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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.11.2005 14.2005.72

16. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,315 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Condizione posta dalla creditrice per la rinuncia a parte del suo credito non si è realizzata.

Volltext

Incarto n. 14.2005.72

Lugano 16 novembre 2005 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 marzo 2005 da

AO 1 rappr. dal RA 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18/22 febbraio 2005 dell’UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 4'499'727.10 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2003, nonché fr.  410.-- di spese esecutive.

 2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2'000.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 4'500.-- di indennità.

3.      omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 5 luglio 2005 ha postulato la reiezione dell'istanza di rigetto, protestate spese, tasse e ripetibili;

preso atto che la parte appellata con osservazioni 11 agosto 2005 ha chiesto la reiezione del gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 7 luglio 2005 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 18/22 febbraio 2005 dell’UEF di __________RA 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 4’499'727.10.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2003, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito: convenzione del 06.08.2003, non rispettata”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.

                                  B.   La banca fonda la propria pretesa sulla convenzione del 6 agosto 2003 (doc. B), nella quale l’escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di RA 1 della somma di fr. 4'529'727.10 oltre accessori e si è impegnato al pagamento di fr. 150'000.-- in rate annuali di fr. 30'000.-- cadauna. RA 1, nella convenzione del 6 agosto 2003, ha, da parte sua, rinunciato alla parte di credito eccedente fr. 150'000.-- alla condizione che questa somma gli venisse puntualmente ed integralmente versata.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio del 12 maggio 2005 l’escusso si è opposto all’istanza asserendo che un suo debito complessivo nei confronti del procedente di fr. 4'529'727.10 sarebbe esistito solo all’inizio delle loro relazioni ma non al momento della conclusione dell’accordo di cui al doc. B. Infatti, l’indicazione di tale importo nelle premesse della convenzione, sarebbe servita solo a richiamare le relazioni bancarie preesistenti, in modo tale “da poter porre fine ad ogni rapporto con la somma concordata nella convenzione”. A mente dell’escusso la convenzione 6 agosto 2003 rappresenterebbe un riconoscimento di debito per la somma di soli fr. 150'000.-- dedotti fr. 30'000.-- già versati. Avendo comunque la banca procedente violato gravemente la convenzione, la seconda rata ed il saldo di fr. 120'000.-- non sarebbero esigibili. Il RA 1, malgrado l’impegno assunto nella convenzione, ad insaputa dell’escusso avrebbe incassato determinate somme dalla __________, che l’8 dicembre 2003 gli avrebbe chiesto il pagamento di fr. 39'607.-- e di fr. 832'000.--. A mente dell’escusso la convenzione, che comportava l’estinzione di tutti i debiti indicati nella premessa, non permetteva a RA 1 di chiedere denaro __________

                                         In replica il procedente ha evidenziato che il 6 agosto 2003 AP 1 era debitore nei suoi confronti dell’importo di fr. 4'529'727.10, corrispondente alla somma degli scoperti presenti sulle relazioni bancarie elencate al punto n. 1 della convenzione. La procedente ha argomentato di aver incassato la fideiussione della __________ di fr. 832'000.-- il 23 luglio 2002 e quindi un anno prima della firma del doc. B.

                                  D.   Con sentenza 24 giugno 2005 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, argomentando che, precedentemente alla sottoscrizione della convenzione, per la relazione n. __________, la banca ha avviato una procedura esecutiva in via di realizzazione della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale era edificato uno stabile sussidiato. Il primo giudice ha rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva, il 6 maggio 2002, RA 1 ha ricevuto un attestato di insufficienza di pegno (in seguito: AIP) di fr. 1'846'348.85 (doc. 6 e G) e che il 18 luglio 2002 l’__________, quale fideiussore, ha versato alla procedente fr. 832'000.-- (doc. H, I, L).

                                         Per il primo giudice RA 1 non avrebbe violato la convenzione siccome il versamento di fr.  832'000.-- da parte dell’__________ sarebbe avvenuto prima della sua conclusione.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 riproponendo le argomentazioni di prima sede e evidenziando che l’intera posizione creditoria di RA 1 nei suoi confronti sarebbe stata notificata nella procedura di realizzazione immobiliare per un importo ripreso dall’UEF nell’elenco oneri di fr. 4'778'741.75. La realizzazione ai pubblici incanti della particella n. __________ RFD di __________ avrebbe prodotto ad un ricavo di fr. 2'952'029.--, di cui fr. 2'932'392.90 computati sulla posizione del RA 1, che di conseguenza veniva ridotta a fr. 1'846'348.85. Il credito di fr. 4'529'727.10, menzionato nelle premesse della convenzione, corrispondebbe, aggiunti gli interessi, al credito di fr. 4'778'741.75 notificato nella procedura di realizzazione del pegno. Egli dunque non sarebbe debitore dell’intero credito indicato nella premessa della convenzione, ma al massimo di fr. 1'003'244.55.

                                  F.   Con osservazioni 11 agosto 2005 RA 1 ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                         1.

                                  a)   Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                  b)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                  c)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., 1989 pag. 331).

                                  d)   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                   2.   In concreto al punto n. 1 della convenzione del 6 agosto 2003 (doc. B), l’escusso si è dapprima riconosciuto debitore nei confronti di RA 1 - valuta 30 giugno 2003 - della somma di fr. 4'529'727.10 oltre interessi annui del 5% dal 1. luglio 2003 e poi si è impegnato a pagare al procedente fr. 150'000.--, da corrispondere in rate annuali di fr. 30'000.-- cadauna la prima volta entro il 31 agosto 2003 (doc. B punto n. 5). AP 1 ha altresì riconosciuto esplicitamente che in “caso di ritardo nel pagamento”, l’intero debito, ossia l’importo di fr. 4'529'727.10 oltre accessori di cui al punto n. 1 della convenzione, sarebbe divenuto esigibile. RA 1, da parte sua, ha dichiarato di rinunciare alla parte di credito eccedente fr. 150'000.--, alla condizione che questa somma gli venisse puntualmente ed integralmente versata (doc. B punto n. 7).

                                         Facendo seguito agli accordi contenuti nel doc. B, AP 1 ha provveduto a pagare una prima rata di fr. 30'000.-- valuta 1. settembre 2003 (doc. D); dopo tale versamento l’escusso, come da lui ammesso anche in sede di udienza di contraddittorio, egli non ha più corrisposto alcunché alla procedente. AP 1 non ha pertanto rispettato i termini di pagamento annuali a favore di RA 1 e come meglio precisati al punto n. 5 del doc. B. A seguito di questa inadempienza, la condizione posta dalla banca per la rinuncia alla parte di credito nei confronti di AP 1 eccedente l’importo di fr. 150'000.-- non si è realizzata. Essa ha pertanto conservato il diritto di richiedere all’escusso l’intero credito da questi esplicitamente riconosciuto al punto n. 1 della convenzione del 6 agosto 2003, dedotto l’importo i fr. 30'000.-- già versato. Ne consegue che il doc. B costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo capitale richiesto con il PE n. __________ oltre agli interessi, osservando come -per quanto riguarda i reciproci impegni delle parti- la convenzione risulti chiara e non sucettibile d’interpretazione.

                               3.1.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

                               3.2.   L’escusso ha argomentato che un suo debito complessivo nei confronti del procedente di fr. 4'529'727.10 sarebbe esistito solo all’inizio delle loro relazioni ma non al momento della conclusione dell’accordo di cui al doc. B. Il Credit Suisse, malgrado l’impegno assunto nella convenzione, ad insaputa dell’escusso avrebbe incassato determinate somme dalla __________, che l’8 dicembre 2003 gli avrebbe chiesto il pagamento di fr. 39'607.-- e di fr. 832'000.--. A mente dell’escusso la convenzione, che comportava l’estinzione di tutti i debiti indicati nella premessa, non permetteva a __________ di chiedere denaro a terzi.

                                         __________ ha pure argomentato che l’intera posizione creditoria di nei suoi confronti sarebbe stata notificata nella procedura di realizzazione immobiliare per un importo ripreso dall’UEF nell’elenco oneri di fr. 4'778'741.75. La realizzazione ai pubblici incanti della particella n. __________ RFD di __________ avrebbe prodotto ad un ricavo di fr. 2'952'029.--, di cui fr. 2'932'392.90 computati sulla posizione del, che di conseguenza veniva ridotta a fr. 1'846'348.85. Il credito di fr. 4'529'727.10, menzionato nelle premesse della convenzione, corrispondebbe, aggiunti gli interessi, al credito di fr. 4'778'741.75 notificato nella procedura di realizzazione del pegno. Egli dunque non sarebbe debitore dell’intero credito indicato nella premessa della convenzione ma al massimo di fr. 1'003'244.55.

                               3.3.   Sennonché, al punto n. 1 della Convenzione del 6 agosto 2003 è espressamente indicato che il credito del procedente di complessivi fr. 4'529'727.10 si compone:

                                         -  di fr. 2'593'499.25 dalla relazione n. __________ intestata a AP 1, __________ e __________ (debitori solidali);

                                         -  di fr. 1'003'244.55 dalla relazione n. __________ intestata a AP 1 e __________ (debitori solidali);

                                         -  di fr. 932'983.30 dalla relazione n. __________ intestata a __________, __________ e __________ (debitori solidali).

                                         Come correttamente accertato dal primo giudice, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al doc. B, alfine di incassare quanto dovutole riguardo alla relazione n. __________, la unica delle tre esistenti con i soli AP 1 e __________ quali debitori solidali, la banca ha avviato la procedura esecutiva n. __________ in via di realizzazione della particella n. __________ RFD di __________ (doc. 6): nell’ambito di tale procedura la banca, a fronte di un credito riconosciuto di fr. 4'778'741.75, ha ricevuto dalla vendita del pegno fr. 2'932'392.90 cosicché il 6 maggio 2002 l’UEF di __________ ha emesso a suo favore un AIP di fr. 1'846'348.85 (doc. 6 e G).

                                         La __________, rappresentata dall’__________, il 3 febbraio 1993 aveva prestato a favore del RA 1 una fideiussione semplice nell’ambito del finanziamento dell’immobile edificato sulla particella n. __________ RFD di __________ (doc. L). Per questo motivo, in possesso dell’AIP, la banca ha richiesto all’__________ di far fronte agli impegni assunti con l’emissione della fideiussione (doc. I). Il 18 luglio 2002, e quindi oltre un anno prima la stipula della convenzione di cui al doc. B, l’ __________ ha bonificato al procedente fr. 832'000.-- (doc. H). A seguito di questo pagamento, AP 1 e __________ dovevano al procedente, in riferimento però alla sola relazione bancaria n. __________ e non anche alle altre due relazioni esistenti e meglio precisate nella convenzione, un importo di poco superiore al milione di franchi. Tale circostanza è stata correttamente indicata dalle parti nell’accordo di cui al doc. B al punto n. 1. Le eccezioni sollevate da AP 1 risultano pertanto infondate e vanno respinte.

                                   5.   Ne consegue che, a conferma della decisione impugnata, l’appello 5 luglio 2005 di AP 1 viene respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:                1.    L’appello 5 luglio 2005 di AP 1, __________, è respinto.

                                     2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3’000.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, il quale rifonderà aRA 1 fr. 1’000.-di indennità.

                                     4.    Intimazione:

                                            - avv. RA 1, __________;

                                            - RA 1, __________, __________.

                                            Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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