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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2007 14.2006.115

26. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·422 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

rigetto provvisorio dell'opposizione: trasmissione per competenza a CCC e stralcio dell'incarto CEF (valore < a fr. 8'000.-)

Volltext

Incarto n. 14.2006.115

Lugano 26 febbraio 2007 SL/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

visto il ricorso 21 novembre 2006 di

 AP 1   

                                         contro

la sentenza 8 novembre 2006 del Segretario assessore __________ emessa nella causa a procedura sommaria (EF. 2006.2551) promossa nei suoi confronti con istanza 1° settembre 2006 da

AO 1,  (rappr. da RA 1 );  

ritenuto che sono impugnabili con il rimedio dell'appello le sentenze a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento riguardanti le vertenze il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.– mentre contro quelle di valore inferiore è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG, e art. 16, 17, 18 e 22 cpv. 1 LALEF);

atteso che nella fattispecie il valore di causa risulta essere di fr. 3'168.–, limite entro il quale AO 1 ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE __________ di fr. 4'243.45;

visto che per errore il ricorso in esame è stato considerato di competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, mentre dev'essere trattato come ricorso per cassazione, ovvero di competenza della Camera di cassazione civile dello stesso tribunale;

considerato che, quando un atto è presentato a un'autorità giudiziaria incompetente, questa -d'ufficio- lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato (art. 126 cpv. 1 CPC);

richiamati gli art. 25 LEF, 16, 17, 18 e 22 cpv. 1 LALEF, 5 e 126 cpv. 1 CPC, 13 e 22 LOG,

decreta:                   1.   Il ricorso 21 novembre 2006 di AP 1 è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello.

                                         §. Il presente incarto è stralciato dai ruoli della scrivente Camera.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  AP 1 ;

                                         – AO 1 .                                                                  

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza –in materia di diritto della locazione- di fr. 3'168.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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