Incarto n. 14.2006.57
Lugano 20 marzo 2007 LS/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 marzo 2006 da
AO 1, (rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1, (rappr. dall' RA 2, )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 6/7 marzo 2006 dell'UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 12 giugno 2006 (EF.2006.108), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 22 giugno 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che la procedente con osservazioni 14 agosto 2006 si oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 26 giugno 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/7 marzo 2006 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di fr. 151'685.30, ossia: (1) fr. 143'018.70 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2006 e (2) fr. 8'666.60 di interessi capitalizzati. Quale titolo di credito ha indicato “(1) Contratti di mandato di consulenze del 31.05.2005 e del 31.05.2004, note d'onorario ni. 4014, 4016, 4017, 4019, 4020, 4024, 4025, 5001, 5002, 5004, 5011, 5014, 5018 e 5020, dedotti acconti del 06.06.2005, 22.07.2005, 20.10.2005 e 02.12.2005 per un totale netto di fr. 143'018.70 e (2) Interessi calcolati fino al 28.02.2006”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. AO 1, ditta individuale attiva in campo fiduciario e di cui __________ è titolare, ha agito quale consulente di AP 1. L'istante fonda la pretesa sul contratto di mandato già in essere tra le parti e rinnovato il 31 maggio 2005 (doc. A). La retribuzione per le sue prestazioni distingue fra quelle svolte dal 1° giugno 2004 al 5 aprile 2005 e quelle effettuate dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 (doc. B, par. 2 e 3). Decorso infruttuoso un ennesimo sollecito di pagamento, il 25 novembre 2005 l'istante ha preteso il pagamento degli onorari scoperti; non essendovi dato seguito, il contratto è stato disdetto (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio del 28 aprile 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha anzitutto contestato la capacità dell'istante di essere parte al processo. Ha poi escluso che il contratto di rinnovo 31 maggio 2005 possa costituire valido riconoscimento di debito. A suo dire i termini di pagamento fissati per le prestazioni svolte sino al 5 aprile 2005 non erano perentori, di modo che la rescissione del contratto non era giustificata e costituiva un abuso di diritto. Nemmeno le fatture relative alle prestazioni effettuate dopo il 1° giugno 2005, di cui peraltro l'escussa ha contestato l'esecuzione, costituiscono valido titolo di rigetto.
D. Con sentenza 12 giugno 2005 il Pretore __________ ha accolto l'istanza, respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione dell'istante ad essere parte nel procedimento. Ha quindi ritenuto il contratto di rinnovo 31 maggio 2005, integrato dalle note d'onorario mai contestate dal convenuto, un valido riconoscimento di debito. Per contro, nessun elemento indicherebbe un inadempimento contrattuale del convenuto.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Ribadisce l'inesistenza di un titolo di rigetto, incondizionato, per le pretese rivendicate dall'istante. Essa rimprovera al Pretore di non avere motivato la sua decisione e di non avere esaminato le argomentazioni sollevate al contraddittorio. Ribadisce che le scadenze non erano perentorie, che il contratto era stato rescisso abusivamente e che non erano mai state effettuate prestazioni dopo il 1° giugno 2005.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
La nozione di riconoscimento di debito, nel caso di un'esecuzione di un impegno derivante da un contratto di mandato, implica da parte del procedente la prova documentale dell'adempimento del mandato stesso, come pure dell'ammontare della rimunerazione (CEF 4 ottobre 1988 in re G.M c/S. SA, consid. 2; Cometta, op. cit., pag. 340). Il creditore deve pertanto recare la prova documentale dell'adempimento della propria prestazione, sempreché l'escusso la contesti, altrimenti l'esecuzione è presunta.
2. In questa sede l'appellante non contesta più la capacità della creditrice di essere parte nella procedura. Non v'è pertanto più motivo per affrontare la questione.
3. Il contratto 31 maggio 2005 è definito dalle parti come “rapporto di collaborazione e prestazioni di servizi di consulenza” (doc. A, pag. 1). Esso distingue fra due gruppi di crediti della parte istante: l'uno riferito alle consulenze svolte sino a quel momento, l'altro, relativo alle prestazioni future. Al di là dell'apparente complessità dell'accordo, esso comprende tra l'altro una dichiarazione di debito dell'escussa relativa alle prestazioni eseguite e non pagate (con un elenco delle corrispondenti fatture emesse a suo carico: tabella § 1), nonché l'impegno di saldare ratealmente il debito, secondo un piano di rientro, esposto alla tabella del § 2: in particolare, la prima rata di fr. 30'000.- avrebbe dovuto essere soluta entro il 10 giugno 2005. Condizioni di pagamento supplementari, di cui al § 4 dell'accordo, avrebbero avuto validità solo nel caso di rispetto delle scadenze stabilite al § 2. La facoltà di escluderle è stata esercitata dall'istante con scritto 25 novembre 2005, in seguito al mancato rispetto delle scadenze da parte della società escussa (doc. C).
4. In altre parole, per quanto riguarda i servizi di consulenza di cui ha beneficiato la convenuta tra il 1° giugno 2004 ed il 5 aprile 2005, è addirittura pacifico che l'istante ha adempiuto ai propri obblighi e che, con riferimento a un precedente accordo 31 maggio 2004, l'escussa ha riconosciuto espressamente di essere debitrice verso l'istante della somma di fr. 162'995.70, oltre interessi di mora del 5% (doc. A) che avrebbe versato ratealmente, secondo uno scadenziario concordato. L'esigibilità del credito dipende così dal mancato rispetto dei termini dell'accordo da parte dell'escussa, circostanza che la stessa concretamente non mette in dubbio, salvo ritenere i termini di pagamento non perentori ai fini della rescissione del contratto (verbale, pag. 4 n. 7; appello, n. 9). Il saldo della retribuzione (oltre interessi) ancora scoperto, è pertanto diventato esigibile 30 giorni dopo lo scritto raccomandato 25 novembre 2005 (doc. C). In concreto, non v'è nessun motivo per non ritenere il contratto 31 maggio 2005 valido titolo per concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo riconosciutovi dalla società escussa; e ciò attualizzato, per quanto riguarda l'esigibilità, dalla indiscussa dichiarazione 25 novembre 2005 della procedente (doc. C).
5. Per quanto riguarda invece le prestazioni successive al 1° giugno 2005, è vero che lo stesso contratto (doc. A) indica che la fatturazione sarebbe avvenuta su base mensile, in considerazione dei tempi effettivamente spesi e tenuto conto di una tariffa giornaliera di CHF 1'500.-. Tuttavia questi elementi, se possono bastare per una verifica delle fatture quanto all'unità di costo, non bastano per costituire titolo esecutivo per la fatturazione futura, mancando ogni pattuizione sui tempi effettivi, rispettivamente sui giorni di lavoro svolti. Ai fini del rigetto dell'opposizione, le pretese dell'istante relative a tali prestazioni non sono pertanto coperte dal titolo prodotto, e ciò prescindendo dalla questione di sapere se dopo il 1° giugno 2005 l'istante abbia o no prestato consulenza in favore della controparte. L'importo corrispondente è pari alla somma delle fatture 5011, 5014, 5018 e 5019, ovvero a complessivi fr. 25'017.-
6. Riassuntivamente, il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso per l'importo ammesso dall'escussa con il riconoscimento di debito (doc. A), ossia fr. 162'995.70, dedotti i versamenti da lei effettuati e peraltro non litigiosi, pari a complessivi fr. 44'994.- Il credito capitale risulta pertanto pari a fr. 118'001.70.
7. Per quanto riguarda gli interessi di mora, non è contestata né la parziale capitalizzazione come tale, operata dall'istante nei suoi conteggi, né il tasso del 5%, né può essere contestato che il contratto base (doc. A) preveda -per il caso di esclusione delle condizioni supplementari di pagamento- che gli importi non ancora pagati, più gli interessi di mora calcolati sull'originale data di scadenza, sono dovuti entro 30 giorni dalla data della comunicazione scritta della creditrice (§ 2 in fine). Di modo che, in seguito all'esclusione dal credito del rigetto delle fatture di cui al precedente considerando 5, va ridotta anche quella parte dell'importo risultante dalla capitalizzazione degli interessi di mora relativa alle fatture 5011, 5014, 5018 e 5019, ovvero dalla data di scadenza al 25 dicembre 2005 (doc. C). Tale importo, pari complessivamente a fr. 240.- dev'essere detratto dalla somma di fr. 7'431.-, risultante dalla capitalizzazione a tale data di esigibilità del credito.
8. La sentenza impugnata può così essere confermata solo in parte e l'appello 22 giugno 2006 della società escussa è, nella stessa proporzione, parzialmente accolto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la parziale soccombenza delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello 22 giugno 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 giugno 2006 del Pretore __________ è così riformata:
1. L'istanza 17 marzo 2006 è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente allo importo di fr. 125'192.70, oltre interessi del 5% dal 25 dicembre 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per fr. 50.-, mentre per il resto sono poste a carico della parte convenuta. Questa rifonderà a controparte fr. 2'000.- a titolo di indennità parziali.
II. La tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico per fr. 800.- mentre per fr. 100.- è posta a carico della controparte. AP 1 rifonderà a AO 1, __________, fr. 1'200.– a titolo di indennità parziali.
III. Intimazione:
– RA 2;
– RA 1.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 151'685.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).