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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2004 14.2004.22

29. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·583 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2004.22

Lugano 29 aprile 2004/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 gennaio 2004 presentata da

AO1 rappr. dallRA2  

contro

AP1 rappr. dall' RA1 Lugano  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì

     23 febbraio 2004 alle ore 14.00."

 2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

1. marzo 2004 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 5 marzo 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con istanza 16 gennaio 2004 la __________ SA ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 26'590.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 l'escusso non è comparso.

                                  C.   Il 23 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 1. marzo 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo una dichiarazione della __________ 23 febbraio 2004 (doc. 2), in cui quest'ultima ha dichiarato di avere raggiunto il 22 febbraio 2004 un accordo con __________ e __________ in merito al debito ammontante a Fr. 26'590.-- oltre a spese e interessi e che l'importo concordato è stato interamente versato (doc. 2).

Considerato

In diritto:                   1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                    2.   L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento dell'esecuzione in oggetto n. __________effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                    3.   L'appello 1. marzo 2004 di __________ va quindi accolto.

                                          La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). 

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                     I.   L'appello 1. marzo 2004 di __________, è accolto.

                                          "1. La dichiarazione di fallimento 23 febbraio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.00062, nei confronti di __________, è annullata.

                                          2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                          3.   Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                    II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                  III.   Intimazione:

                                         - avv. __________;

                                         - __________ o;

                                         - Ufficio esecuzione di Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano;

                                         - Ufficio registri di Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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