Incarto n. 14.2005.134
Lugano 16 maggio 2006 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 giugno 2005 da
AP 1 rappr. dallo RA 2
contro
AO 1 rappr. da RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/16 giugno 2005 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________, con sentenza 9 novembre 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 280.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 14 novembre 2005 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che l’appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/16 giugno 2005 in via di realizzazione di un pegno manuale dell'__________ AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 165’000.-oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2005, indicando quale titolo di credito: "indennità per occupazione illecita per sei mensilità dal gennaio a giugno 2005”. Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. Nell’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato che con contratto di locazione del 13 ottobre 1994 (doc. C) essa ha locato aAO 1 una serie di ampi vani nello stabile ubicato sulla part. n. __________ RFD di __________ affinché quest’ultima vi realizzasse un locale notturno. Tale contratto sarebbe stato modificato il 30 luglio 1998 (doc. D) e il 6 aprile 2000 (doc. E), fuori discussione la sua durata, prevista fino al 30 novembre 2009.
La debitrice da aprile 2004 non avrebbe versato alcuna indennità per l’occupazione dell’immobile e per le spese accessorie. Per i nove mesi di occupazione da aprile a dicembre 2004, la procedente avrebbe già ottenuto il rigetto dell’opposizione al relativo precetto esecutivo. Con l’istanza che ci occupa AP 1 postula il rigetto dell’opposizione per fr. 165'000.--, corrispondenti a 6 mesi “di occupazione illecita” da gennaio a giugno 2005. Questo perché con sentenza 7 settembre 2004 (doc. F), confermata il 1. aprile 2005 dal Tribunale d’appello (doc. L), il Pretore avrebbe decretato lo sfratto della convenuta e quest’ultima, malgrado ciò, avrebbe continuato ad occupare l’oggetto della locazione.
C. All’udienza di contraddittorio si è presentata unicamente la procedente che ha confermato la propria istanza.
D. Con sentenza 9 novembre 2005 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha respinto l’istanza, perché le parti non risulterebbero più essere legate da alcun contratto di locazione.
A mente del giudice di prime cure, dopo la data per la quale è stato disdetto il contratto di locazione, il creditore non può più ottenere il rigetto dell’opposizione sulla base di quell'accordo, anche se il conduttore non ha liberato i locali. Di conseguenza l’istante non potrebbe invocare quali titoli di rigetto i doc. C, D e E, atteso che il rapporto di locazione sarebbe stato disdetto il 13 giugno 2001 per il 31 luglio 2001 (doc. F e L).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 sostenendo che l’escussa avrebbe contestato la disdetta, ricorrendo sia contro la decisione del Pretore che contro la decisione del Tribunale di appello. AO 1 ancora oggi continuerebbe ad occupare i locali di AP 1 senza versare alcunché e traendo beneficio dal fatto che il Tribunale federale non avrebbe ancora emanato la propria decisione. A mente dell’appellante fino a che non vi sarà una sentenza cresciuta in giudicato, il contratto di locazione esistente sarebbe vincolante per le parti e, unitamente, alle successive integrazioni, costituirebbe valido titolo per il rigetto dell’opposizione.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Cometta, in Rep 1989, 331).
2. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie (Cometta, op. cit., pag. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
3. Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 82). Quando il contratto di locazione è stato validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell’opposizione per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha riconsegnato l’oggetto in precedenza locato (Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 362 s.).
4. Nel caso di specie con il contratto di locazione del 13 ottobre 1994 (doc. C)AP 1 ha locato a AO 1 vari locali ad uso commerciale nello stabile ubicato sulla part. n. __________ RFD di __________ per fr. 500’000.-- annui. Con la convenzione del 30 luglio 1998 (doc. D), le parti hanno ridotto per il periodo dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il canone di locazione a fr. 27'500.-- mensili oltre a fr. 15’000.-- trimestrali a titolo di acconto per le spese accessorie. In data 6 aprile 2000 (doc. E) dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ esse si sono accordate per un canone di locazione di fr. 27'500.- mensili a decorrere dal 1. gennaio 2000, le spese accessorie venendo addebitate secondo conteggio annuale.
Dalla sentenza 7 settembre 2004 del Pretore __________ (doc. F), confermata il 1. aprile 2005 dalla
Seconda camera civile del Tribunale di appello (doc. L), emerge
che il 13 giugno 2001 AP 1 ha validamente disdetto il
contratto di locazione per il 31 luglio 2001. Pertanto, ponendo in
esecuzione pretese sorte tra gennaio e giugno 2005, dovute alla
mancata riconsegna dell’oggetto locato in precedenza e nate
quindi dopo la decadenza del contratto, il contratto di locazione
del 13 ottobre 1994 (doc. C), la convenzione del 30 luglio 1998
(doc. D) e l’accordo 6 aprile 2000 (doc. E), non costituiscono più
validi titoli di rigetto dell’opposizione.
E' vero che la disdetta è contestata (ed è tuttora sub iudice), ma non va dimenticato che una disdetta espressa in modo formalmente corretto dev'essere considerata anzitutto valida nella sua funzione di dichiarazione costitutiva della fine del contratto, e ciò fino a che non sia provato davanti al giudice che esiste una fattispecie tale da determinare l'invalidità di quell'atto (Schweizerisches Mietrecht, Komm. SVIT, 1991, Art. 271 CO, N. 9). In concreto, basta osservare che -per quanto risulta dalle sentenze di merito prodotte- in quell'azione promossa dalla conduttrice, la validità formale della disdetta non è stata messa in dubbio.
5. L'appello 14 novembre 2005 di AP 1 è così respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 14 novembre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
studio legale RA 2, __________;
- avv. RA 1, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario