Incarto n. 14.2004.90
Lugano 6 dicembre 2004 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 dicembre 2002 da
AP 1 patrocinata da PA 1
nell’ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ e n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, fatti spiccare contro di lei da
__________, __________
istanza interessante pure
AO 1 patrocinata da PA 2
quale cessionaria dei crediti dedotti in esecuzione;
e
__________, __________ patrocinata dall’avv. __________, __________
quale precedente cessionaria dei crediti dedotti in esecuzione;
tendente ad ottenere di essere ammessa all’opposizione tardiva per cambiamento del creditore ex art. 77 LEF;
sulla quale istanza __________ con sentenza 19 luglio 2004 ha così deciso:
"1. Le opposizioni tardive interposte il 2 dicembre 2002 da __________ AP 1 nelle esecuzioni n. __________ del 17 aprile 1999 e n.__________ del 14 aprile 1999 non sono ammesse.
2 La tassa di giustizia in fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a ciascuna parte convenuta fr. 4’000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’istante che con atto 5/6 agosto 2004 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
preso atto che le parti appellate, con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse e indennità;
richiamato il decreto vicepresidenziale 12 agosto 2004 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 15/17 aprile 1999 dell’Ufficio di esecuzione __________, __________ (in seguito: __________), rappresentata dall’avv. __________ PA 2, __________, procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 686'279.45 oltre accessori;
che con un secondo precetto esecutivo di stessa data, il PE n. __________ a convalida del sequestro n. __________ dell’8 aprile 1999, __________, sempre rappresentata dall’avv. __________ PA 2, procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 6’805'700.30 oltre accessori;
che le opposizioni interposte dall’escussa ad entrambi i precetti esecutivi sono state rigettate in via provvisoria con sentenze 1. giugno 1999 __________;
che nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________, il 10 giugno 1999 l’UE __________ ha pignorato i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella successione indivisa relitta del padre;
che con avviso d’incanto ____________________ 2002, l’UE __________ ha stabilito per il __________ 2002 l’incanto di quanto pignorato;
che con scritto 19 agosto 2002 l’avv. __________ PA 2o ha comunicato all’escussa che AO 1, a seguito di avvenuta cessione di credito, è ora la nuova creditrice di entrambi gli importi in esecuzione;
che facendo seguito a tale comunicazione, con istanza 30 agosto 2002 l’escussa ha presentato alla Pretura __________ contro __________ opposizione tardiva ex art. 77 LEF ai PE n. __________ e n. __________ per cambiamento del creditore;
che con sentenza 2 dicembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha respinto l’istanza in ordine per carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenuto che “nel caso concreto l’azione non è stata proposta contro il nuovo creditore, ovvero la AO 1, bensì unicamente contro il __________”;
che la sentenza non è stata oggetto di impugnazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;
che con ulteriore scritto 19 novembre 2002 l’avv. __________ PA 2 ha comunicato all’UE __________ che AO 1, a seguito di avvenute cessioni di credito, è ora la nuova creditrice degli importi dedotti in esecuzione con i noti PE;
che con provvedimento 21 novembre 2002 l’UE __________ ha comunicato all’escussa che nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ a seguito di cessione al “posto del creditore __________, __________, è subentrato quale nuovo creditore AO 1 __________”;
che con istanza 2 dicembre 2002 __________ AP 1 ha presentato alla Pretura __________ contro la nuova creditrice notificatasi, ossia la AO 1, e contro la precedente cessionaria dei crediti di __________, la __________ (in seguito: __________), una nuova istanza di opposizione tardiva per cambiamento del creditore;
che con sentenza 19 luglio 2004 __________ ha respinto l’istanza rilevando, tra l’altro che l’opposizione tardiva nei confronti della cessione da __________ a AO 1 sarebbe stata presentata ben oltre i 10 giorni dalla conoscenza del cambiamento di creditore;
che con atto d’appello 5/6 agosto 2004 __________ AP 1 ha postulato l’accoglimento dell'istanza e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 le parti appellate hanno postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito;
che se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento (art. 77 cpv. 1 LEF);
che l’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 2 LEF);
che, nell’ipotesi a lei più favorevole, __________ AP 1 è venuta a conoscenza dell’avvenuta cessione a AO 1 dei crediti in esecuzione al più tardi il 19 agosto 2002, quando l’avv. __________ PA 2 le ha comunicato che questa società era la nuova creditrice;
che il 2 dicembre 2002 - data della seconda opposizione - il termine di dieci giorni stabilito all’art. 77 cpv. 2 LEF era ampiamente trascorso;
che pertanto l’atto d’appello - inteso a impugnare la decisione di quell’istanza – dev’essere respinto;
che con l’allegato dall’appello __________ AP 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che l’assistenza giudiziaria - così come regolata nella Lag - è concessa alle condizioni cumulative seguenti:
- il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
- la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
che nel caso di specie l’istanza di opposizione tardiva presentata dall’escussa non presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole, ritenuto che la stessa era, per i motivi sopra addotti, ampiamente tardiva;
che per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ AP 1 deve essere respinta;
che la tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 77 LEF; 1, 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.L'appello 5/6 agosto 2004 di __________ AP 1, __________, è respinto.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di __________ AP 1 è respinta.
3. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e a __________ fr. 2’500.-- ciascuna a titolo di indennità.
4. Intimazione a:
- avv. __________ PA 1, __________;
- avv. __________ __________ __________;
- avv. __________ PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario