Incarto n. 14.2007.51
Lugano 30 luglio 2007 B/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 aprile 2007 da
AO 1 patr. dallo Studio legale __________,
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 1. giugno 2007 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far
tempo da venerdì 1. giugno 2007 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 4 giugno 2007 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 8 giugno 2007 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1) per fr. 5'485.85 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 maggio 2007 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 1. giugno 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 1. giugno 2007 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 4 giugno 2007 AP 1 ha asserito di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 4 giugno 2007 relativa al versamento di fr. 6'344.60 a favore di AO 1 (doc. B). L’appellante ha poi sostenuto di avere pagato numerose ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti direttamente ai creditori.
Considerato
in diritto: 1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. B) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa da AO 1 è stata saldata il 4 giugno 2007, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni __________ al 9 luglio 2007 si evince che nei confronti dell’appellante sono pendenti 13 procedure, di cui 3 saldate e che nei suoi confronti non sono stati emessi attestati di carenza di beni. Contro 9 delle esecuzioni ancora pendenti l’escussa ha interposto opposizione, mentre per la più recente dall’estratto emerge che il PE non è ancora stato notificato alla debitrice. Orbene le 10 esecuzioni ancora aperte si trovano ad uno stadio di procedura in cui i relativi debiti non sono ancora stati accertati, per cui non può essere ritenuto che la debitrice si trovi in uno stato di illiquidità e che non disponga dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni. Di conseguenza può essere concluso che AP 1 ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2. L'appello 4 giugno 2007 di AP 1 va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: I. L'appello 4 giugno 2007 di AP 1, __________, è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 1. giugno 2007 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1 __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________, __________;
- AO 1, __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
terzi implicati
terzi implicati
timplicati
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
terzi implicati