Incarto n. 14.2004.72
Lugano 14 luglio 2004/B/sp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, ff di presidente Giani e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 aprile 2004 presentata da
APPO1
contro
APPE1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 giugno 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________APPE1, __________, a far tempo da venerdì 18 giugno 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto
2 luglio 2004 ne postula l'annullamento;
che con lettera 14 luglio 2004 la parte appellata ha comunicato l'intervenuto pagamento a saldo delle proprie spettanze;
preso atto che con ordinanza presidenziale 8 luglio 2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 300.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 2 giugno 2004 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 18 giugno 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da venerdì 18 giugno 2004 alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo di avere saldato il suo debito nei confronti della controparte e producendo una ricevuta postale
25 giugno 2004 relativa al versamento all'UE di Lugano di fr. 513.50 a saldo dell'esecuzione promossa dalla APPO1 (doc. I). In merito alla sua solvibilità l'appellante ha prodotto un estratto delle sue esecuzioni 21 giugno 2004, da cui risultano 18 esecuzioni. In merito a queste esecuzioni il debitore ha prodotto due scritti 1° luglio 2004 dei relativi creditori indirizzati all'UE di Lugano chiedenti l'annullamento delle esecuzioni n. __________ risp. __________ (doc. C e D) e 16 ricevute datate 30 giugno 2004 dell'UE di Lugano concernenti il saldo delle rimanenti esecuzioni (doc. da EaHe da L a Z).
considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta postale 25 giugno 2004 all'UE di Lugano (doc. I) si evince che l'appellante con il versamento di fr. 513.50 ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che con le richieste di annullamento delle esecuzioni n. ____________________ inviate dalle rispettive creditrici all'UE di Lugano (doc. C e D) ed il saldo delle ulteriori 16 esecuzioni (doc. da EaHe da L a Z) risultanti dall'estratto 21 giugno 2004 dell'UE di Lugano nei confronti dell'appellante non vi sono più procedure esecutive pendenti. Ciò dimostra che l'appellante non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di __________ APPE1 può essere annullato.
3. L'appello 2 luglio 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 2 luglio 2004 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 18 giugno 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.965, nei confronti di __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________APPE1.
III. Intimazione a:
– RAPP1, __________;
– APPO1, __________;
– Ufficio __________ – Ufficio esecuzione di Lugano;
– Ufficio dei registri di Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente ff La segretaria
rzi implicati
Implicati