Incarto n. 14.2005.43
Lugano 23 febbraio 2006 B/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanze 21 febbraio 2005 da
AO 1 rappr. dall¿ RA 3
contro
AP 1 AP 2 ambedue rappr. dall¿ RA 2
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ __________ del 10/13 maggio 2004;
sulle quali istanze il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 18 aprile 2005 ha così deciso:
¿1. L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta
ai precetti esecutivi n. __________ e __________ __________ è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.--, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.¿
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto
2 maggio 2005 postulano la reiezione dell¿istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 23 maggio 2005 la parte appellata si oppone al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n__________ e __________ __________ del 10/13 maggio 2004 AO 1 ha escusso AP 1 e AP 2 quali condebitori solidali per l¿incasso di fr. 274'495.59 oltre interessi al 6% dal 16 aprile 2004, indicando quale titolo di credito: ¿fr. 274'495.59 vaglia cambiario emesso in data 01.02.2000 da __________ (divenuta __________, ora sciolta d¿ufficio) all¿ordine AO 1, avallato dai signori, __________ e AP 2, scaduto il 15.04.2004 e rimasto impagato + spese.¿
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso dalla __________ il 1. febbraio 2000 per fr. 274'495.59 all¿ordine di AO 1, recante quale data di scadenza il 15 aprile 2004, avallato da AP 1, __________ e AP 2 (doc. A). La creditrice ha inoltre prodotto una lettera di accettazione/autorizzazione 1. febbraio 2000 (doc. C), sottoscritta dalla __________ e dagli escussi ¿Per avallo¿ del seguente tenore:
¿
__________ __________, 01.02.2000
__________ 6514 __________
Spettabile
AO 1
__________
__________
Egregi Signori,
con riferimento al credito di CHF 280'000.00 da voi concessoci come da contratto di credito del 6 febbraio 1995, vi alleghiamo a garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e sottoscritto per avallo dai signori AP 1 ed __________ ed AP 2, privo dell¿importo e della data di scadenza.
Con la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario indicando la somma dovuta alla Banca, fino ad un massimo di
CHF 340'000.00 (franchi svizzeri trecentoquarantamila 00/100)
e la data di scadenza, entro e non oltre il
6 febbraio 2005
dando sin d¿ora per accettate queste aggiunte.
Con i migliori saluti.
__________
¿¿¿¿¿¿¿¿
Per avallo:
AP 1 __________ AP 2
(firma) (firma) (firma)
¿¿¿¿¿.. ¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿.. ¿
Sono pure stati prodotti due avvisi di scadenza 31 marzo 2004, inviati da AO 1 agli escussi (doc. D), tre estratti conto e un avviso di accredito (doc. E).
C. All¿udienza di contraddittorio i convenuti hanno osservato che con lo scritto 20 gennaio 2000 (doc. 1) AO 1 ha prorogato, a favore della __________, la durata di una linea di credito precedentemente concessale. A questo scopo la __________ il 1. febbraio 2000 ha emesso un nuovo vaglia cambiario di fr. 274'495.53 (doc. A), avallato da loro oltre che da __________. Quando l¿effetto cambiario è stato emesso era, per volontà concorde delle parti, privo unicamente dell¿indicazione della data di scadenza, ma non della data di emissione, per cui va considerato pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 CO. Secondo la parte convenuta, la data di emissione era intesa da entrambe le parti come data di scadenza, ossia data da cui iniziava a decorrere il termine triennale di prescrizione di cui all¿art. 1069 CO. Tant¿è che nella lettera 20 gennaio 2000 (doc. 1) AO 1 ha evidenziato, in relazione al precedente vaglia cambiario, che lo stesso giungeva a scadenza il 6 febbraio 2000, ossia esattamente tre anni dopo la data di emissione figurante sul titolo stesso. La banca istante ha perciò sempre ritenuto la scadenza triennale dei vaglia cambiari a decorrere dalle rispettive date di emissione. Secondo gli escussi, se così non fosse, non si potrebbe comprendere perché la banca abbia emesso un nuovo vaglia cambiario in relazione alla linea di credito in oggetto, allorquando il precedente pagherò non era mai stato posto in circolazione. L¿effetto cambiario sarebbe quindi prescritto dal 1. febbraio 2003. I convenuti hanno poi asserito che la lettera di concessione/aumento e proroga della linea di credito non può costituire valido riconoscimento di debito. La banca deve infatti provare se, e in che misura, la linea di credito è stata effettivamente utilizzata e deve produrre l¿impegno scritto assunto dal debitore principale a rimborsare il mutuo di cui ha beneficiato. Infine gli escussi hanno osservato che l¿avallante può opporre alla banca detentrice del vaglia cambiario tutte le eccezioni derivanti dal rapporto giuridico di fondo: determinante sarebbe infatti la sostanza del rapporto e non la forma cartolare chiamata ad assolvere esclusivamente funzioni di garanzia. La somma indicata sul vaglia cambiario non può venire considerata quale montante effettivo del debito. Essa è semplicemente corrispondente al limite massimo della linea di credito. Spetterebbe inoltre alla banca istante dimostrare che quella linea di credito è stata effettivamente utilizzata e in che misura. Senza quest¿ultima prova il semplice ammontare massimo della linea di credito, seppure indicato su un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di un chiaro, preciso e determinato debito effettivo.
Con la replica la parte istante ha ribadito la validità del vaglia cambiario in esame sul quale è menzionato precisamente l¿importo posto in esecuzione. Essa ha osservato che l¿obbligo dell¿avallante è indipendente dalla validità materiale dell¿impegno assunto dall¿emittente del vaglia cambiario, per cui le sole eccezioni che possono essere sollevate sono quelle previste dall¿art. 1007 CO. L¿escutente ha poi contestato la prescrizione del titolo cambiario fatto valere dagli escussi, rilevando che la scadenza dell¿effetto cambiario in oggetto è stata fissata per il 15 aprile 2004. L¿importo del vaglia cambiario corrisponde inoltre allo scoperto in conto della __________ desumibile dagli estratti conto e dall¿avviso di accredito prodotti (doc. E).
Duplicando gli escussi si sono riconfermati nelle loro eccezioni di risposta.
D. Con sentenza 18 aprile 2005 il Segretario assessore della __________ ha accolto l¿istanza rilevando che secondo giurisprudenza e dottrina è ammessa l¿emissione di un vaglia cambiario senza indicazione della scadenza, con facoltà per il creditore di completare successivamente il vaglia in tale punto. La perenzione ai sensi dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica nei confronti dell¿emittente di un vaglia cambiario e pertanto nemmeno nei confronti dell¿avallante dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 e 1098 cpv. 1 CO). Il primo giudice ha pertanto osservato che il vaglia cambiario può essere fatto valere contro il debitore principale ed i suoi avallanti fintanto che il termine di prescrizione di 3 anni dell¿art. 1069 cpv. 1 CO (per rinvio dell¿art. 1098 cpv. 1 CO) non sia scaduto. Nel caso di effetti cambiari in bianco la prescrizione decorre dalla data di scadenza indicata dal creditore. Nel caso concreto i diritti dell¿escutente contro gli escussi non sono prescritti, ritenuto che il vaglia cambiario è scaduto il 15 aprile 2004, come si evince dalla data indicata sul vaglia doc. A. In merito alla contestata identità fra il credito indicato sul PE e quello sui documenti prodotti è stato osservato che il PE menziona chiaramente quale causale il vaglia cambiario, circostanza tra l¿altro esplicitamente ammessa dagli escussi e che tra i documenti prodotti figura appunto l¿effetto cambiario (doc. A), documento che costituisce valido titolo di rigetto per l¿importo posto in esecuzione.
E. Contro la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati gli escussi ribadendo l¿eccezione di prescrizione del titolo cambiario in oggetto. Essi sostengono inoltre che se, in aggiunta al termine triennale di prescrizione, si volesse conteggiare anche l¿anno entro il quale può essere presentato per il pagamento un vaglia cambiario a vista (art. 992 cpv. 2, 1024, 1097 e 1098 CO), prolungando così di fatto a quattro anni la prescrizione, nel caso in esame la prescrizione sarebbe intervenuta il 1. febbraio 2004.
Per il resto gli appellanti si sono riconfermati nelle loro allegazioni di sede pretorile.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ripropone le sue argomentazioni di prima sede. Produce una lettera di AO 1 alla __________ datata 20 gennaio 2000, una precedente convenzione di completazione 6 febbraio 1995 così come la fotocopia di un vaglia cambiario emesso il 6 febbraio 1995.
Considerato
In diritto: 1. Secondo l¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni.
Lo scritto 20 gennaio 2000, inviato dalla AO 1 alla __________, prodotto dalla parte appellata con le sue osservazioni, risulta già agli atti, essendo stato inoltrato in prima sede dagli appellanti quale doc. 1. La convenzione 6 febbraio 1995, sottoscritta dagli escussi ed indirizzata alla AO 1 così come la fotocopia del vaglia cambiario datato 6 febbraio 1995, pure prodotti dalla parte appellata con le osservazioni, vanno invece estromessi dall¿incarto in quanto irricevibili in sede di appello ai sensi dell¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
2. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF).
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell¿escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell¿opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nella procedura esecutiva ordinaria ¿ non cambiaria ¿ un vaglia cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente, anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti dell¿avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO; cfr. CEF 6 giugno 2003 [14.2002.110]; 13 novembre 2002 [14.2002.62], cons. 2a; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 152 ad art. 82 LEF, con rif.).
3. Secondo gli appellanti il vaglia cambiario (doc. A), privo dell¿indicazione della data di scadenza, è pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 cpv. 2 CO. La data di emissione 1. febbraio 2000 va intesa quale data di scadenza, per cui da questo giorno ha iniziato a decorrere il termine triennale di prescrizione. L¿effetto cambiario, secondo gli escussi, è quindi prescritto dal 1. febbraio 2003.
In sede di appello gli escussi hanno inoltre osservato che, tenendo conto dell¿anno previsto per la presentazione di un vaglia cambiario pagabile a vista, la prescrizione è subentrata almeno dal 1. febbraio 2004. Questa eccezione addotta la prima volta in sede di appello è irricevibile ai sensi del summenzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
La perenzione dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica ai diritti cambiari verso l¿accettante di una cambiale né, per analogia, a quelli dell¿emittente di un vaglia cambiario (art. 1099 cpv. 1 CO; Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 5 ad § 14 p. 206), e quindi nemmeno ai diritti nei confronti dell¿avallante dell¿accettante, rispettivamente dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 1 CO).
Diversamente che nel caso di un vaglia cambiario incompleto, nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l¿emittente tralascia intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO, applicabile pure al vaglia cambiario per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 2 CO). L¿emittente autorizza colui al quale o all¿ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in bianco. La portata dell¿autorizzazione a completare viene stabilita tramite un accordo tra l¿emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 7 n.41 e 42 p. 130 s.)
L¿effetto cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Siccome la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di effetto cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la banca può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l¿importo non viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. L¿effetto cambiario di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto di base) del beneficiario contro l¿emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non può far valere alcun diritto derivante dall¿effetto cambiario. Quest¿ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Se l¿emittente adempie i suoi obblighi, allora egli ha diritto alla consegna dell¿effetto cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore: il debitore non deve consegnare né denaro, né altri valori patrimoniali; la sua firma sul titolo cambiario è sufficiente. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un¿ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un¿esecuzione rapida e priva di difficoltà (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit. §16 n. 30-33 p. 218 s.).
4. Nel caso concreto, dallo scritto 20 gennaio 2000 di AO 1 (doc. 1) si evince che, nell¿ambito di un credito in conto corrente concesso dalla predetta banca alla __________, quest¿ultima ha emesso all¿ordine di AO 1 un vaglia cambiario di garanzia in bianco che sarebbe giunto a scadenza il 6 febbraio 2000. AO 1 ha pertanto inviato un nuovo effetto cambiario alla __________ da sottoscrivere e far avallare da AP 1, __________ e AP 2, unitamente alla relativa autorizzazione di completamento da firmare sia dall¿emittente che dagli avallanti.
A fondamento della sua istanza AO 1 ha prodotto sia il nuovo
vaglia cambiario, emesso il 1. febbraio 2000, dalla __________ (doc. A) sia la citata autorizzazione di completamento, pure datata 1. febbraio 2000 (doc. C), debitamente firmati sia dalla __________ che dai tre summenzionati avallanti. Dal tenore dell¿autorizzazione di completamento doc. C si evince (cfr. narrativa fattuale sub B) che AO 1 è stata autorizzata, in relazione ad un credito di fr. 280'000.--, concesso alla __________ il 6 febbraio 1995, a completare il vaglia cambiario, emesso privo dell¿importo e della data di scadenza, indicando la somma dovuta alla banca per un importo massimo di fr. 340'000.-- e la data di scadenza entro e non oltre il 6 febbraio 2005. Da questa autorizzazione e dallo scritto 20 gennaio 2000 (doc. 1) emerge chiaramente che il vaglia cambiario è stato emesso, quale garanzia, in sostituzione di un precedente effetto cambiario, sottoscritto nell¿ambito della concessione di un credito in conto corrente avvenuta il 6 febbraio 1995. Ne discende che il vaglia cambiario in esame non è pagabile a vista ai sensi dell¿art. 1097 cpv. 2 CO, per cui, come preteso dagli appellanti, la data di emissione coinciderebbe con la data di scadenza, bensì si tratta di un vaglia cambiario di garanzia in bianco. Verosimilmente nemmeno il precedente effetto cambiario è stato emesso a vista, ma contemporaneamente con la concessione del credito in conto corrente avvenuta il 6 febbraio 1995 e scadente, come quest¿ultimo, il 6 febbraio 2000 (cfr. doc. 1).
Con avvisi di scadenza 31 marzo 2004 (doc. D) AO 1 ha chiesto agli escussi il pagamento di fr. 274'495.59 entro il 15 aprile 2004. In seguito la banca creditrice ha completato il vaglia cambiario, nel rispetto dei limiti massimi posti dall¿autorizzazione, con l¿importo di 274'495.59 (il limite massimo era fissato a fr. 340'000.--) e la data di scadenza per il 15 aprile 2004 (la data di scadenza non poteva essere fissata oltre il 6 febbraio 2005). Ritenuto che AO 1 vi ha inserito quale data di scadenza il 15 aprile 2004, la prescrizione di 3 anni prevista dall¿art. 1069 cpv. 1 CO (per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 1 CO) non è pertanto ancora intervenuta.
5. Gli appellanti sostengono che la banca creditrice non ha dimostrato che la linea di credito concessa loro è stata effettivamente utilizzata e in che misura, per cui, senza tale prova, il semplice ammontare massimo della linea di credito, seppure ripreso in un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di un chiaro, preciso e determinato debito effettivo.
Orbene, l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l¿avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l¿obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (art. 1022 cpv. 1 e 2 CO per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 3 CO).
Al contrario della fideiussione del diritto civile, l¿avallo non dipende dalla validità materiale dell¿obbligazione dell¿emittente principale. Il diritto cambiario è infatti retto dal principio fondamentale dell¿autonomia: l¿obbligazione cambiaria è indipendente dalle altre obbligazioni che uno stesso effetto contiene, per cui l¿eventuale nullità dell¿una non intacca la validità dell¿altra. L¿avallante si impegna autonomamente. Pertanto gli spettano (come ad ogni obbligato del diritto cambiario) solo le eccezioni previste dall¿art. 1007 CO.
Secondo l¿art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore. Di conseguenza l¿avallo degli escussi rimane valido di fronte a qualsiasi specie di nullità dell¿obbligazione garantita che non sia dovuta a un vizio di forma (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 12 n. 11 p. 193; Rep 1977 p. 123 e rif. ivi).
Nel caso in esame gli escussi non hanno fatto valere alcun vizio formale ai sensi dell¿art. 1007 CO, per cui il vaglia costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell¿opposizione ai sensi dell¿art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti degli avallanti AP 1 e AP 2. Costituendo il vaglia cambiario (doc. A), indicato quale titolo di credito sia sui PE che sulle istanze, il titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni su cui si fonda questa procedura, la questione della mancanza di identità tra il documento indicato sui PE ed eventuali ulteriori documenti prodotti, sollevata dagli escussi, non si pone.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
6. L¿appello 2 maggio 2005 va pertanto respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, 1000, 1022, 1098 CO e 82 LEF
pronuncia:
1. L¿appello 2 maggio 2005 di AP 1, __________ e di AP 2, __________, è respinto.
1.1. La tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dagli appellanti, resta a loro carico. Essi rifonderanno a AO 1 fr. 3¿000.-- a titolo di indennità.
2. Intimazione:
- Avv. RA 2, __________ - Avv. RA 3, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
Il presidente La segretaria