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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2006 14.2006.100

19. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·455 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per avvenuta transazione

Volltext

Incarto n. 14.2006.100

Lugano 19 dicembre 2006 /SC/sl/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 aprile 2006 da

 AP 1  (rappr. dall'  RA 2 )  

contro  

 AO 1  (rappr. dall'  RA 1 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/9 gennaio 2006 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 18 ottobre 2006 (EF.2006.161), ha così deciso:

“1.     L'istanza è respinta.

2.     Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di quest'ultima, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'500.– per ripetibili.

3.     omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 26 ottobre 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto delle osservazioni 27 novembre 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto che con scritto 14 dicembre 2006, firmato dai rispettivi patrocinatori, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura;

posto come in caso di transazione la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;

accertato che –sempre secondo lo scritto 14 dicembre 2006– le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia per ¾ a carico di AP 1, previa restituzione dell'eccedenza sull'importo da lei anticipato, e per ¼ a carico di AO 1, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.   L'appello 26 ottobre 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, anticipate dall'appellante in misura di fr. 1'100.–, restano a suo carico in ragione di 3/4 e, per il resto, sono poste a carico di AO 1. Il saldo di fr. 1'000.– verrà retrocesso a chi l'ha versato. Compensate le indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  RA 2, ;

                                         –  RA 1, .

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

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