Incarto n. 14.2007.47
Lugano 7 dicembre 2007 LS/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 marzo 2007 da
AO 1 (rappr. dall' RA 2)
contro
AP 1 (rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 7/8 febbraio 2007 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 18 maggio 2007 (EF.2007.130), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 35'072.85 più interessi al 5% dal 01.08.2006, fr. 6.– di interessi arretrati e fr. 100.– di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste in ragione di 1/5 a carico dell'istante e 4/5 a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 780.– di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 30 maggio 2007 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che la procedente con osservazioni 21 giugno 2007 si oppone all'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 5 giugno 2007 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 7/8 febbraio 2007 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di fr. 43'282.85 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2007 (1) e per fr. 1'114.70 di interessi capitalizzati (2). Quale titolo di credito ha indicato: “(1) Contratto di leasing del 25.03.2003 __________. Creditore/cedente originario: __________. (2) Interessi fino al 05.02.2007.”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante fonda la sua legittimazione attiva sull'accordo 1° dicembre 2006 con cui __________ le ha ceduto il credito di fr. 43'282.85 oltre accessori maturati nei confronti dell'escusso.
In concreto, il 25 marzo 2003 __________ aveva concluso con il fornitore __________, un contratto di compravendita e impegno di ripresa per una __________ (doc. D), da mettere a disposizione dell'escusso come "utilizzatore". Contemporaneo è il contratto di leasing pattuito tra quest'ultimo e __________ (doc. B) di cui fanno parte le condizioni generali del contratto (doc. C). Sempre alla stessa data è stato sottoscritto il verbale di consegna del veicolo (doc. E) e la cessione del contratto d'assicurazione (doc. F). L'escusso ha restituito il veicolo al fornitore a fine novembre 2005, così che il 21 giugno 2006 __________, ha allestito un “conteggio in seguito a disdetta” e ha ingiunto all'escusso di versare entro il 5 luglio 2006 il debito residuo di fr. 43'282.85 (doc. G), comprensivo di fr. 8'204.– per costi di riparazione accertati peritalmente. (doc. H).
C. All'udienza di contraddittorio 15 maggio 2007, l'istante ha confermato la sua richiesta, rilevando come il conteggio 21 giugno 2006 rispetti i parametri validi in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing. L'escusso, contestando l'esistenza di un valido titolo di rigetto, rileva di non avere approvato il conteggio controverso, mancando peraltro indicazioni sulle modalità di calcolo del debito residuo di fr. 43'282.85. Invero, il veicolo era stato da lui restituito a fine novembre 2005, d'accordo con il fornitore, che l'avrebbe dovuto vendere a un prezzo pari o persino superiore rispetto al saldo debitorio nei confronti della società di leasing. Quest'ultima aveva invece predisposto l'alienazione del veicolo, senza rinunciare al proprio credito.
D. Con sentenza 18 maggio 2007 il Pretore __________, ha parzialmente accolto l'istanza, considerando che la documentazione agli atti costituiva valido titolo di rigetto, fatta eccezione per i costi di riparazione di fr. 8'204.–, non riconosciuti dall'escusso.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, poiché il contratto di leasing, oltre a non essere mai stato disdetto, non costituirebbe un riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. Anche in questa sede, contesta in particolare il conteggio 21 giugno 2006 che egli non ha né sottoscritto né riconosciuto.
F. Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
2. La legittimazione attiva di AO 1, in quanto cessionaria del credito posto in esecuzione, è pacifica. Comunque, data la facoltà del creditore di cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico (art. 164 CO) e vista la possibilità di decidere il rigetto provvisorio dell'opposizione in favore del cessionario, ovvero di chi prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito (Panchaud/ Caprez, Die Rechtöffnung, Zurigo, 1980, § 81 a pag. 41), è opportuno osservare che dal documento J emerga che l'atto di cessione è valido poiché redatto in forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO) con la sola (e sufficiente) firma della parte cedente (Girsberger, in Comm. di Basilea, Art. 165 CO, N. 2). Inoltre, le condizioni generali allegate al contratto di leasing in esame autorizzano esplicitamente __________ a cedere a terzi il rapporto di credito sorto con l'escusso (doc. C, n. 3.4).
3. Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74 pag. 190; CEF 5 ottobre 2001 [14.2000.76] consid. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] consid. 3f). Nel presente caso l'escusso ha sottoscritto il contratto di leasing iniziato il 1° aprile 2003, impegnandosi a corrispondere -per l'uso di una __________ - un canone iniziale di fr. 39'962.85 ed ulteriori 47 rate mensili da fr. 2'453.30 oltre l'IVA del 7.6% (doc. B).
4. Escluso dalla vertenza d'appello l'importo di fr. 8'124.35 per riparazioni al veicolo, per il quale già il primo giudice non aveva deciso il rigetto dell'opposizione, l'escusso contesta che la documentazione agli atti e segnatamente il conteggio 21 giugno 2006, rappresenti un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 35'078.85. Tra l'altro, evoca il fatto che controparte non aveva il diritto di allestire un conteggio in seguito a disdetta anticipata del leasing, dal momento che tale disdetta non è mai stata data da parte sua. Sennonché, la mancata disdetta è affermata per la prima volta in appello e rappresenta quindi un inammissibile fatto nuovo (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Il conteggio controverso (doc. G) è stato allestito dalla società di leasing esplicitamente in base alla tabella di disdetta figurante sul contratto di leasing. In particolare, è innegabile che sottoscrivendo quel contratto, così come le condizioni generali (doc. C), l'escusso si è dichiarato d'accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta, compresa la tabella che indica le percentuali per il calcolo delle rate a seconda della durata del leasing (doc. B). Tuttavia, applicando al caso concreto l'art. 9.2 della Condizioni generali e verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale del contratto, non appare scontato il risultato ottenuto dalla creditrice quanto al credito scoperto. Ciò che non si concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso, ossia che, se in linea di principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto (peraltro soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili o il canone iniziale), resta il fatto che ogni riconoscimento di debito, ma anche un insieme di documenti, deve riferirsi a una somma di denaro determinata o determinabile facilmente. In concreto, le pattuizioni scritte firmate dall'escusso inizialmente non contengono gli importi oggetto dell'esecuzione; esse potrebbero però offrire indicazioni chiare per determinare il credito attuale, ma tale determinazione -come detto- dev'essere facile, ossia fattibile sulla base di un calcolo elementare e di immediata verifica. Non stando così le cose, ai fini della richiesta di rigetto dell'opposizione, sarebbe occorsa (come sostiene l'appellante) l'approvazione esplicita da parte dell'escusso della somma posta in esecuzione, ossia un riconoscimento di debito relativo al conteggio controverso. In tal senso la sentenza pretorile dev'essere riformata.
5. L'appello deve così essere accolto, con il carico di tassa di giustizia e indennità a carico della procedente (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello 30 maggio 2007 di AP 1, __________, è accolto.
Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 18 maggio 2007 del Pretore della giurisdizione di __________ sono così riformati:
1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 13 marzo 2007 di AO 1 è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 380.-, da
anticipare dalla parte istante, restano a suo carico. Essa
rifonderà inoltre a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di
indennità.
II. La tassa di giustizia di fr. 570.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, la quale verserà a AP 1 anche fr. 500.– a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–RA 1;
–RA 2 __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 35'078.85, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).