in termini di riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (CEF, 20 giugno 2005 [14.2005.14], consid. 4a).

                                         Ora, dal 1° gennaio 2008 le ripetibili devono essere calcolate in base al Regolamento (cantonale) sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (CEF, 11 febbraio 2008 [14.2007.78], consid. 4). Per quanto riguarda le procedure in materia di esecuzione e fallimenti, nelle cause con valore determinato o determinabile, le ripetibili -di prima sede- sono stabilite tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo la tabella dell'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Ma al di là del valore litigioso, non si può non tener conto della contenuta difficoltà della vertenza, trattandosi della procedura di convalida del sequestro confermato il 2/3 luglio 2008 su opposizione dell'escusso (istanza, pag. 5 n. 8) e oggetto della successiva procedura di appello davanti a questa Camera [14.2008.68]. Di modo che, essendogli la fattispecie già ben nota, il legale dell'istante non avrà impiegato più di dieci ore nella preparazione dell'allegato introduttivo (7 pagine) e di due ore per recarsi in Pretura e partecipare al contraddittorio che ne è seguito. Ciò posto, a fronte del valore litigioso considerevole, rapportato però al moderato dispendio di tempo occorso alla procedente per chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione e alla sua parziale soccombenza (stabilita in 1/3 dal Pretore), l'indennità stimata in fr. 10'000.– dal primo giudice può in definitiva ritenersi adeguata. Di qui, la conseguente reiezione dell'appello. 

                                10.   La sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre i rispettivi appelli devono essere respinti. Tassa di giustizia e indennità, e quest'ultima volutamente moderata per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 9b), seguono la soccombenza delle appellanti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:               I.   1.   L'appello di AP 1, __________, è respinto.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AP 1, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.– a titolo di indennità.  

                             II.   1.   L'appello di AO 1, __________, è respinto.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AO 1, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'500. -– a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:

                                         – ;  

                                         – .                                   

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'478'100.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2008.107 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2009 14.2008.107 — Swissrulings