Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2004 14.2004.69

15. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·687 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

fallimento. Fatti nuovi avvenuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (pseudonova)

Volltext

Incarto n. 14.2004.69

Lugano 15 settembre 2004 B/sc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 aprile 2004 presentata da

RAPP1 rappr. da RAPP1  

contro

APPE1  

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 maggio 2004 ha così deciso:

"1.        È pronunciato il fallimento diAPPE1, __________, a far tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla APPE1 che con atto

11 giugno 2004 ne ha postulato l'annullamento;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 21/22 giugno 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

preso atto delle osservazioni 14 luglio 1004 della parte appellata;

ritenuto

In fatto                            

                                          A.   Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento della APPE1 per fr. 843.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                          B.   All'udienza di contraddittorio del 19 maggio 2004 l'escussa si è opposta all'istanza di fallimento sostenendo che l'autovettura per l'assicurazione della quale l'istante procede in via esecutiva è stata venduta.

                                          C.   Con sentenza 28 maggio 2004 la Segretaria assessore della Pretura del Disretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della APPE1 far tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.

                                          D.   Con atto d'appello 11 giugno 2004 la APPE1 ha dichiarato di avere saldato il debito in oggetto, producendo le copie di due ricevute postali 17 marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 relative al versamento all'istante di fr. 430.-- risp. fr. 476.-- (doc. A e B).

                                          F.    Con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che l'appellante ha sottoscritto un contratto d'assicurazione per una Mercedes S 420, targata TI 145 525, per il periodo dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2007. Il premio dovuto è stato calcolato dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2002. La creditrice ha in seguito comunicato il saldo della sua pretesa.

Considerato

In diritto                       

                                       1.a)   Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          b)   L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la APPE1 ha prodotto le copie di due ricevute postali datate 17 marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 (doc. A e B) relative al pagamento alla parte appellata di fr. 430.-- rispettivamente fr. 476.--. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione precedente alla dichiarazione di fallimento, fatto peraltro confermato dalla creditrice. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 

                                          2.    L'appello 11 giugno 2004 della APPE1 va pertanto accolto.

                                                 La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                                 Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                                 Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:                    

                                          I.     L'appello 11 giugno 2004 dellaAPPE1APPE1 __________, è accolto.

                                                 "1. La dichiarazione di fallimento 28 maggio 2004 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, inc. EF.2004.923 nei confronti dellaAPPE1, __________, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico dellaAPPE1.

                                                 3.  Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dellaAPPE1."

                                          II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.      Intimazione:

            -APPE1, __________o

            -____________________ __________

            -                          Ufficio esecuzione di Lugano

            -                          Ufficio fallimenti di Lugano

            -                          Ufficio dei registri di Lugano

       Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

14.2004.69 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2004 14.2004.69 — Swissrulings