Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2008 14.2008.103

3. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,243 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Nozione di riconoscimento di debito. Identità. Debitore solidale

Volltext

Incarto n. 14.2008.103

Lugano 3 dicembre 2008 FP/b/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 luglio 2008 da

AO 1, __________ (patrocinata dall’a   

contro  

AO 1 (patrocinato dall’avv. )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 18 giugno 2008 per il pagamento di fr. 117'347.75 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona, con sentenza del 14 ottobre 2008 (EF 2008.423) si è così pronunciato:

“1.  L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è respinta in via provvisoria. 

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.- a titolo di indennità.

 3.  omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto di appello del 27 ottobre 2008 postula la reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e indennità di entrambe le sedi;

preso atto che la procedente con osservazioni del 27 novembre 2008 chiede la reiezione dell’appello, con protesta di spese e indennità;

richiamato il decreto presidenziale 29 ottobre 2008 con il quale all’appello non è stato

accordato effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                   A.   Con convenzione datata 20 maggio 2003 e sottoscritta il 2 ottobre successivo, la  AO 1 (quale cedente) ha ceduto alla P__________ R__________ SA (quale cessionaria) l’inventario del ristorante-pizzeria “Lo S__________ della __________”, sito a Bellinzona in Via Franscini, di cui era gerente e conduttrice del contratto di locazione relativo allo stesso esercizio pubblico, con lo scopo di consentire alla cessionaria di riprendere la gestione del ristorante. Il prezzo per la cessione, con effetto a partire dal 1° giugno 2003, è stato fissato in fr. 200'000.-, da solvere in ragione di 40 rate mensili di fr. 5’000.- da pagarsi ogni mese entro la fine del mese e la prima volta il 30 giugno 2003 (act. A, punto 8). Come garanzia per il pagamento le parti hanno convenuto, tra l’altro, la messa a pegno delle azioni della cessionaria alla cedente fino all’integrale pagamento di tutte le rate (act. A, punto 9).

                                         Il 25 febbraio 2005 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra G__________ P__________ (quale cedente) - azionista proprietario e titolare unico di tutte le azioni, fisicamente mai emesse, della ditta P__________ R__________ SA - e la P__________ M__________ T__________ GmbH con sede a Sciaffusa (quale cessionaria), nonché tra lo stesso cedente con la P__________ R__________i SA, rappresentata dall’amministratore unico A__________ R__________, con la AO 1 rappresentata dall’amministratore unico avv. O__________ __________, come pure con AP 1 e L__________ T__________. Premesso che la P__________ R__________ SA non ha mai pagato il debito relativo alla cessione precedente, ammontante a fr. 206'000.-, con la seconda convenzione il cedente (G__________ P__________) ha dichiarato di cedere alla cessionaria (P__________ M__________ T__________ GmbH), che ha accettato, tutte le azioni e i diritti relativi della ditta P__________ R__________ SA; di modo che con effetto al 1° marzo 2005 azionista unica della P__________ R__________ SA sarebbe diventata la cessionaria, che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto. AP 1, L__________ T__________ e la P__________ M__________ T__________ GmbH, quest’ultima agente a nome e per conto della P__________ R__________ SA, hanno versato seduta stante alla B__________ SA la somma di fr. 51'000.- a valere sul credito di quest’ultima verso la stessa P__________ R__________ SA, riducendo così l’originario suo debito di fr. 206’000.- a fr. 155'000.- (act. B, punto 2); ritenuto che il debito residuo verso la stessa AO 1 andava soluto, in considerazioni degli accordi presi precedentemente con la stessa creditrice, in rate mensili di almeno fr. 4'000.- con pagamento entro la fine di ogni mese e far tempo dal mese di aprile 2005 (act. B, punto 7), con la clausola che il debito sarebbe divenuto interamente esigibile in caso di ritardo due rate e dopo un richiamo scritto con un termine di pagamento di almeno 10 giorni (act. B, punto 7 §). A garanzia del pagamento di detto debito da parte della P__________ R__________ SA, AP 1 e L__________ T__________ si sono dipoi obbligati, tra l’altro, in solido tra loro e in solido con la P__________ M__________ T__________ GmbH, al pagamento dello stesso debito (v. act. B, punto 8).

                                  B.   Con scritto del 20 ottobre 2006 la AO 1 ha sollecitato la debitrice P__________ R__________ SA a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro 10 giorni (act. C). Per non avere la debitrice dato seguito all’ingiunzione, la AO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nei confronti della P__________ R__________ SA, unitamente a AP 1 e L__________ T__________, in qualità di debitori solidali, tre precetti esecutivi per un importo pari a fr. 36'000.- corrispondente alle rate rimaste scoperte, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (act. D, precetto esecutivo n. __________; act. E, precetto esecutivo n. __________ ed act. F, precetto esecutivo n. __________). B__________ SA ha anche fatto spiccare due ulteriori precetti esecutivi nei confronti di AP 1 e L__________ T__________ quali debitori solidali per il pagamento di fr. 117'347.75 oltre accessori, corrispondenti all’intero importo scoperto (act. I, precetto esecutivo n. __________ per quanto riguarda AP 1). Quale titolo di credito è stato indicato ogni  qualvolta: “inadempienza contrattuale”. Ai rispettivi precetti esecutivi gli escussi hanno sollevato opposizione.

                                  C.   Con istanza 14 luglio 2008 la AP 1 ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al pre- cetto esecutivo n. __________ fattogli intimare per la somma di fr. 117'347,75 oltre accessori e spese. All’udienza di discussione del 13 ottobre 2008 l’escusso si è opposto all’istanza contestando le allegazioni di controparte, segnatamente asserendo che la convenzione di cui all’act. A riporta delle premesse che a suo modo di vedere non sono state integralmente  rispettate e che verranno analizzate, se del caso, in una causa di merito.

                                  D.   Con sentenza del 14 ottobre 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’istante (act. A e B) costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, cui la parte escussa non ha opposto alcuna valida eccezione.

                                  E.   Contro la citata sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la reiezione dell’istanza. Dal canto suo, con le sue osservazioni la procedente postula la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

In diritto:

                                   1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cvp. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato median- te scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica neces- sariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condi- zione essenziale è che la somma de denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, pag. 338 con riferimenti).

                                         Il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di riconoscimento di debito e se vi è indentità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cometta,  op. cit. pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a intepretazione (cfr.  panchaud/caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti , l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. CEF, sentenza del 23 agosto 2006, inc. n. 14.2006.41, consid. 1).

                                   2.   L’appellante rileva anzitutto che una delle condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione è per l’appunto l’identità fra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello prodotto agli atti, sul quale è basata la domanda di rigetto, esame che va fatto d’uffi- cio. L’accertamento del giudice, prosegue l’appellante, verte parimenti sulla questione a sapere se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di documenti prodotti. Nella fattispecie, spiega l’appellante, il Pretore non ha minimamente verificato l’identità delle parti. Controparti contrattuali della AO 1 nelle due convenzioni sottoscritte (act. A e B) sono la P__________ SA e la P__________ M__________ T__________ GmbH, e pertanto, se del caso, l’esecuzione sarebbe dovuta essere avviata nei confronti delle suddette società e non del convenuto. Tale circostanza, obietta l’appellante, non è stata minimamente presa in considerazione del Pretore, il quale ha unicamente esaminato se la documentazione prodotta costi- tuisse riconoscimento di debito. L’argomento, così come formulato, è privo di pregio. La pretesa inadempienza contrattuale indicata dall’istante come titolo di credito nel precetto e nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è da mettere in relazione, tra l’altro, all’impegno dell’escusso figurante al punto 8 della convenzione 25 febbraio 2005 conclusa tra G__________ P__________ da un parte e la P__________ M__________ T__________ GmbH dall’altra, unitamente alla P__________ R__________ SA, alla ditta AO 1, al qui appellante e a L__________ T__________ L’appellante si è impegnato - a garanzia del pagamento del debito di fr. 155'000.- dovuto dalla P__________ R__________ SA verso la AO 1 a seguito del mancato (totale) adempimento della prima convenzione del 20 maggio/2 ottobre 2003 relativa alla cessione dell’inventario del Ristorante “Lo S__________ della G__________” sito in via Franscini 1 a Bellinzona (act. A e act. B, punto 7) – come debitore solidale, unitamente a Leonardo Tortorella e alla P__________ M__________ T__________ GmbH, nei confronti della qui procedente AO 1 per la somma residua (oltre alla messa in pegno e cessione di ogni suo diritto di determinati suoi averi). Indugiare oltre sulla questione sollevata nel gravame è perciò di nessuna utilità, dato che risulta evidente come l’istante abbia proceduto nei confronti del convenuto proprio sulla base della citata clausola contrattuale, che l’escusso avrebbe – a suo giudizio – soddisfatto soltanto parzialmente (circostanza peraltro come tale non contestata).

                                   3.   L’appellante ritiene dipoi che, in ogni caso, le convenzioni di cui agli act. A e B siano viziate da un conflitto di interessi che il primo giudice avrebbe dovuto ravvisare, dato che con la prima convenzione (act. A) la AO 1 ha venduto tutto l’inventario del citato ristorante alla P__________ R__________ SA, ricevendo a garanzia del pagamento delle azioni della medesima. In un secondo tempo G__________ P__________ ha ceduto le suddette azioni della società in parola alla P__________ M__________ GmbH, senza che dagli atti risulti che le medesime siano passate dalla AO 1 al suo amministratore unico. Infine, nella conven- zione di cui all’act. B appare quale cedente __________ e tra le parti, accanto alla cessionaria, appare la stessa AO 1, della quale il soggetto è amministratore unico. Sennonché, l’appellante trascura che detto argomento non è stato sollevato davanti al primo giudice dal suo precedente patrocinatore; il quale si è limitato solo ad eccepire, di fronte all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e alla documentazione prodotta dalla parte istante, che la convenzione act. A riporta delle premesse che a mente della convenuta non sono state integral- mente rispettate e che verranno analizzate, se del caso, in un causa di merito. Del preteso conflitto di interessi ravvisabile nelle due convenzioni, nessuna accenno. Ora, giova rilevare che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, le parti - al più tardi all’udienza di discussione – devono esporre verbalmen- te o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (art. 20 cvp. 2 LALEF): di modo che nuove allegazioni e documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF; CEF, sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007, pag. 2-3). Con il che l’appello non può essere vagliato al riguardo.

                                   4.   Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF, 321 lett. cpv. 1 b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

PRONUNCIA:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 375.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________                        - avv. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 117'347.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2008.103 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2008 14.2008.103 — Swissrulings