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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2007 14.2006.53

12. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,080 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - credito in restituzione della garanzia - documento prodotto dopo l'udienza di discussione

Volltext

Incarto n. 14.2006.53

Lugano 12 marzo 2007 LS/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 gennaio 2006 da

AO 1 (rappr. da RA 1)  

contro

AP 1 (rappr. dall' RA 2)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 11/20 gennaio 2006 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________ con sentenza 22 maggio 2006 (EF.2006.281), ha così deciso:

“1.    L'istanza è accolta nel senso dei surriferiti considerando: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 8'000.– oltre interessi al 5%: su fr. 4'000.– dal 1.11.2005 e su fr. 4'000.– dal 1.12.2005.  

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 260.– a titolo di indennità.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 6 giugno 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 11/20 gennaio 2006 dell'UE __________ AO 1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno manuale, AP 1 per la somma capitale di fr. 8'000.–, di cui: (1) fr. 4'000.– oltre interessi al 7% dal 1° novembre 2005, e (2) fr. 4'000.– oltre interessi al 7% dal 1° dicembre 2005. Quale titolo di credito ha indicato: “Affitti arretrati novembre e dicembre 2005 __________”. Quale oggetto del pegno ha indicato beni e mobili come all'inventario n. __________. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   La pretesa è fondata sul contratto di locazione 16 settembre 2003, con cui la società __________, __________, ha preso in locazione dall'istante l'immobile __________ (doc. B). AP 1, che di fatto si occupava della conduzione dell'esercizio pubblico dal 22 marzo 2005, è subentrato alla società quale nuovo conduttore con effetto dal 4 aprile 2005. In parziale modifica del predetto contratto di locazione, le parti hanno sottoscritto la convenzione 8 aprile 2005, di durata determinata (doc. C).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 12 maggio 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. Il convenuto ha sostenuto che il credito del procedente era comunque compensato, visto che questi deteneva la garanzia di fr. 8'000.– versata dalla precedente conduttrice. L'escusso, oltretutto, aveva acconsentito alla convenzione 8 aprile 2005 poiché l'istante gli aveva garantito il rinnovo del contratto di locazione per altri cinque anni, promessa che tuttavia non era stata mantenuta. Inoltre, la cessazione dell'attività e la conseguente perdita di guadagno, gli avevano procurato costi aggiuntivi, ancorché difficilmente quantificabili.

                                  D.   Con sentenza 22 maggio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________, ha accolto l'istanza. Egli ha ritenuto il contratto di locazione e la successiva convenzione valido riconoscimento di debito per la somma di fr. 8'000.– oltre interessi. Ha quindi respinto l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso. Eccezion fatta per una dichiarazione di parte e di un progetto di convenzione, nulla lasciava supporre che l'escusso avesse già versato la cauzione di fr. 8'000.–. Questi aveva in effetti accettato e sottoscritto la convenzione 8 aprile 2005 che -fra l'altro- lo obbligava a prestare una garanzia di fr. 8'000.–. Inoltre, egli nemmeno aveva tentato di quantificare i danni subìti per il mancato rinnovo del contratto.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, ritenendo la pretesa dell'istante sufficientemente compensata dal deposito di garanzia e dal danno causato dall'inadempienza del procedente.

Considerato

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

                                         Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).

                                   2.   L'esistenza di un valido riconoscimento di debito non è contestata. Il contratto di locazione 16 settembre 2003 sottoscritto dall'istante e da __________, fissa in fr. 4'000.–, pagabili anticipatamente, la pigione mensile dovuta per i locali adibiti al __________ (doc. B, art. 2c). Concluso per una durata indeterminata, il contratto era disdicibile la prima volta per il 30 settembre 2005 (doc. B, art. 5a). Con la convenzione 8 aprile 2006, il convenuto ha assunto il ruolo di nuovo conduttore dell'immobile (doc. C, n. 5). Le parti hanno nel contempo inteso modificare la validità del “contratto da indeterminato in determinato, con scadenza definitiva al prossimo 31.12.2005” (doc. C, n. 3). Esse hanno poi pattuito una nuova modalità di pagamento della pigione, ossia versando in via anticipata il corrispettivo di tre mesi d'affitto (doc. C, n. 3 e doc. F, pag. 2).

                                         Ne segue che, insieme, questi due documenti costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le pigioni di novembre e dicembre 2005, di fr. 4'000.– ciascuna, esigibili sin dal 1° ottobre 2005, senza alcuna interpellazione.

                                   3.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                   4.   L'appellante reputa di avere reso sufficientemente verosimile il trasferimento a suo nome della cauzione versata dalla __________, precedente locataria, e meglio come attestato dalla dichiarazione 24 marzo 2006 dell'amministratrice unica di quella società. Ora, dagli atti risulta che, al momento di firmare il contratto di locazione 16 settembre 2003, la società conduttrice aveva consegnato all'istante fr. 8'000.– a titolo di deposito garanzia, ottenendone regolare quietanza, come alla dichiarazione manoscritta in calce al contratto (doc. B, art. 4). A tale situazione si contrappone tuttavia il testo della convenzione 8 aprile 2005 con cui l'escusso è subentrato nel contratto di locazione, laddove il nuovo conduttore -tra l'altro- ha esplicitamente preso l'impegno di procedere al "deposito cauzionario fr. 8'000.- da versare su un apposito (conto) cauzione affitti entro la fine del corrente mese" (doc. C, punto 3); pattuizione che -a rigor di logica- prevale sul testo di un progetto di convenzione 24 marzo 2005 (non sottoscritto dalle parti) che considera una cauzione di fr. 24'000.– "di cui fr. 8'000.– sono già stati costituiti” (doc. 3, n. 5). Con riferimento alla valida convenzione di subingresso nella locazione, l'escusso non ha tuttavia mai sostenuto di aver versato alcunché a titolo di garanzia. D'altra parte, impegnandosi al pagamento di quella somma, egli sembra sconfessare coi fatti il preteso trasferimento a suo nome della garanzia a suo tempo prestata da __________.

                                         Certo, secondo la dichiarazione scritta dell'amministratrice unica della prima conduttrice (peraltro allestita solo il 24 marzo 2006), al momento di sottoscrivere la convenzione di subingresso, il rappresentante dell'istante avrebbe affermato che “il deposito cauzionale di CHF 8'000.– più interessi, a suo tempo depositato da __________, sarebbe stato trasferito, assieme al contratto di locazione 16.09.2003” all'escusso (doc. 2). Tuttavia, questa testimonianza indiretta del fatto contestato non chiarisce sufficientemente la situazione che, oltre che dalle testi antitetiche delle parti, è caratterizzata dall'assenza di qualsiasi prova dell'avvenuto versamento da parte del convenuto o dell'avvenuto trasferimento della garanzia in suo favore. Per il resto, solo il 14 novembre 2005, il convenuto si era lamentato del fatto che “a tutt'oggi non mi è stato ancora detto dove è il mio deposito di garanzia di fr. 8'000.–” (doc. 7); ma, con invio raccomandato del 13 dicembre 2005, l'istante aveva evidenziato all'escusso che, fra l'altro, “non vi è mai stata la costituzione del deposito cauzionario di fr. 8'000.– previsto contrattualmente” (doc. F, pag. 2). Da tutto ciò consegue che il convenuto non ha reso verosimile il versamento di quell'importo e quindi di essere titolare di un credito in restituzione della garanzia di fr. 8'000.–, né a quale titolo. L'eccezione e la relativa censura d'appello sono quindi infondate.

                                   5.   Ai fini del presente giudizio, non può invece essere considerato il contenuto dello scritto 24 maggio 2006 (successivo, anche se di poco, alla sentenza pretorile) con cui il rappresentante dell'istante conferma che il convenuto gli aveva versato fr. 8'000.– direttamente (appello, n. 3.1). Come già si è detto, in prima sede, egli non ha mai ipotizzato questa eventualità. D'altra parte, nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio, le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni, al più tardi all'udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF). Mentre, nuovi documenti prodotti in appello, sono irricevibili (art. 22 cpv. 4 LALEF; art. 321 CPC). Comunque, se ne potesse anche tenere conto, balza immediatamente all'occhio il fatto che l'ammissione dell'istante non rappresenta riconoscimento di un credito dell'escusso, dal momento che l'importo in questione viene posto in compensazione con crediti del locatore per diverse riparazioni dell'ente locato che complessivamente vengono indicati in oltre fr. 15'000.–: in altre parole, si tratterebbe di un riconoscimento condizionato.

                                   6.   Infine, i pretesi danni che l'appellante riconduce all'inadempienza contrattuale dell'istante, non sono stati cifrati. Già per questo motivo l'eccezione non può essere ammessa.

                                   7.   A conferma della sentenza impugnata, l'appello 6 giugno 2006 di AP 1 dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, la controparte avendo rinunciato a formulare osservazioni all'appello.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello 6 giugno 2006 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 225.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         – RA 2,

                                       ;

                                         – RA 1,. 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

  terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia di diritto della locazione- di fr. 8'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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