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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2005 14.2005.100

11. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·618 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Pagamento del debito prima della pronuncia del fallimento.

Volltext

Incarto n. 14.2005.100

Lugano 11 novembre 2005 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 10 agosto 2005 presentata da

AO 1  

contro

AP 1  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso:

"1.        È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da martedì 4 ottobre 2005 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 6 ottobre 2005 da AP 1 che ne ha postulato l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale del 7 ottobre 2005 con il quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con istanza 10 agosto 2005 AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 5'649.20 oltre accessori.

                                           B.   All’udienza di discussione tenutasi il 28 settembre 2005 nessuna delle parti è comparsa.

                                           C.   Il 4 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 4 ottobre 2005 alle ore 14.00.

                                           D.   Con atto di appello 6 ottobre 2005 AP 1 ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in data 3 ottobre 2005, ossia prima della pronuncia del fallimento. A sostegno della propria argomentazione l’appellante ha prodotto la dichiarazione 5 ottobre 2005 della AO 1, dalla quale emerge che egli in data 3 ottobre 2005 ha pagato fr. 6'316.20 e che quindi la procedente ritira la domanda di fallimento.

Considerato

in diritto:

                                           1.    Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                                  Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                           2.    L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il 3 ottobre 2005, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio AP 1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato prima della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va annullato in virtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

                                           3.    L'appello 6 ottobre 2005 di AP 1, __________, va quindi accolto.

                                                  La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                                  Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                           I.     L'appello 6 ottobre 2005 di AP 1, __________, è accolto.

                                                  "1.   La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2005 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________, inc. FA.2005.__________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

                                                  2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico diAP 1, __________.

                                                  3.    Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico diAP 1."

                                           II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                           III.   Intimazione a:  - AP 1, __________;

                                                                            - AO 1, __________;

                                                                            - Ufficio esecuzione di __________;

                                                                            - Ufficio dei fallimenti __________;

                                                                            - Ufficio dei registri di __________.

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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