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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2007 14.2006.65

12. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·961 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

rigetto definitivo dell'opposizione: convenzione per l'adozione del regime della separazione dei beni - sentenza relativi agli alimenti per la moglie che consente la compensazione con crediti riguardanti l'abitazione coniugale

Volltext

Incarto n. 14.2006.65

Lugano 12 marzo 2007 LS/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 maggio 2006 da

 AP 1   

contro  

 AO 1     

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ del 13 luglio/10 agosto 2005 dell'UEF __________;

istanza che il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 20 luglio 2006 ha respinto, caricando alla procedente spese e tassa di giustizia;

appellante l'istante che con atto 25 luglio 2006, integrato il successivo 31 luglio, postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere l'istanza, ovvero condannando il marito al pagamento di fr. 20'000.– e chiedendo l'assegnazione in proprietà della casa coniugale, previa iscrizione a registro fondiario;

preso atto che il convenuto non ha formulato osservazioni all'appello;

ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                         che con PE n. __________ del 13 luglio/10 agosto 2005 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso il marito AO 1 per l'importo di fr. 20'000.– oltre interessi al 13.20% dall'11 luglio 2005, indicando quale titolo di credito: “Per versamenti, pagamenti a mio carico non effettuati (alimenti)”;

                                         che AP 1 fonda la sua pretesa sulla convenzione 28 settembre 1989, conclusa nell'ambito dell'adozione del regime matrimoniale della separazione dei beni, con cui il marito l'aveva riconosciuta proprietaria in ragione di 1/2 della casa coniugale (part. n. __________ RFD di __________), quota che le avrebbe ceduto su semplice richiesta, mentre la moglie si era impegnata ad assumersi metà degli eventuali debiti esistenti (doc. B);

                                         che, all'udienza di contraddittorio 12 luglio 2006, la procedente ha affermato “che la somma chiesta con la presente esecuzione è dovuta in quanto metà della casa è di sua proprietà come alla convenzione”;

                                         che, quell'accordo, oltre a non costituire un valido titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF, in quanto non può essere parificato né ad una sentenza esecutiva, né ad una transazione o a un riconoscimento di debito giudiziale e nemmeno ad una decisione di un autorità amministrativa federale o cantonale, nulla dice riguardo a eventuali crediti in favore dell'istante, tanto meno di natura alimentare;

                                         che pertanto, non disponendo di un titolo idoneo, non v'è motivo per concedere il rigetto definitivo dell'opposizione su questa base e, conseguentemente, di accogliere l'appello in tal senso;

                                         che l'escusso ha prodotto in prima sede copia della sentenza 30 marzo 2006 della Pretura __________, che riconosce alla moglie un contributo alimentare di fr. 743.– dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di fr. 2'155.40 dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2'596.– dal 1° maggio 2005 all'11 novembre 2005 (doc. 1), riconfermata in appello con sentenza 5 maggio 2006 della Prima camera civile (doc. 2),

                                         che l'escusso ha prodotto anche un conteggio dettagliato -con i relativi giustificativi- dei contributi alimentari dovuti alla moglie (fr. 42'613.47), di quanto in effetti egli aveva versato (fr. 10'809.60) e quanto da lui pagato dopo il 1° agosto 2004 per la casa coniugale (fr. 29'679.72), compresa la ricevuta postale di pagamento del saldo finale di fr. 2'124.15 a favore della moglie (doc. 3);

                                         che, la stessa sentenza pretorile 30 marzo 2006 consentiva al marito di “compensare parte del contributo alimentare con quanto da lui versato per l'abitazione familiare attribuita in uso ed effettivamente utilizzata dalla moglie” per il periodo tra il 1° agosto 2004 e l'11 novembre 2005 (doc. 1, pag. 9, n. 12);

                                         che tutto ciò appare tuttavia ininfluente, data la carenza di un titolo esecutivo di cui già s'è detto;

                                         che per il resto, dev'essere osservato che le argomentazioni esposte dall'istante la prima volta davanti a questa Camera, come pure la produzione di nuovi documenti, vanno respinte in quanto per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cui rinvia l'art. 25 LALEF), in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

                                         che inoltre non è di nessuna pertinenza la richiesta di assegnazione in proprietà della casa coniugale e di iscrizione a registro fondiario, trattandosi di contestazioni estranee alla procedura esecutiva (art. 38 cpv. 1 LEF) e a un giudizio di rigetto dell'opposizione;

                                         che infine sono stati prodotti tardivamente e vanno perciò estromessi dall'incarto i numerosi memoriali e i documenti trasmessi dall'appellante dopo il 3 agosto 2006, dal momento che il termine di dieci giorni per presentare appello (art. 308 CPC) è scaduto durante le ferie esecutive terminate il 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF);

                                         che, ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello in ogni suo punto, con il carico della tassa di giustizia all'appellante e la rinuncia all'assegnazione di indennità alla controparte, che non ha formulato osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati l'art. 80 LEF, 25 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:              1.    L'appello 25/31 luglio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                  3.    Intimazione a:      – AP 1, __________;

                                                                      – AO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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