Incarto n. 14.2004.21
Lugano 26 marzo 2004 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 5 gennaio 2004 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 24 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 24 febbraio 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
27 febbraio 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che con ordinanza presidenziale 5 marzo 2004 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente
fattispecie ex art. 25 LALEF;
ritenuto
In fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________, con istanza 5 gennaio 2004 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 580.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 nessuno è comparso.
C. Con decisione 24 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di __________ a far tempo dal 24 febbraio 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 27 febbraio 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere saldato lo stesso giorno il suo debito nei confronti della __________ e producendo la copia della relativa ricevuta (doc. _). __________ ha poi inoltrato altre due ricevute 18 febbraio 2004 dell'UE di __________ relative al pagamento di due ulteriori esecuzioni (doc. _).
Considerato
In diritto: 2.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta dell'UE di __________ 27 febbraio 2004 si evince che __________ ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________7, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità l'appellante non si è espresso. Egli ha prodotto unicamente due ricevute 18 febbraio 2004 dell'UE di __________ (doc. _) relative al saldo delle esecuzioni n. __________risp. n. __________promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS risp. dal Comune di __________. Dall'estratto 22 marzo 2004 dell'UE di __________ risulta che contro __________ sono pendenti 24 esecuzioni, la prima promossa il 25 febbraio 2002. Nelle esecuzioni n. __________promossa dalla __________ per fr. 14'609.60 risp. n. __________promossa dalla __________ per fr. 887.30 risp. n. __________promossa dalla __________ per fr. 820.-- il 24 dicembre 2003 risp. il 13 febbraio 2004 risp. il 2 marzo 2004 sono state emesse le comminatorie di fallimento, mentre nel 2004 per ulteriori 7 esecuzioni sono stati emessi gli avvisi di pignoramento.
Orbene l'elevato numero delle esecuzioni pendenti, di cui la prima risale al 2002, ed il fatto che parecchie siano già giunte all'emissione della comminatoria di fallimento risp. dell'avviso di pignoramento indicano che l'appellante non riesce a far fronte regolarmente ai suoi impegni, che egli non è in grado di pagare nemmeno importi modesti e che non si tratta di difficoltà passeggere, per cui può essere ritenuto che egli si trovi in uno stato d'illiquidità. Non avendo pertanto l'appellante fornito i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento dell'appellante va quindi confermato.
3. L'appello 27 febbraio 2004 di __________ va pertanto respinto.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
L'esito dell'appello permette di prescindere dalla notifica degli atti di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC).
Viste le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 27 febbraio 2004 di __________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da
mercoledì 31 marzo 2004 alle ore 10.00.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________ u;
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio fallimenti di __________;
- Ufficio dei registri di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Tzi implicati
Ati