Incarto n. 14.2004.115
Lugano 17 dicembre 2004 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 giugno 2004 da
AO 1 patr. da RA 1
contro
AP 1 patr. dall’ RA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 2/3 settembre 2003 dell’__________;
sulla quale istanza la __________ con sentenza 18 ottobre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifonde a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 ottobre 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 6 dicembre 2004, postulanti la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/3 settembre 2003 __________, AO 1 procede contro __________ per l’incasso di fr. 594'834.35 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Rimborso del prestito come da scrittura privata di riconoscimento del debito, oltre a quota di un mezzo (a carico del debitore) delle spese, elencate al conteggio del 19.08.2003, anticipate dal creditore. Interessi maturati sino al 31.05.2003”.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura privata denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D), mediante la quale l’escusso si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa scrittura privata l’escusso ha precisato che:
“come da accordo il ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________ in via __________ a __________, sarà utilizzato per il saldo del debito ipotecario c/o l’assicurazione __________ ammontante a fr. 5'500'000.--. Dopo il saldo del debito ipotecario, avrà assoluta priorità su qualsiasi altro pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui sopra di fr. 504'900.-- a mia sorella __________”.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha rilevato che il riconoscimento di debito di cui al doc. D sarebbe sottoposto, quanto all’esigibilità del credito, alle seguenti condizioni:
- che siano stati venduti degli appartamenti;
- che siano stati venduti i primi appartamenti;
- che si tratti degli appartamenti dello stabile __________ in via __________ a __________;
- che con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia stato rimborsato il debito ipotecario di fr. 5'500'000.-- presso l’assicurazione __________;
- che con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia possibile procedere al saldo del debito di fr. 504'900.-- di __________ AO 1 nei confronti di __________ AO 1.
A mente del convenuto i documenti prodotti non dimostrerebbero che le menzionate condizioni sono state tutte adempiute. Per questo motivo il credito in esecuzione non sarebbe esigibile.
D. Con sentenza 18 ottobre 2004 la __________ ha integralmente accolto l’istanza, rilevando che il riconoscimento di debito sarebbe incondizionato poiché “l’indicazione secondo cui il ricavato della vendita dei primi appartamenti dovrà in primo luogo essere utilizzato per estinguere il debito ipotecario, non costituisce una condizione per il riconoscimento del debito, ma bensì una modalità di estinzione del medesimo”.
E. Contro la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravato__________ AP 1 con atto 29 ottobre 2004. Delle argomentazioni sollevate con l’atto d’appello e delle osservazioni 6 dicembre 2004 della convenuta si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
2. La procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura privata denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D), mediante la quale l’escusso si è invero riconosciuto debitore nei confronti della procedente dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa scrittura privata l’escusso ha tuttavia precisato che, come da accordo, il ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________ in via __________ a __________, sarà utilizzato per estinguere il debito ipotecario esistente di fr. 5'500'000.--. Solo ad avvenuta estinzione del debito ipotecario, “avrà assoluta priorità su qualsiasi altro pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui sopra di fr. 504'900.-- a mia sorella __________”.
__________ AP 1 nello scritto di cui al doc. D ha pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione al realizzarsi di precise condizioni.
Siccome il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente quando la pretesa dedotta in esecuzione è esigibile (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 21, 77 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie, l’esigibilità del credito è condizionata, incombe al creditore provare che la condizione si è realizzata (art. 8 CC). Nel caso di specie dalla documentazione agli atti non emerge in alcun modo che il credito ipotecario della __________ sia stato estinto. Del resto tale circostanza nemmeno è stata asserita dalla procedente. Per questo motivo il credito dedotto in esecuzione non risulta esigibile e l’istanza di rigetto dell’opposizione deve essere respinta.
3. Ne consegue l’accoglimento dell’appello.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 29 ottobre 2004 __________ AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 ottobre 2004 della __________, è così riformata:
"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 giugno 2004 promossa da __________ AO 1, __________, contro __________ AP 1, __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________ AO 1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 200.-- a titolo di indennità."
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ AO 1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 900.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
- avv. __________ RA 1, __________;
- avv. __________ RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario