Incarto n. 14.2005.87
Lugano 22 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 maggio 2005 presentata da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del __________, con sentenza 2 agosto 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì 2 agosto 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta in appello dalla AP 1 che con atto 22 agosto 2005
ne postula l’annullamento;
richiamata la diffida 25 agosto 2005 del Presidente di questa Camera mediante
la quale all’appellante è stato assegnato un termine scadente il 19 settembre
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito
di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato,
l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 312 CPC;
preso atto che la summenzionata richiesta d’anticipo 25 agosto 2005, spedita
lo stesso giorno all’appellante per invio postale raccomandato, è stata rispedita,
trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il 5 settembre 2005;
ritenuto che un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario,
è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito
al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione
gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere
(o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b), ciò che non è posto nemmeno in dubbio;
rilevato che la richiesta d’anticipo 25 agosto 2005 va di conseguenza considerata
notificata il 2 settembre 2005;
preso atto come il termine in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente il 19 settembre 2005, sia decorso infruttuoso;
ritenuto che essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale,
il fallimento va nuovamente pronunciato;
richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF
decreta
1.L’appello 22 agosto 2005 della AP 1, __________, avverso la decisione 2 agosto 2005 della Segretaria assessore della Pretura del __________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 10.00.
2.Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico dell’appellante.
3.Intimazione:
- AP 1,
c/o Soc. Ger. __________, __________
- AO 1, __________Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria