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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2005 14.2005.98

22. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·612 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

Volltext

Incarto n. 14.2005.98

Lugano 22 novembre 2005/bd  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 4 giugno 2005 presentata da

AO 1   

contro

AP 1   

sulla quale istanza il Segretario assessore della __________ con sentenza 27 settembre 2005 ha così deciso:

“1.          È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 27 settembre 2005 alle ore 15.30.

 2./3./4.  Omissis”;

sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP 1 che con atto

29 settembre 2005 ne ha chiesto l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 4/5 ottobre 2005 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 10'512.75.

B.    All’udienza di contraddittorio del 24 agosto 2005 nessuno è comparso.

C.   Con sentenza 27 settembre 2005 il Segretario assessore della __________ ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 27 settembre 2005 alle ore 15.30.

D.   Con atto d’appello 29 settembre 2005 AP 1 SA ha dichiarato di avere l’intenzione di saldare le esecuzioni pendenti presso __________.

Considerato

In diritto:              1.a)   La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                  b)   L’appellante non si è avvalso di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare applicazione

                                2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                                  1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                                  2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                                  3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                   b)    L’appellante non ha prodotto alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito in oggetto che ha portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 cifra 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). Il debitore non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i presupposti.  

                                          Il fallimento della AP 1 va quindi confermato.

                                    3.   L'appello 29 settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto.

                                          Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                          La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia:                  1.   L'appello 29 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

                                          1.1.  Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da

                                                  mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 10.00.

2.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1.

3.      Intimazione a:

                                          RA 1

AO 1 AO 1, __________;   

                                              -   Ufficio __________                                                         -           Ufficio dei registri __________.

                                          Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

terzi implicati

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