Incarto n. 14.2006.73
Lugano 15 marzo 2007 LS/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile 2006 da
AO 1 (rappr. dall' e RA 1 )
contro
AP 1 (rappr. dal curatore __________, __________, )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 25/26 aprile 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 22 agosto 2006 (EF.2006.1219);
“1. L'istanza è accolta nel senso dei surriferiti considerando: di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 22'782.55 oltre interessi al 5% a far capo dal 21.05.2004.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 350.– a titolo di indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 24 agosto 2006 ne postula l'annullamento e il rinvio alla Pretura affinché proceda ad una nuova udienza di contraddittorio;
preso atto che la procedente con osservazioni 6 settembre 2006, si è opposta al gravame auspicando, in via subordinata, che una nuova udienza venga semmai indetta in tempi brevi;
richiamato il decreto presidenziale del 29 agosto 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 25/26 aprile 2005 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 22'782.55 oltre interessi al 6% dal 21 aprile 2004, indicando come titolo di credito: “Fattura del 06.09.2001 e del 10.12.2001: lavori eseguiti presso il capannone della AP 1 – Mappale __________ - __________”;
che, interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 25 aprile 2006;
che all'udienza di contraddittorio del 21 agosto 2006, l'escussa non ha partecipato;
che con sentenza 22 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura __________, ha accolto l'istanza, ritenendo presente all'incarto documentazione tale da costituire valido titolo di rigetto;
che contro tale sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, lamentando di non essere stata citata per il contraddittorio e quindi di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita in giudizio;
che, non affrontando il merito della controversia, chiede di poter essere messa in condizione di contestare davanti al Pretore l'istanza di controparte;
che, con osservazioni 6 settembre 2006, AO 1, pur rilevando la correttezza della decisione pretorile quanto alla presenza agli atti di ben cinque riconoscimenti di debito, non si oppone al rinvio dell'incarto al primo giudice, nel caso in cui il carente contraddittorio potesse essere sanato solo in tal modo;
che l'appellante osserva come AP 1 sia stata priva di rappresentante legale dal 17 maggio 2006, data in cui la precedente amministratrice unica è stata radiata dal Registro di commercio, fino al 20 giugno 2006, giorno della decisione della Commissione tutoria regionale __________, con sede ad __________, che ha designato __________ -estensore dell'appello- curatore della società ai sensi dell'art. 393 n. 4 CC;
che tale stato di cose non ha tuttavia nessuna ripercussione sulla procedura di rigetto dell'opposizione, dal momento che l'unico atto processuale cui l'escussa avrebbe potuto partecipare -ossia la discussione dell'istanza di rigetto dell'opposizione tenutasi il 21 agosto 2006- è stato compiuto quando essa era già debitamente rappresentata dal menzionato curatore;
che è invece pacifico che __________ non è stato citato per il contraddittorio nella presente procedura, malgrado l'accennata decisione dell'autorità tutoria e la successiva rettifica 26 giugno 2006 siano state comunicate anche alla Pretura __________;
che tale omissione del giudice rappresenta una lesione del diritto dell'escussa di essere sentita in giudizio che può comportare la nullità della decisione presa ciò nonostante (art. 84 e 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che, al fine di garantire i diritti processuali dell'appellante e per ovviare alla nullità del contraddittorio e della successiva sentenza, la causa dev'essere retrocessa al primo giudice, affinché provveda a una regolare citazione di entrambe le parti per la discussione ed emetta un nuovo giudizio sull'istanza di rigetto dell'opposizione;
che, data la particolarità del motivo per cui l'appello dev'essere accolto, si prescinde dal prelevare spese e tasse di giustizia, e anche dall'assegnare indennità alla parte vincente (Chiesa, Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di ripetibili, in NRCP 2003, pag. 227).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 24 agosto 2006 di AP 1, __________, è accolto.
2. La sentenza 22 agosto 2006 (inc. EF. 2006.1219) del Segretario assessore della Pretura __________ è nulla.
3. L'incarto è rinviato allo stesso giudice affinché proceda nel senso dei considerandi ed emetta un nuovo giudizio.
4. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.
5. Intimazione:
– __________, ;
– RA 1, .
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 22'782.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).