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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.02.2009 14.2008.106

10. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,854 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Opposizione a sequestro: esistenza del credito fondato su un contratto di lavoro e un contratto di locazione - preparativo di fuga dalla CH di una società quale causa del sequestro - prestazione di garanzia (art. 273 LEF) negata senza elementi che rendono credibile l'eventualità di un danno

Volltext

Incarto n. 14.2008.106

Lugano 10 febbraio 2009 LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.1001 della Pretura __________) promossa con opposizione 18 aprile 2008 da

AP 1 

(patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

il sequestro 11 aprile 2008 (inc. EF.2008.902) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da

 AO 1  (patrocinato dall'  PA 2 e dall'  PA 2 )

in cui il Pretore __________, con decisione 16 ottobre 2008, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, sia la contestuale richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 550'000.–;

appellante AP 1 con allegato 30 ottobre 2008, in cui postula in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare l'opposizione e annullare il sequestro e, in via subordinata, che a AO 1 sia fatto obbligo di prestare una garanzia giusta l'art. 273 LEF di complessivi fr. 570'000.–;

lette le osservazioni 24 novembre 2008 con cui il sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 10 aprile 2008 diretta contro AP 1, società svizzera, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF di porre sotto sequestro “tutti gli averi intestati a AP 1 ed in particolare i beni versati dalla convenuta e posti a pegno quale garanzia supplementare dei mutui ipotecari concessi ai signori __________, __________ e dello stesso istante”, presso __________, __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 5'661'493.– oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006.

                                  B.   Il sequestrante, attivo dal 2001 in seno al gruppo __________ (multinazionale che si occupa della ricerca, dell'estrazione e della commercializzazione di gas e oli combustibili), fonda il suo credito sul contratto 1° giugno 2005 denominato  “employment agreement” con cui la società opponente, affiliata al medesimo gruppo, lo ha assunto quale direttore e capo finanziario fino al 31 maggio 2010 (doc. E/E1). Il rapporto lavorativo sarebbe però stato interrotto con effetto immediato e senza motivo dalla datrice di lavoro ad ottobre 2006, decisione che egli aveva contestato dando avvio ad una procedura arbitrale. In sostanza, __________, quale azionista di riferimento del gruppo __________, intenzionato a spostarne il settore finanziario a __________, a maggio 2005 costituì la società opponente, di cui si sarebbero occupati insieme a lui, __________, attuale presidente, e il sequestrante appunto. A giugno 2006, quella stessa persona decise però di rientrare a __________ e propose a quest'ultimo, che non condivideva l'idea, di acquistare il suo pacchetto azionario. Ritenendo insufficiente l'offerta del sequestrante e impossibile colmare le divergenze esistenti, di fatto l'azionista __________ fece in modo di isolarlo ed escluderlo dalla società opponente e dal gruppo __________, fino a giungere alla formalizzazione del licenziamento. Il sequestrante fonda le sue pretese anche sul contratto 1° ottobre 2005 denominato “rental agreement”, la cui validità e durata è stata subordinata al citato “employment agreement”, con cui egli acconsentiva a che la società opponente prendesse in affitto, ad uso ufficio, la sua proprietà immobiliare al costo di fr. 10'000.– mensili (doc. F/F1).      

                                         AO 1 fissa in fr. 5'101'493.– il credito da lavoro, di cui: fr. 653'980.80 di stipendi fino alla scadenza del contratto (14'863.20x44mesi), fr. 3'000'000.– di “performance bonus” (art. 6 del contratto), fr. 458'333.– di premi per l'assicurazione vita (art. 7.2 del contratto), fr. 89'179.20 (14'863.20x6mesi) di indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO e fr. 900'000.– di “bonus”. A quell'importo aggiunge poi ulteriori fr. 560'000.– di cui: fr. 440'000.– a titolo di pigioni maturate tra il 1° ottobre 2006 e il 31 maggio 2010 (10'000x44mesi) e fr. 120'000.– di pigioni scadute e mai versate tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (10'000x12).

                                         A detta del sequestrante sussistono seri motivi per ritenere che la società opponente stia lasciando la Svizzera o, perlomeno, che stia trasferendo altrove tutti i suoi beni e averi, sottraendosi all'adempimento dei suoi obblighi e vanificando così ogni pretesa che egli rivendicava. Fra questi indica: la riorganizzazione generale in atto all'interno del gruppo __________; il fatto che l'azionista __________, rientrato a __________, abbia venduto la propria casa di lusso di __________ e che l'attuale presidente della società opponente __________, unico collaboratore rimasto __________, stia cercando l'acquirente per la sua; l'investimento richiesto dal trasferimento della società e l'acquisto da parte di tutti e tre i collaboratori di altrettante case di lusso; infine, il fatto che le sue rivendicazioni non siano mai stati rese note nei rapporti annuali e all'organo di revisione del gruppo.  

                                  C.   L'11 aprile 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per l'importo pari a fr. 5'661'493.– oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006.  

                                  D.   Il 18 aprile 2008 AP 1 ha fatto opposizione al sequestro. Al contraddittorio del 16 giugno 2008 ha contestato sia le pretese fondate sul contratto di lavoro sia quelle desunte dal contratto di locazione. Per le prime, ha rinviato agli argomenti contenuti nell'allegato di risposta alla domanda di arbitrato da lei prodotta in quella sede; per le altre ha rilevato che il sequestrante aveva appena dato avvio ad una causa giudiziaria. In entrambi i casi, ha evidenziato come le competenti autorità fossero chiamate a decidere con piena cognizione di causa e non sulla base della sola verosimiglianza. Il motivo del sequestro identificato nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era altresì infondato. Non trattandosi di beni di sua proprietà, né la decisione di __________, azionista del gruppo, né la pretesa intenzione -comunque contestata- di __________, attuale presidente dell'opponente, di vendere le rispettive case d'abitazione __________ indicavano un trafugamento di beni. Nulla lasciava poi presagire una latitanza, un'imminente fuga o un preparativo di fuga, la società opponente essendo tuttora attiva. Certo, la sede della società madre __________ a capo di tutto il gruppo era stata trasferita dal __________ a __________. Ma solo per permetterle di essere quotata alla borsa di __________. Per contro, nulla agli atti indicava l'intenzione di chiudere o trasferire altrove la società svizzera. Ha ad ogni modo rilevato come la sua attività non fosse certo legata ad un determinato luogo, di modo che amministratori e manager se ne potevano occupare pur risiedendo con la propria famiglia anche fuori __________. In concreto, sia __________ che __________ avevano domicilio in Svizzera, più precisamente nel __________. Quale società di servizio del gruppo __________, a fianco di altre società affiliate, il suo arrivo in Svizzera era un'esigenza imposta dalla struttura societaria e non certo una manovra volta a costringere il sequestrante all'acquisto del pacchetto azionario. Peraltro, l'intero gruppo e l'organo di revisione erano informati in merito alle rivendicazione di quest'ultimo. Non avendo intenzione alcuna di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi, anche dal profilo soggettivo la causa del sequestro non era verosimile. In via subordinata, ha chiesto la prestazione di una garanzia di fr. 500'000.– ex art. 273 LEF, aumentata di fr. 50'000.– per i costi di difesa nella convalida del sequestro.            

                                         Per il sequestrante, le azioni giudiziarie e i contratti che la società opponente non contestava di avere firmato, rendevano senz'altro verosimile il suo credito. Più elementi indicavano poi che controparte fosse in procinto di lasciare la Svizzera. In particolare, il fatto che il suo attuale indirizzo legale fosse presso una fiduciaria, che sul sito ufficiale del gruppo __________ quale suo recapito figurasse la casa d'abitazione del presidente __________, che solo nel 2005 fossero stati investiti ben US$ 275'918.– per improntare i suoi uffici a __________ e, per finire, ridotti da tre a uno (l'attuale presidente appunto) i suoi effettivi. Inoltre, rifiutando di versare l'anticipo richiesto dal Tribunale arbitrale a motivo che il sequestro pronunciato inaudita altera parte aveva bloccato tutti i suoi fondi e che la restante liquidità del gruppo serviva a garantire la gestione corrente societaria, l'opponente aveva reso palese il suo intento di sottrarsi ai suoi obblighi. Egli aveva addirittura dovuto notificarle un precetto esecutivo per l'incasso forzato delle pigioni scadute fino a settembre 2006 ma mai versate. A fronte di tutte queste ragioni, era assai pretestuoso pretendere che la riorganizzazione riguardasse solo i vertici del gruppo. Di fatto, l'attività a __________ si era interrotta con la partenza di __________ dal __________ e la vendita della sua casa. Il gruppo __________ poi era stato informato delle sue pretese solo negli ultimi tempi. AO 1 si è infine opposto alla prestazione di una garanzia in quanto i beni sequestrati presso __________ erano nel contempo e in parte (nella misura di fr. 5'000'000.–) costituiti in pegno a favore della medesima banca: ciò posto, l'eventualità di un danno da garantire giusta l'art. 273 LEF avrebbe avuto senso solo se il pegno fosse liberato a favore di quest'ultima.              

                                         La società opponente ha riconfermato il suo punto di vista contestando la tesi di controparte e la ricevibilità dei documenti N e P in quanto prodotti in inglese privi di traduzione. Ha poi escluso che l'avvio di procedure giudiziarie potesse rendere verosimile un credito e che il semplice fatto di avere contestato quel credito in quelle sedi potesse costituire motivo di sequestro. Ha altresì evidenziato come tra maggio 2005 e luglio 2007 il suo indirizzo legale fosse già presso una fiduciaria e il trasferimento di recapito non indicasse certo la “smobilitazione” di una società. Analogo il ragionamento per la diminuzione di collaboratori. Priva di fondamento infine la tesi secondo cui il resto del gruppo __________ non fosse stato informato della vertenza in atto con il sequestrante. Da ultimo, non tutti gli importi sequestrati erano oggetto di pegno presso la banca, giustificata quindi la richiesta basata sull'art. 273 LEF.             

                                         Il sequestrante ha ribadito le sue allegazioni e conclusioni, traducendo a verbale e per quanto di rilievo i doc. N e P.

                                  E.   Con sentenza 16 ottobre 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro.  Ha anzitutto stabilito che le semplici contestazioni rese dalla società opponente in sede di contraddittorio non avevano intaccato la verosimiglianza del credito fondata sui contratti agli atti. In effetti, sulle gravi inadempienze rivolte al sequestrante e tali da giustificarne il licenziamento, non aveva allegato alcunché limitandosi a rinviare ad un allegato prodotto in sede di arbitrato. Anche la causa del sequestro fondata sul trafugamento di beni era verosimile. La riduzione da tre ad uno dei collaboratori, il trasferimento della sede legale presso una fiduciaria allorquando prima ve n'era una propria e l'ubicazione degli uffici operativi presso l'abitazione del presidente, indicavano dal profilo oggettivo che era in atto una smobilitazione dell'attività della società opponente. Tutte queste circostanze contrastavano in effetti con l'investimento di US$ 275'918.– stanziato nel 2005 dal gruppo __________ per la sistemazione di uffici e management a __________. Dal profilo soggettivo, queste modifiche erano tutte intervenute dopo settembre/ottobre 2007, allorquando il contenzioso tra le parti era cominciato: ma, al riguardo, la società opponente non aveva fornito alcuna spiegazione. Di modo che, l'intento della società opponente di sottrarsi all'adempimento di propri obblighi risultava in definitiva verosimile. Ciò posto, ritenuto che l'opponente non contestava l'appartenenza dei beni sequestrati, ha confermato il sequestro.                         

                                         Il Pretore, sufficientemente convinto della legittimità del sequestro, ha respinto la richiesta di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF, in quanto l'opponente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza di un danno. 

                                  F.   Con il presente appello __________ chiede di confermare l'opposizione e annullare il sequestro. Precisa anzitutto che la società madre del gruppo __________ con sede in __________, nel marzo 2008 è stata trasformata in una nuova società holding con sede a __________ e quotata alla borsa di __________. Questa modifica però non aveva alcun influsso su di lei. Anzi, la sua ragione sociale insieme a quella di altre società affiliate, era menzionata nei rapporti del gruppo __________, entità questa dalla struttura solida e rinomata a livello internazionale, e dal profilo giudiziario vittima della sola causa con il sequestrante. Riguardo al “rental agreement”, contesta che le parti intendessero stipulare un vero e proprio contratto di locazione: nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione avviata dal sequestrante era in effetti emerso che si trattava di un contratto simulato, quindi nullo. Ad ogni modo, come risultava dalle relative schede contabili, le pigioni scadute erano sempre state versate su un conto corrente a disposizione del sequestrante. Anche l'“employment agreement” non era un vero e proprio contratto di lavoro. In effetti, lavorando contemporaneamente per almeno quattro datori di lavoro sulla base di altrettanti accordi, il sequestrante non era un dipendente, ma agiva quale consulente esterno del gruppo __________. La cifra di US$ 275'918.– non costituiva l'investimento per l'allestimento degli uffici, ma un'indennità di trasferimento (“relocation allowance”), personalmente versata al sequestrante per spostarsi a __________. Quale parte integrante di un gruppo internazionale, normale poi che fossero gli stessi amministratori -come il presidente __________- o dei dipendenti distaccati in società affiliate, ad occuparsi della sua attività.  

                                         Conferma che i rapporti con il sequestrante sono stati rescissi ad ottobre 2006 e che a conseguenza di ciò, il 6 novembre 2006, il suo nominativo è stato cancellato a registro di commercio. Esclude però che i motivi da lui addotti possano configurare un trafugamento di beni o un preparativo di fuga. In effetti, anche tra il 25 maggio 2005 e il 23 luglio 2007 il suo indirizzo legale era presso una fiduciaria, prassi questa d'uso corrente per società che operano con gas e petrolio. Visto poi che la sola persona attiva a __________ era ed è il presidente __________, non stupisce affatto che il recapito sul sito internet corrispondesse alla casa di quest'ultimo. Infine, l'azionista __________, peraltro tuttora residente in Svizzera, decidendo di vendere l'abitazione __________ non aveva fatto altro che disporre di un bene proprio. Evidenzia altresì come la vertenza legale fosse iniziata a dicembre 2006 e non a settembre/ottobre 2007; questo escludeva a priori l'intenzione di sottrarsi ai suoi obblighi giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.   

                                         In via subordinata, ripropone la richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 570'000.–.

                                  G.   Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparteè raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

                                         Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente al proprio ricorso (doc. 7 a 24), così come quelli che accompagnano le osservazioni della sequestrante (doc. R a FF).       

                                   4.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Controversa in concreto rimangono l'esistenza del credito e della causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Pacifica per contro l'appartenenza dei beni sequestrati al debitore, rimasta incontestata anche in appello.

                                         Esistenza del credito

                                   5.   Il Pretore ha ritenuto verosimile l'esistenza del credito rivendicato dal sequestrante e fondato sul contratto di lavoro (“employement agreement”) 1° giugno 2005 e sul contratto di locazione (“rental agreement”) 1° ottobre 2005. L'appellante, in sostanza, gli rimprovera di essersi attenuto ad una loro interpretazione grammaticale e, con ciò, di averli ritenuti validi.

                                   6.   A detta della ricorrente, il sequestrante non può anzitutto essere considerato un lavoratore dipendente della società, sia perché in tal caso egli sarebbe contemporaneamente stato al servizio di ben quattro “datori di lavoro”, sia perché questa sua funzione non si conciliava affatto con il genere di mansioni a lui richieste e il trattamento finanziario a lui riservato. Il contratto “employement agreement” del 1° giugno 2005, sarebbe in sostanza simulato e quindi nullo (appello, n. 31 segg. e 62 segg., in particolare n. 65). Ma, invano.

                                         a)  Dalla traduzione del relativo documento (doc. E1) -rimasta incontestata- si evince in particolare: che l'accordo è stato appunto designato quale contratto di lavoro (pag. 1), che la società opponente è stata indicata quale datore di lavoro e il sequestrante quale lavoratore (pag. 1), che quest'ultimo sarebbe stato impiegato in __________Svizzera quale Direttore e Capo Finanziario (art. 1.1), che egli avrebbe dovuto eseguire le mansioni ed esercitare i poteri connessi a questi incarichi, in ossequio agli ordini che potranno essergli impartiti di quando in quando dal datore di lavoro (art. 1.1, vedi anche art. 5), che l'orario usuale di lavoro era tra le 9.00 e le 6.00 (art. 1.3), che lo stipendio mensile netto assommava a fr. 9'000.– oltre a rincaro e rimborso spese di viaggio (art. 2.1) e che il sequestrante aveva diritto a 20 giorni lavorativi di vacanze pagate per ogni anno (art. 3.1). Elementi questi tutti tipici del contratto di lavoro come inteso dal diritto svizzero (art. 319 segg. CO), legge cui peraltro lo stesso documento rinvia in modo esplicito (doc. E1, art. 8.1).

                                         Sotto questo profilo, il rinvio alla Memoria di risposta 30 settembre 2008 formulata nel contesto della vertenza arbitrale (doc. 12) allo scopo di dimostrare la simulazione del contratto, non è di alcun aiuto. Certo, a priori nulla esclude che le parti possano aver stipulato l'accordo nell'unico intento di rendere credibile una relazione con la società svizzera, spostare il centro delle operazioni amministrative del Gruppo e magari ottenere anche dei vantaggi fiscali (doc. 12, n. 53 e 54). Tuttavia, spetterà al Tribunale arbitrale adito pronunciarsi in merito. Per contro, ai fini del presente giudizio, la tesi rimane un'allegazione di parte non confortata da riscontri oggettivi e che si contrappone ad un contratto prodotto agli atti, scritto in modo chiaro e dettagliato, firmato dalla società opponente e ratificato da quella che ne detiene il capitale azionario (istanza di sequestro, pag. 3; doc. E1, pag. 5). Anzi, a differenza di quanto sembra insinuare l'appellante, persino il raffronto con gli accordi che legavano il sequestrante agli altri tre “datori di lavoro”, rende verosimile l'esistenza del contratto di lavoro: in effetti, diversamente dall'“employement agreement”, in tutti quei casi era ben specificato come le relazioni non fossero affatto di tipo lavorativo ma di consulenza (doc. 12, n. 59, 62, 63 e 71).

                                         b)  Di fatto, il Pretore non ha ritenuto che le contestazioni della società opponente potessero scalfire la verosimiglianza del credito dedotto da questo contratto. Non avendo allegato alcunché ma essendosi limitata a rinviare ad un memoriale da lei prodotto in sede di arbitrato, la debitrice non aveva -a suo dire- reso verosimili le gravi inadempienze che avevano poi giustificato il licenziamento del sequestrante (sentenza impugnata, consid. 3). A ragione. Al contraddittorio, la società opponente ha in effetti affermato di contestare le pretese rivendicate da controparte con riferimento al doc. I (verbale d'udienza, pag. 3 n. 4). Tuttavia, il relativo documento -peraltro prodotto agli atti dalla controparte- nulla o poco dice in merito alle inadempienze del sequestrante. Certo la società opponente ha parlato di gravi violazioni dei doveri di fedeltà e degli obblighi contrattuali (doc. I, n. 17). Nondimeno, la panoramica offerta non è altro che un elenco di presunti mancamenti e scorrettezze rivolti al sequestrante, privi di riscontri oggettivi e non suffragati da alcun documento (doc. I, n. 22). Nemmeno in appello l'interessata ha ritenuto opportuno spendere una parola su quelle presunte violazioni. Anzi, nonostante il puntuale rimprovero del Pretore, ancora una volta l'interessata, per non appesantire inutilmente il presente memoriale, si è limitata a rinviare al punto “III Fatti” dove si spiega ciò che è veramente accaduto tra le parti e le gravi violazioni commesse del doc. 12 (appello, n. 21). Così facendo, viene però meno a quello che è l'onere della prova a suo carico, ossia nel caso specifico rendere perlomeno credibili i motivi che dovrebbero inficiare un contratto a prima vista valido e concluso per la durata di cinque (doc. E1, art. 1.2).  

                                         A maggior ragione ritenuto che -come essa stessa riconferma in questa sede- è pacifico che il rapporto tra le parti è stato rescisso a partire da ottobre 2006 (appello, n. 46) e che la decisione è stata contestata dal sequestrante con scritto 5 ottobre 2006 ben specificando di non avere alcuna intenzione di dimettersi, di pretendere semmai una formale decisione di licenziamento e, in tal caso, di rivendicare interamente tutti gli impegni contrattuali esistenti con me (doc. G1, pag. 1 e 2). A ciò, basti per il resto aggiungere che il semplice rinvio ad un memoriale -invero complesso nei dettagli e di non certo immediato riscontro- non soddisfa certo l'esigenza di motivazione imposta dai principi di celerità e di concentrazione che vigono nella procedura di opposizione al sequestro (sopra, consid. 2). Con riferimento alle singole poste del credito da lavoro rivendicato dal sequestrante (istanza di sequestro, pag. 10 e 11), non risulta infine che la società opponente abbia mai sollevato puntuali contestazioni né in sede di contraddittorio né con l'appello.

                                   7.   L'appellante considera anche il “rental agreement” alla stregua di un contratto simulato, e come tale inefficace. A questo proposito, rinvia in particolare alle risultanze della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione avviata dal sequestrante con riferimento ai canoni di locazione maturati e scaduti nel periodo ottobre 2005 e ottobre 2006. In quel contesto, egli medesimo avrebbe ammesso che il contratto di locazione era simulato e, conseguentemente nullo, motivo per cui il giudice non avrebbe concesso il rigetto dell'opposizione (appello, n. 23 segg. e 64).   

                                         a)  Di per sé, secondo la traduzione del “rental agreement” 1° ottobre 2005 prodotta agli atti -e anche in questo caso rimasta incontestata- risulta che il sequestrante quale proprietario acconsente a dare in locazione alla società opponente quale detentore, la proprietà immobiliare sita in __________ a partire dal 1° ottobre 2005 fino al 1° agosto 2010 (doc. F1, pag. 1). Dal canto suo la controparte si è impegnata a corrispondere una pigione mensile di fr. 10'000.– (doc. F1, pag. 2, art. 1.1). Riguardo alla validità, le parti hanno poi stabilito che la decadenza del contratto di lavoro di cui si è già detto (sopra, consid. 6a e 6b) comportava automaticamente anche quella del contratto di locazione (doc. F1, pag. 1). Sotto questo profilo pertanto, il credito complessivo di fr. 560'000.–, pari al canone locativo di 56 mensilità (dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2010, giorno di scadenza del contratto di lavoro), è senz'altro verosimile.        

                                   b)  Nell'ambito del contraddittorio di prima sede, di fatto la società opponente ha dichiarato di contestare la pretesa limitandosi per il resto a rilevare come la causa giudiziaria fosse stata appena avviata dall'istante (verbale d'udienza, pag. 3, n. 5). Dal canto suo, il sequestrante aveva in effetti promosso una procedura esecutiva volta all'incasso forzato dei canoni di locazione maturati tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (doc. R; verbale d'udienza, pag. 12 in basso). Davanti a questa Camera la società opponente produce ora il memoriale di risposta relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione introdotta dal sequestrante (doc. 13), il relativo verbale d'udienza (doc. 14) e la sentenza del giudice del rigetto (doc. 15). In sostanza, l'appellante reputa il contratto di locazione 1° ottobre 2005 un accordo simulato, accertamento cui sarebbe giunto anche il giudice del rigetto (appello, n. 27). Ora, di fatto, è ben vero che in quel contesto, il Pretore ha ritenuto simulato e quindi inefficace il contratto di locazione denominato “rental agreement”. Egli ha nondimeno precisato di non concedere il rigetto dell'opposizione in quanto il rigore formale che domina la procedura sommaria del rigetto dell'opposizione rende necessario la presenza agli atti dell'eccepito accordo dissimulato in forma scritta, dove sarebbe dovuta risultare la volontà di riconoscere al sequestrante la somma di fr. 10'000.– mensili e che è sulla base di questo titolo di credito che bisognava semmai promuovere l'esecuzione (doc. 15, pag. 4). In sostanza, questo significa che l'istanza è stata respinta per carenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Per il resto, non va dimenticato come dal profilo materiale e con riferimento all'esistenza e all'esigibilità di un credito litigioso, la decisione che respinge un'istanza di rigetto non cresce in giudicato dal profilo materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, fallite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 742).             

                                   c)  Dalle dichiarazioni della stessa società opponente (appello, n. 29) e dalla documentazione prodotta in questa sede, risulta che il sequestrante disponeva presso la controparte di una sorta di linea di credito. Dalla relativa scheda contabile valida nel periodo 1° gennaio 2006/31 dicembre 2006, alla voce “AO 1-locazione” emerge poi che a carico del sequestrante su quella linea di credito veniva mensilmente conteggiato un importo pari a fr. 10'000.– (doc. 12, allegato n. 22, pag. 1). Ciò posto, nell'ambito della presente procedura di opposizione al sequestro, questo basta per rendere verosimile l'esistenza del preteso “credito di locazione”, pur se fondato su un accordo dissimulato e non scritto (di per sé valido: cfr. Winiger, Commentaire romand, Code des obbligations I, Basilea 2003, n. 90 ad art. 18), della società opponente nei confronti del sequestrante. A maggior ragione visto che, come confermano entrambe le parti, nel merito la questione è attualmente pendente davanti alla Pretura __________ (appello, n. 23; osservazioni, pag. 7). Da questo punto di vista l'appello deve quindi essere disatteso.

                                         d)  L'appellante obietta invero che, producendo la suddetta scheda contabile, egli avrebbe in ogni caso dimostrato di avere versato l'importo mensile di fr. 10'000.– al signor AO 1 durante la loro collaborazione, e quindi l'avvenuto pagamento (appello, n. 29). Ma, anche nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza, la società opponente non può dedurre da un documento che lei stessa ha redatto, quindi un'allegazione di parte, l'estinzione di un debito a suo carico. La censura è quindi infondata.  

                                         Causa del sequestro

                                   8.   L'appellante non reputa adempiuta la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. 

                                         Ora, la realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali, venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271). La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene un nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel, op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto) più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).

                                   9.   L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore una mancanza di chiarezza nella spiegazione dei motivi che lo hanno condotto a ritenere adempiuta la causa del sequestro. In particolare, non vi sarebbe modo di capire se sia realizzato l'elemento oggettivo del trafugamento di beni o quello della preparazione alla fuga (appello, n. 74 seg.). La censura è invero ai limiti del pretesto. Il primo giudice ha riconosciuto nella riduzione da tre ad uno dei suoi dipendenti (doc. N e O), nel trasferimento della propria sede legale presso una fiduciaria e dei suoi uffici presso la casa di abitazione del presidente __________, una smobilitazione che appare essere oggettivamente in atto degli uffici della società convenuta. Questi elementi, sarebbero a suo dire in aperto contrasto con l'importo di US$ 275'918.– che solo nel 2005 la società opponente aveva destinato agli uffici a __________ e rendeva appunto verosimile la smobilitazione di ogni sua attività (sentenza impugnata, pag. 6 e seg.). E, così facendo, ha esposto in modo sufficiente i motivi per cui la fattispecie oggettiva di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era da considerare realizzata. Che poi, dal profilo linguistico, egli abbia qualificato di trafugamento di beni un preparativo di fuga, non ha in definitiva e nel caso concreto alcuna portata pratica.         

                                10.   Di fatto, la ricorrente contesta la realizzazione dell'elemento oggettivo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, in quanto non considera che i motivi addotti dal Pretore possano costituire un preparativo di fuga. Ma invano.

                                         a)  La società opponente afferma anzitutto che, essendo la sua attività al servizio di un gruppo internazionale cui appartiene, nemmeno sarebbe necessario l'impiego di dipendenti al posto degli amministratori o dei membri distaccati presso le altre società affiliate (appello, n. 44). Così facendo però si limita ad offrire una propria interpretazione che, ai fini del presente giudizio, non è di alcuna pertinenza. È in effetti sulla base dei doc. N (traduzione in italiano nel verbale d'udienza, pag. 15) e doc. O, che il Pretore ha accertato che il personale dell'appellante era stato di fatto ridotto da tre membri (fino al 31 dicembre 2007) a un solo collaboratore. Circostanza questa, che in concreto l'opponente non contesta affatto, ma addirittura conferma (appello, n. 86).

                                         b)  L'appellante considera irrilevante il fatto che la sua sede legale sia attualmente presso una fiduciaria. Afferma che dal giorno della sua costituzione e fino al 23 luglio 2007 -periodo durante il quale anche il sequestrante era alle sue dipendenze- la sua sede era già presso uno studio fiduciario (appello, n. 45 seg.). Inoltre, avere il recapito presso uno studio legale o uno studio fiduciario è una realtà per numerosissime società attive nell'ambito del gas e petrolio, quindi usuale (appello, n. 48 seg.): e, a sostegno della sua tesi, produce tutta una serie di estratti di registri di commercio di società terze (doc. 19, 20, 21 e 22). Tuttavia, anche questi argomenti non inficiano minimamente la conclusione ritenuta dal Pretore. A detta di quest'ultimo, se era comprensibile il fatto di individuare presso un ufficio fiduciario la sede legale di una società costituita da poco, appariva quantomeno dubbia la circostanza secondo cui dopo avere disposto di un domicilio proprio, la sede legale venisse trasferita presso una fiduciaria. E, in effetti, dall'estratto del registro di commercio risulta che tra il 23 luglio 2007 e il 14 aprile 2008 la società opponente aveva una propria sede legale in __________ a __________ (cfr. anche doc. 4) e che solo dopo di allora venne (di nuovo) trasferita presso uno studio fiduciario di __________ (doc. L). Ma, al riguardo, l'appellante non si esprime nemmeno.       

                                         c)  Il Pretore ha altresì ritenuto sospetta la circostanza secondo cui la casa d'abitazione di __________, presidente e unico dipendente rimasto della società opponente, fosse indicata quale luogo di situazione degli uffici e dove ne veniva svolta l'attività. Il primo giudice ha rinviato in particolare al doc. M, ossia l'estratto 12 giugno 2008 del sito internet appartenente al gruppo __________, da cui risulta appunto che gli uffici della società sono in __________ a __________, ossia l'indirizzo della casa del suo presidente (verbale d'udienza, pag. 12; doc. D). L'interessata si difende ora sostenendo che gli uffici sarebbero ubicati presso l'abitazione del presidente, essendo (ed essendo stata) la sola persona ad aver lavorato per suo conto (appello, n. 50 segg.). Ma, la tesi non ha alcun riscontro ed è in contraddizione con il precedente indirizzo in __________ a __________ (doc. Z) -peraltro corrispondente a quello della sua sede legale fino al 14 aprile 2008 (doc. L)- indicato anche sulla lista “informazioni societarie” da lei stessa prodotto (doc. 4). Ciò posto, anche in tal caso, la censura deve essere disattesa.   

                                         d)  A detta del Pretore, particolare rilevanza assume il fatto che nel 2005 alla costituzione della società opponente, il gruppo __________ avesse stanziato ben US$ 275'918.– per la sistemazione degli uffici e del management (doc. P), cifra che di per sé non giustificava né la riduzione di personale, né il trasferimento della sede legale presso la fiduciaria e nemmeno lo spostamento degli uffici presso l'abitazione del presidente della società, di qualche anno dopo. Questo rafforzerebbe ulteriormente la tesi di una smobilitazione dell'attività della società opponente. L'appellante obietta invece che quell'importo considerato dal primo giudice -fondatosi sulla traduzione data dal sequestrante in sede di udienza (verbale d'udienza, pag. 15)- quale investimento, in realtà era una “relocation allowance” ossia un'“indennità di trasferimento”, compenso riconosciuto al collaboratore obbligato a trasferirsi per lavoro. A, comprova di ciò, produce un suo conteggio valido per l'anno 2005 da cui risulta che al sequestrante è appunto stata riconosciuta un'indennità di quel tipo per complessivi US$ 273'224.04 (appello, n. 41 seg.). Ma, a parte il fatto che gli importi nemmeno corrispondono, anche in questo caso l'affermazione si basa su un documento di parte allestito dalla stessa società opponente. In ogni caso poi -e a differenza di quanto sembra voler insinuare l'appellante- per sua stessa ammissione (appello, n. 40) quel versamento è pur sempre e comunque direttamente correlato con la costituzione degli uffici amministrativi e finanziari in Svizzera. Di modo che, anche al riguardo l'appello è infondato.           

                                11.   L'appellante contesta pure che l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sia realizzato dal profilo soggettivo, ossia che abbia voluto con il suo comportamento ostacolare l'esercizio dei diritti del sequestrante o almeno a renderlo (molto) più difficile (appello, n. 54 segg. e 87 segg.). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto la condizione verosimile in quanto la riduzione del personale, il trasferimento della sede legale presso la fiduciaria e degli uffici presso l'abitazione del presidente, erano tutti eventi intervenuti successivamente al contenzioso con il sequestrante. Inoltre, la società opponente non aveva giustificato questi cambiamenti, limitandosi a precisare che solo la società madre del gruppo __________ era stata riorganizzata (sentenza, pag. 7 consid. 4).   

                                         Invano, la ricorrente pretende ora che quel contenzioso con il sequestrante sia sorto a fine 2006 subito dopo l'allontanamento di quest'ultimo (appello, n. 55). Certo, la causa arbitrale è cominciata con la richiesta del 28 settembre 2007 (doc. H), dopo che una prima domanda (appello, n. 56) introdotta il 20 dicembre 2006 (doc. 23) è stata stralciata dai ruoli il 21 agosto 2007 per dimissione dell'arbitro unico ricusato (doc. 24). Ciò non toglie che la riduzione del personale è diventata effettiva il 1° gennaio 2008 (sopra, consid. 10a), mentre il trasferimento della sede legale e degli uffici presso l'abitazione del presidente il 14 aprile 2008 (sopra, consid. 10b e 10c). In ogni caso, solo dopo che dal profilo formale l'arbitrato è diventato effettivo e reale. Per il resto basti aggiungere che l'estratto dell'UEF (doc. 11) dà appunto atto del sequestro pronunciato l'11 aprile 2008 per fr. 5'661'493.– , e che solo tre giorni dopo -come si è visto- la società opponente ha trasferito la sua sede legale e i suoi uffici. Anche al riguardo, l'appello si rivela in definitiva infondato.       

                                         Prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

                                12.   Per l'art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro (Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273). In concreto, dandosi il mantenimento del sequestro, l'appellante ripropone la richiesta di prestare di una garanzia ex art. 273 LEF di importo pari a fr. 500'000.–, aumentati di ulteriori fr. 70'000.– a copertura dei costi di difesa (appello, n. 96).

                                         Invero, il Pretore respingendo la domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi convinto della verosimiglianza del sequestro, ha altresì spiegato che il sequestrante non aveva addotto elementi circa dell'esistenza di un danno dovuto a questo provvedimento, posto come dal doc. K risultasse che i beni presso __________ fossero di fatto già detenuti in pegno dal medesimo istituto bancario (sentenza impugnata, consid. 6). Dal canto suo però la ricorrente si limita ad invitare questa Camera a tener conto, alla luce dei riscontri fattuali portati da __________, del bassissimo grado di fondatezza del credito e dell'altrettanto bassa plausibilità della causa del sequestro (appello, n. 95). Ciò posto, se da una parte -come si è visto- gli argomenti sollevati dalla società opponente con il suo appello non hanno affatto intaccato la verosimiglianza della misura, dall'altra lei medesima non allega (più) alcun danno e nemmeno fornisce elementi per renderlo credibile. Di modo che, per finire, così come proposta la domanda deve essere respinta.

                                13.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.--.    

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;    

– .  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza - in materia di diritto del lavoro, rispettivamente di diritto della locazione - è di fr. 5'661'493.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2008.106 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.02.2009 14.2008.106 — Swissrulings