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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.2008 14.2007.109

19. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,172 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Opposizione a sequestro: conto presso filiale/succursale bancaria - competenza territoriale del giudice - rendiconto di utili da immobili che esprime una chiara volontà e impegno personale a versare una determinata cifra rende verosimile la causa del sequestro - legittimazione attiva - esigibilità

Volltext

Incarto n. 14.2007.109

Lugano 19 maggio 2008 LS/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF. 2007.281 della Pretura __________) promossa con opposizione 3 settembre 2007 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 2)  

contro  

il sequestro 6 agosto 2007 (inc. EF.2007.281) richiesto nei confronti dell'opponente da 

AO 1 (patrocinato dall' PA 1)  

in cui il Segretario assessore della Pretura __________, con decisione 13 novembre 2007, ha respinto l'opposizione e, di conseguenza, confermato il sequestro;

appellante AP 1 con allegato 26 novembre 2007, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro;

lette le osservazioni 7 gennaio 2008 con cui il sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 3 agosto 2007 diretta contro il fratello AP 1, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “presso __________, ogni e qualsiasi conto ed avere intestato e/o a beneficio economico del sig. AP 1, in specie il conto n. __________”, fino a concorrenza di fr. 27'438.93 oltre interessi. Egli fonda il suo credito su una nota dell'avv. __________ del 15 giugno 2007 depositata presso il Tribunale __________ (doc. B) relativa al rendiconto delle rimesse pervenute dal __________ dal 01/01/1994 al 15/01/2003 e dove il fratello si sarebbe riconosciuto suo debitore di USD 19'465.80, importo maturato negli anni 1998/2001/2002/2003.       

                                  B.   Il 6 agosto 2007, il Segretario assessore __________, ha decretato il sequestro dell'importo di fr. 27'438.93 oltre interessi al 5% su fr. 5'343.– dal 1° gennaio 1999, su fr. 6'483.75 dal 1° gennaio 2002, su fr. 10'775.31 dal 1° gennaio 2003 e su fr. 4'836.87 dal 1° gennaio 2004, imponendo al creditore l'obbligo di prestare una garanzia bancaria di fr. 4'000.–.

                                  C.   Il 3 settembre 2007 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro, contestando che il documento in questione sia un riconoscimento di debito immediatamente esigibile e quindi che si realizzi la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Il rendiconto 15 giugno 2007, in effetti, riassumeva i proventi da lui conseguiti tra il 1° gennaio 1994 e il 15 gennaio 2003 quale amministratore di beni immobili situati in __________, ed era stato redatto nell'ambito della divisione della successione dei loro genitori da lui promossa in Italia a febbraio 2004 e rimasta, fino a quel momento, di proprietà comune con il fratello. Se non che, il giudice italiano, non si era pronunciato né sul rendiconto né sulla divisione di quella successione. E, a priori, questo escludeva l'esigibilità del credito, anche secondo il diritto italiano. Al contraddittorio del 10 ottobre 2007, l'opponente ha altresì sollevato eccezione di incompetenza territoriale e sostanziale del giudice adito, oltre alla carenza di legittimazione attiva del sequestrante.

                                         AO 1 ha evidenziato come il rendiconto 15 giugno 2007 fosse chiaro ed incontestabile nel suo contenuto, e come l'importo così riconosciuto fosse immediatamente esigibile ed indipendente dalla vertenza in corso in Italia. Peraltro, in quello stesso documento, controparte ammetteva di avere già versato la metà dei guadagni conseguiti durante gli altri anni. Egli ha poi osservato che oggetto del sequestro non era affatto una quota parte di eredità, escludendo così l'eccezione di incompetenza del giudice svizzero e di una sua carenza di legittimazione attiva. Di fatto, controversa in Italia era semmai la divisione degli immobili __________, non quella dei utili che essi avevano prodotto.     

                                         Davanti al pretore l’opponente ha obiettato che la richiesta di estendere l'azione di divisione anche agli immobili e ai proventi __________ era stata formulata esplicitamente dal sequestrante, che davanti al giudice italiano egli aveva contestato la completezza del rendiconto e che, comunque sia, gli utili facevano parte dell'asse ereditario da ripartire. Il sequestrante, contestando queste argomentazioni, ha osservato come l'opponente avesse occultato gli utili provenienti dal __________ su un conto bancario svizzero a lui intestato.

                                  D.   Con sentenza 13 novembre 2007 il Segretario assessore __________, ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro. Egli si è dichiarato competente a pronunciare il sequestro del conto bancario localizzato presso il __________ e intestato all'opponente, in quanto non era certo che l'avere complessivo depositatovi appartenesse esclusivamente alla successione estera indivisa dei genitori delle parti. Ha quindi ritenuto pacifica la causa del sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e l'esistenza del credito, in quanto la chiara ed esplicita dichiarazione contenuta nel rendiconto 15 giugno 2007 costituiva valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. La pretesa del sequestrante poi era immediatamente esigibile, in quanto estranea alla procedura di divisione ereditaria pendente in Italia. Di fatto, il sequestro era inteso a garantire una pretesa scaduta ed esigibile anche secondo il diritto italiano (art. 1183 CCit). In definitiva, ha ritenuto sufficientemente verosimili i presupposti dell'art. 272 LEF.   

                                  E.   Con il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro. Ribadisce che è stato il fratello AO 1 ad integrare nell'azione di divisione pendente in Italia la ripartizione degli immobili __________ e dei loro proventi, e che sul rendiconto 15 giugno 2007 presentato al giudice italiano nulla era stato deciso. Contesta che questo documento costituisca un valido riconoscimento di debito, sostenendo che quei proventi fanno parte della successione dei loro genitori. Irrilevante invece che una parte di essi sia già stata suddivisa e versata in ragione di metà ciascuno, trattandosi di una decisione presa di comune accordo prima dell'inoltro dell'azione di divisione e prima che i rapporti tra lui e il fratello si deteriorassero. Essendo il conto sequestrato -seppur localizzato in una banca svizzera- quota parte in una successione estera indivisa e avendo entrambe le parti domicilio all'estero, la questione è di esclusiva competenza del giudice italiano. Non l'opponente poi, ma la comunione ereditaria sarebbe legittimata a chiedere il sequestro mentre, in mancanza una decisione definitiva emessa in Italia, quel credito non sarebbe nemmeno esigibile.        

                                         Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 482).

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

                                   3.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

                                         In concreto, l'appellante contesta che le condizioni legali dell'art. 271 LEF siano adempiute e segnatamente: la competenza territoriale del Segretario assessore, la qualità di riconoscimento di debito del rendiconto 15 giugno 2007, la legittimazione attiva del sequestrante e l'esigibilità del credito a fondamento del sequestro.

                                   4.   Non è controverso che oggetto del sequestro sia il conto intestato all'appellante presso la succursale del __________. Ora, dal punto di vista esecutivo, i crediti di debitori domiciliati all'estero diretti contro filiali o succursali bancarie sono da ritenersi localizzati sia alla sede principale della banca (terza debitrice) sia, alternativamente, nella misura in cui il credito derivi da relazioni giuridiche intrattenute con la sola succursale, nel luogo in cui quest'ultima ha i propri sportelli; prassi questa che non corrisponde solo a quella delle autorità giudiziarie ed esecutive ticinesi, ma anche di altri Cantoni e che trova conferma anche in dottrina (CEF 24 aprile 2007 [14.2005.150/ 14.2005.151/14.2006.35] consid. 3.2.d; Meier-Dieterle, Formelles Arrestrecht - Eine Checkliste, AJP/PJA 2002, pag. 1225 e seg., ad 3; Jeanneret/De Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 pag. 177 segg.). Ciò posto, essendo gli sportelli della succursale localizzati a __________, non può esservi dubbio sulla competenza del Segretario assessore __________ (art. 32 cpv. 4 LOG).  

                                   5.   Il Segretario assessore considera il rendiconto 15 giugno 2007 quale valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1  LEF, in quanto AP 1 avrebbe segnalato in modo chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad interpretazione di dover riconoscere al convenuto [AO 1] USA $ 19'465.80 a titolo di rimesse per gli anni 1998, 2001, 2002 e 2003 (sentenza impugnata, consid. 8). Egli reputa così realizzata la causa del sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, tesi che però l'appellante contesta.

                                         a)  Ora, è ben vero che a febbraio 2004 l'opponente ha citato il sequestrante davanti al Tribunale __________ (Italia) chiedendo con riferimento a immobili situati in Italia (enumerati da 2 a 49) e appartenenti pro indiviso ai due fratelli, di ordinare la loro divisione ai sensi di legge ed emanare ogni inerente e conseguente pronuncia anche per quanto attiene il rendimento dei conti di quelli di cui AO 1 aveva usufruito (doc. 3, pag. 4 e 5). Ed è pacifico che, nella sua comparsa di risposta del 16 aprile 2004, quest'ultimo abbia aderito alla domanda di divisione e -in aggiunta- l'abbia estesa a tutti gli altri beni di proprietà comune dei due fratelli provenienti dalle successioni dei genitori e non indicati nella citazione introduttiva (doc. 4, pag. 1 e 2), fra cui appunto due edifici contigui siti in __________ (doc. 4, pag. 3) precisando che il fratello -responsabile della loro gestione- si era rifiutato di allestire il rendiconto sui proventi conseguiti (doc. 4, pag. 3). Altresì indiscusso è che, proprio in questo contesto, si inserisce la nota 15 giugno 2007 presentata davanti al medesimo tribunale dove si dà atto che per l'attore AP 1 si deposita rendiconto delle rimesse pervenute dal __________ con allegata documentazione (doc. B, pag. 1).

                                         Ciò non toglie che nel rendiconto in esame l'opponente elenca in dettaglio gli utili conseguiti tra il 1994 e il 15 gennaio 2003 grazie agli immobili __________ di cui egli si occupava, e conclude segnalando che debbo riconoscere al convenuto USA $ 19'465.80 per ½ delle seguenti rimesse: anno 1998 USA $ 7'800 + anno 2001 USA $ 7'800 + anno 2002 USA $ 15'554.40 + anno 2003 USA $ 7'777.20” (doc. B, pag. 2), esprimendo così una sua volontà e un suo impegno personale, perlomeno entro quei limiti, a versare quella cifra. Visto poi che il medesimo rendiconto attesta l'avvenuto versamento al sequestrante di metà delle altre rimesse conseguite, e in particolare quelle sorte dopo il 15 gennaio 2003 (doc. B, pag. 2 in fondo), nessun ragionevole motivo consente di escludere che crediti precedenti non siano altresì esigibili. Così come formulato, il rendiconto 15 giugno 2007 costituisce pertanto riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, concetto che il primo giudice ha già compiutamente spiegato e sul quale non occorre dilungarsi oltre.

                                  b)  Invero, a detta dell'appellante la questione al riguardo non sarebbe propriamente pacifica e liquida. Ma, a torto. Certo, all'udienza 28 settembre 2007 tenutasi in Italia è emerso che le parti erano ancora in attesa delle questioni inerenti a tutti i rendiconti di cui è causa ed alla divisione dei beni immobili siti in __________ (doc. 5, pag. 2), e che il sequestrante contestava al fratello AP 1 l'effettivo ammontare delle rimesse ricevute in __________ …in quanto non esiste certezza che siano stati presentati tutti gli avvisi di accredito concernenti le rimesse stesse (doc. 5, pag. 3). Ma, l'appellante non spiega perché circostanze sorte successivamente all'allestimento del rendiconto 15 giugno 2007 dovrebbero di fatto intaccare o annullare il credito di USD 19'465.80 esplicitamente riconosciuto all'istante. E, in particolare, nessun elemento indica che quella dichiarazione fosse in qualche modo condizionata o subordinata all'esito dell'azione di divisione pendente in Italia. Di modo che -diversamente da quanto pretende l'appellante- la causa del sequestro prevista all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, fondata su un riconoscimento di debito, è stata senz'altro resa verosimile.   

                                   6.   La legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435).

                                         In concreto, il sequestrante fonda la sua pretesa sul rendiconto 15 giugno 2006 redatto dall'opponente in qualità -come si è già detto- di persona di riferimento per gli immobili __________. In questa funzione preminente non è tanto la procedura di divisione ereditaria pendente in Italia, ma piuttosto il suo incarico quale responsabile della gestione e dell'amministrazione di quelle proprietà. Ciò posto, per l'art. 117 cpv. 2 LDIP, applicabile alla fattispecie sembra in effetti essere il diritto italiano. Ora, l'art. 1988 CCit stabilisce che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; di modo che la sua esistenza si presume fino a prova contraria. Nel caso concreto, di fatto l'opponente non contesta né che il sequestrante sia destinatario della dichiarazione contenuta nel rendiconto, né l'ammontare della somma dovuta. La legittimazione attiva del sequestrante gode pertanto della presunzione legale sancita dall'art. 1988 CCit, senza necessità di un'ulteriore qualifica giuridica del rapporto fondamentale esistente tra le parti.     

                                   7.   Invero per l'appellante, controversa resta l'esigibilità di quella cifra secondo il diritto italiano. Ora, in merito il Segretario assessore ha ritenuto che il rendiconto non prevedesse alcun termine preciso e, pertanto, che il sequestrante potesse rivendicare immediatamente la sua pretesa (art. 1183 CCit). E, sotto questo profilo, l'appellante non sostiene il contrario né tenta di spiegare perché questa argomentazione non sarebbe di per sé sostenibile. Di modo che, la censura andrebbe respinta già solo per questo motivo. Peraltro, i documenti agli atti dimostrano che gli utili conseguiti negli anni 1998/2001/2002/2003 -e rivendicati per metà dal sequestrante- di fatto sono stati tutti riversati e accreditati all'opponente (avvisi bancari allegati al doc. B) con valuta 13 ottobre 1998 (7° foglio), 8 gennaio 2001 (26° foglio), 25 febbraio 2002 (27° foglio), 22 luglio 2002 (28° foglio) e 15 gennaio 2003 (29° foglio). E -come del resto già emerge dal rendiconto (sopra, consid. 5a)- l'appellante medesimo ribadisce in questa sede l'avvenuto versamento di prestazioni sorte nel 1999, nel 2000 e dopo il 15 gennaio 2003 (appello, pag. 7 in mezzo). Indizi questi che, per sua stessa ammissione, lascerebbero persino sottointendere la pacifica scadenza del termine di adempimento a suo carico (art. 1184 CCit). Ciò posto, anche secondo il diritto italiano, l'esigibilità del credito oggetto del sequestro è da considerare verosimile.                    

                                   8.   La sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello 26 novembre 2007 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 500.– di indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         –PA 2;  

–PA 1.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.  

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'438.93, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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