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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2006 14.2006.31

10. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,146 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Esecuzione cambiaria. Opposizione non ammessa. Appello. Il vaglia cambiario non adempie i requisiti formali.

Volltext

Incarto n. 14.2006.31

Lugano 10 agosto 2006 B/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da

AP 1  rappr. dall’  RA 2   

al PE cambiario n. __________ __________ emesso a istanza di

AO 1  rappr. dallo  RA 1   

opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 24 ottobre 2005 dell’UE

di Lugano al giudizio della Pretura __________;

sulla quale istanza la Pretore con sentenza 23 marzo 2006 ha così deciso:

“1. L’opposizione interposta da AP 1, , al precetto

     esecutivo per esecuzione cambiaria n. __________ __________, notificato in

     data 18.10.2005, non è ammessa.

 2. Tassa di giustizia, comprensiva delle spese, in fr. 350.--, da anticipare come di rito,

     è posta a carico di AP 1, __________, che rifonderà alla

     controparte l’importo di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1 che

con atto 29 marzo 2006  postula in via principale l’ammissione dell’opposizione,

protestate spese e ripetibili, e in via subordinata l’ammissione parziale dell’opposizione

con il rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 156'228.-- e conseguente riparto

di spese e ripetibili in ragione di 1/3 ad AO 1 e di 2/3 a AP 1, con rifusione a controparte di fr. 800.-- quale parte di indennità, protestate

spese e ripetibili di seconda istanza;

lette le osservazioni 18 aprile 2006 con cui la parte appellata si oppone all’appello;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:                   A.   Con PE per esecuzione cambiaria n. __________ del 5/18 ottobre 2005 __________, AO 1 procede contro AP 1 per l’incasso di fr. 242'500.-- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2005, indicando quale titolo di credito: ”Cambiale 30.09.2004 di AP 1 in originale con protesto in forma di atto autentico del 16.09.2005.”

                                         Interposta tempestiva opposizione motivata dall’escussa, __________, conformemente all’art. 181 LEF, l’ha sottoposta alla Pretura del Distretto di __________ (doc. A) inviando contestualmente al giudice l’effetto cambiario (doc. B), la motivazione scritta (doc. C e D) e i relativi allegati (doc. da E a O).

                                B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario (doc. B), prodotto in originale, del seguente tenore:

                                         “Lugano, 30th September 2004           CHF 242.500.00

                                          At                      pay against this Bill of Exchange

                                          to the order of AO 1, __________ the sum of

                                         CHF twohundredfortytwothousendfivehundred 00/00

                                     Value               which place to account                 as advised

                                       __________                                  AP 1

                                       __________                          __________

                                       Account No. __________          __________

                                                                                                      (due firme)                  “

                                  C.   L’escussa ha motivato la sua opposizione per iscritto (doc. C e D), sollevando l’eccezione di estinzione del debito ai sensi dell’art. 182 cpv. 1 LEF e producendo gli allegati da doc.E a O.

                               D.  Delle allegazioni presentate da AO 1 in sede di contraddittorio si dirà, se del caso, in seguito.

                                  E.   Con sentenza 23 marzo 2006 la Pretore del __________ non ha ammesso l’opposizione ritenendo valido il titolo cambiario  doc. B, non avendo l’escussa provato l’estinzione del debito, né una rimessione, ancor meno una dilazione e non avendo eccepito la falsità del titolo.  

                                  F.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la AP 1 eccependo dapprima la mancata traduzione del titolo cambiario doc. B, non essendo redatto in una delle lingue nazionali, bensì in inglese e chiedendone pertanto l’estromissione dall’incarto ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 LALEF. Delle ulteriori argomentazioni dell’appellante si dirà, se del caso, nel seguito.

                                  G.   Con le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 4 ad art. 182; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 156 n. 27 p. 395; ZR 83 (1984) p. 128 cons. 1; CEF 7 dicembre 2000 in re A.W.T. SA c. H. AG, CEF 29 settembre 1995 in re FMS SA c. A & Cie. in liq., CEF 13 aprile 1987 in re a./P. SA).

                                         La validità di un titolo cambiario dipende dall’adempimento di requisiti formali particolarmente severi, laddove la rigidità formale è concepita in funzione della sicurezza della sua circolazione (cfr. Grüninger/Hunziker/Roth, Basler Kommentar, OR II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n, 24 ad art. 991).

                                         Secondo l’art. 1096 n. 2 CO il vaglia cambiario deve contenere la promessa incondizionata di pagare una somma determinata.

                                         Orbene l’espressione “pay against this Bill of Exchange”

                                     non risponde alla necessità di chiarezza richiesta. Questa

                                     formulazione non permette di stabilire – poiché non è indicato –

                                     chi sia la persona chiamata a pagare l’importo di Fr. 242'500.--.

                                     La formulazione “pay” corrisponde infatti alla forma di comando

                                     e contiene l’ordine, diretto ad un terzo, di procedere al pagamento. Di conseguenza se un vaglia cambiario contiene questa formulazione, non contiene una promessa di pagamento e il titolo cambiario non è valido (ZR 83 (1984) p. 128).

                                         D’altro canto nel caso di specie l’effetto in esame reca chiaramente la menzione di vaglia cambiario (“Bill of Exchange”) e l’indicazione posta in basso a sinistra “__________” rappresenta senza dubbio il luogo di pagamento, per cui non può essere nemmeno considerato quale cambiale mancando un trattario.

                                         Il titolo cambiario doc. B non adempie quindi i requisiti previsti dall’art. 1096 n. 2 CO, per cui ai sensi dell’art. 1097 cpv. 1 CO non è valido. L’opposizione interposta dall’escussa va di conseguenza mantenuta.

                                   2.   In via abbondanziale va osservato che la questione della violazione dell’art. 21 LALEF, per non essere stata prodotta la traduzione del vaglia cambiario dall’inglese in italiano, non è determinante, ritenuto che la traduzione, non avrebbe contribuito a determinare con certezza chi sia l’effettivo debitore. 

                                   3.   L’appello 29 marzo 2006 di AP 1 va pertanto accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1096 e 1097 CO, 182 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello 29 marzo 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 23 marzo 2006 della Pretore del __________, è così riformata:

                                         “1.    L’opposizione interposta da AP 1,     __________ al precetto esecutivo per esecuzione cambiaria n. __________ __________, notificato il 18 ottobre 2005, è ammessa.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare come di                    rito, è posta a carico di AO 1__________, la quale                     rifonderà a AP 1 fr. 2'500.-- a                                             titolo di indennità.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 2'500.-- a titolo di indennità.

                                   III.   Intimazione:

                                         - avv. RA 2, __________, Lugano;                              

                                         - Studio legale RA 1, __________.

                                    Comunicazione alla Pretura del Distretto __________   terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

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