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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2004 14.2004.32

29. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,693 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

rigetto provvisorio. rappresentanza. mancanza d'identità

Volltext

Incarto n. 14.2004.32

Lugano 29 settembre 2004 B/sc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

12 gennaio 2004 presentata da

AO1 rappr. dall’ RA2  

contro

1. AP1 2. AP2    ambedue rappr. dall’ RA1 Bellinzona  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ rispettivamente n. __________del 13/15 maggio 2003 dell'__________ __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della __________ con sentenza

5 marzo 2004 ha così deciso:

"1.   Sono rigettate in via provvisoria per la somma di fr. 85'000.-- oltre interessi al 5% dall'8 novembre 2002 le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. ____________________, notificati il 5 maggio 2002 (recte: 15 maggio 2003).

 2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 220.-- da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 850.-- per ripetibili."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto

18 marzo 2004 postulano la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili

di fr. 800.--;

con osservazioni 27 aprile 2004 la parte appellata si è opposta al gravame,

protestate spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:                           A.   Con PE n. __________rispettivamente n. __________del 13/15 maggio 2003 dell'__________ __________ la AO1 ha escusso __________ AP2 e __________AP1, quali condebitori solidali per l'incasso di fr. 85'000.-- oltre interessi al 5% dall'8 novembre 2002, indicando quale titolo di credito: "Fattura AO1 del 05.11.2002 - Riconoscimento di debito del 05.11.2002".

                                                 Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.   Con riferimento alla fattispecie concreta, __________ ha conferito mandato a __________ AP1 e __________ AP2 di edificare un capannone industriale sulla part. __________ di sua proprietà. A questo scopo tra __________, in qualità di committente, rappresentato dagli studi __________, in qualità di impresa generale, e la AO1 è stato stipulato il 13 febbraio 2002 un contratto d'appalto, limitato alle opere da capomastro (doc. B). La mercede prevista è stata fissata in fr. 315'000.--, di cui sono stati pagati acconti per fr. 280'000.--. Sulla base del plico doc. C, datato 5 novembre 2002, che riporta un importo complessivo per opere aggiuntive eseguite di fr. 62'125.85 e di un conteggio, pure datato 5 novembre 2002, per opere non eseguite (doc. D) ammontanti a fr. 14'205.--, le parti hanno redatto il doc. E, con cui è stato determinato un conguaglio da pagare di fr. 85'000.--, per il quale la procedente ha emesso il 5 novembre 2002 la fattura doc. F.

                                          C.   All'udienza di contraddittorio gli escussi hanno eccepito sia la carente completazione dell'opera che la sua esecuzione difettosa.

                                          D.   Con sentenza 5 marzo 2004 il __________ ha accolto l'istanza, rigettando in via provvisoria per fr. 85'000.-- oltre interessi al 5% dall'8 novembre 2002 le opposizioni interposte ai PE n. __________rispettivamente n. ____________________. Il primo giudice ha ritenuto come resa verosimile l'eccezione sollevata dagli escussi di carente completazione dell'opera rispettivamente d'inadempimento contrattuale presentando l'opera dei difetti, per cui il contratto di appalto doc. B non è stato considerato valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. I conguagli doc. C/E e il bollettino doc. D, relativo alle opere previste, ma non eseguite, sottoscritti il 5 febbraio 2002 (recte: il 5 novembre 2002) da __________ AP1 sono invece stati ritenuti validi titoli di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF anche nei confronti di __________AP2, atteso che secondo il giudice di prime cure AP1 ha validamente rappresentato AP2 ai sensi dell'art. 32 CO, anche in assenza di una procura scritta di quest'ultimo, non essendo ciò contrario ai principi costituzionali.

                                          E.   Contro la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati gli escussi riconfermandosi in sostanza nelle loro argomentazioni di prima sede.

                                          F.    Con le sue osservazioni la parte appellata si è pure riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

In diritto:                         1.    __________ AP1 e __________ AP2 sono stati escussi quali debitori rispettivamente condebitori solidali con due esecuzioni diverse (doc. I/PE n. 461'738-01 e doc. I/PE n. 461'738-02) per lo stesso credito. Le procedure vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell'art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                       2.a)   In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                          b)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                                 Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99;  Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

                                          c)    Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                          d)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                                 Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Staehelin, op. cit. n. 51 ad art. 82 LEF).

                                          e)    Secondo l'art. 32 cpv. 1 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.

                                          3.    Nel caso di specie, nel contratto di appalto (doc. B), le parti vengono indicate come segue:

                                                 " Opere da capomastro

                                                 tra

__________

                                                                                                                in qualità di commitente

                                                 rappresentato dagli studi in qualità di impresa generale

__________

                                                 e

__________

                                                                                                                  in qualità di assuntore"

                                                 Quindi gli escussi, indicati quali "__________ fungevano da rappresentanti ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 CO, mentre il rappresentato __________ è committente delle opere da capomastro affidate allaAO1. Gli escussi hanno pertanto deliberato i lavori e si sono obbligati a pagare la mercede non in loro nome, bensì in nome di __________ __________, per cui il contratto doc. B non può essere ritenuto valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF nei loro confronti. Lo stesso vale per la ricapitolazione conguagli 31 agosto 2002 (plico doc. C), il conteggio 5 novembre 2002 delle opere non eseguite (doc. D) ed il conguaglio pure 5 novembre 2002 (doc. E), in cui viene riconosciuto un importo residuo di fr. 85'000.--, ritenuto che tutti questi documenti, recanti l'indicazione "__________" rispettivamente "__________" rientrano chiaramente nell'ambito del contratto di appalto doc. B. Questi documenti sono stati infatti sottoscritti da AP1 quale rappresentante di __________ e non in nome proprio rispettivamente in nome diAP2. Quanto detto vale pure per lo scritto 8 novembre 2002 (doc. G) inviato dagli escussi allaAO1, in cui pure viene fatto riferimento alle opere di capomastro eseguite nello stabile __________. D’altro canto dagli atti non risulta che gli appellanti si siano assunti il debito in oggetto. Nel caso di specie non è data pertanto l'identità fra i debitori (indicati nei precetti esecutivi e nell'istanza) con il debitore di cui ai documenti prodotti. Le istanze 12 gennaio 2004 della AO1 vanno pertanto respinte non risultando agli atti alcun riconoscimento di debito nei confronti degli escussi.

                                          4.    Gli appelli 18 marzo 2004 di __________ AP1 e di __________ AP2 vanno quindi accolti.

                                                 Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:                     1.    Le procedure dipendenti dall'appello 18 marzo 2004 di __________AP1, __________ e __________AP2, __________, sono congiunte.

                                          2.    L'appello 18 marzo 2004 di __________AP1, __________o, è accolto.

                                       2.1.   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 marzo 2004 (EF.2004.00016) del __________ a, sono così riformati:

                                                 "1. L'istanza 12 gennaio 2004 dellaAO1, __________, è respinta.

                                                 2.  La tassa di giustizia di fr. 220.--, da anticipare dall'istante, è posta per fr. 110.-- a carico dellaAO1, la quale rifonderà a __________ AP1 fr. 425.-- a titolo di indennità."

                                       2.2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, da anticipare dagli appellanti, è posta per fr. 165.-- a carico dellaAO1, la quale rifonderà a __________ AP1 Fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                          3.    L'appello 18 marzo 2004 di __________AP2, __________, è accolto.

                                       3.1.   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 marzo 2004 (EF.2004.00016) del __________ sono così riformati:

                                                 "1.   L'istanza 12 gennaio 2004 dellaAO1, __________ è respinta.

                                                  2.   La tassa di giustizia di fr. 220.--, da anticipare dall'istante, è posta per fr. 110.-- a carico dellaAO1, la quale rifonderà a __________ AP2fr. 425.-- a titolo di indennità."

                                       3.2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, da anticipare dagli appellanti, è posta per fr. 165.-- a carico dellaAO1, la quale rifonderà a __________ AP2 Fr. 400.-- a titolo di indennità.

4.        Intimazione: RA1, __________

                                                                        -    avv__________

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

  Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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