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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2004 14.2004.99

2. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·288 Wörter·~1 min·4

Zusammenfassung

stralcio per avvenuto ritiro dell'appellazione

Volltext

Incarto n. 14.2004.99

Lugano 2 novembre 2004 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 12 luglio 2004 presentata da

AO1   

contro

AP1  rappr. da  RA1  

sulla quale istanza __________, con sentenza 17 settembre 2004 ha così deciso:

"1.        È pronunciato il fallimento di AP1, __________, a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 20 settembre 2004 da AP1, che ne ha postulato l'annullamento;

considerato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamata l’ordinanza presidenziale del 21 settembre 2004 con la quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

preso atto che con scritto 28 ottobre 2004 l’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione;

considerato che AO1 non ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto non vi è la necessità di assegnarle un’indennità ex art. 62 OTLEF;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio sulle spese (DTF 113 III 110 cons. 3a);

decreta:                         

                                          1.   L’appello 20 settembre 2004 di AP1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                     1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP1, a far tempo da

                                              giovedì 4 novembre 2004 alle ore 10.00.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 75.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 45.--, verrà trasmessa all’UF di __________. Non si assegnano indennità.

                                          3.   Intimazione a:

                                               -    RA1;

                                               -    AO1.

__________

                                              -    __________ __________.

                                               Comunicazione alla __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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