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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2004 14.2004.105

18. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·354 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile

Volltext

Incarto n. 14.2004.105

Lugano 18 ottobre 2004 B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 luglio 2004 presentata da

AO1  rappr. daRA1   

contro

AP1   

sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2004 ha così deciso:

"1.    È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis."

Visto lo scritto 6 ottobre 2004 inviato da __________ con allegata fotocopia di

un fax, verosimilmente redatto da __________;

preso atto che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC l'appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Camera giudicante; un ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 9 m. 1 N. 807);  

                                         che secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che lo scritto 6 ottobre 2004 di __________ è un semplice atto di trasmissione del fax allegato, per cui non costituisce atto d'appello;

                                         che in concreto il ricorso allegato presentato a mezzo fax è irricevibile, né può essere sanato dallo scritto accompagnatorio del signor __________, che nemmeno pretende di patrocinare la fallita (né lo potrebbe fare);

decreta:

                                      1.     L'atto 6 ottobre 2004 (di cui ai considerandi) è dichiarato irricevibile.

                                         1.1.  Di conseguenza è confermato il fallimento della __________, pronunciato

                                         mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.

                                         2.     Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                         3.     Intimazione:   -AP1, __________

                                                                        -RA1                                                           -           Ufficio esecuzione di Lugano

                                                                        -    Ufficio fallimenti di Lugano

                                                                        -    Ufficio dei registri di Lugano

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,  Sezione 5                                                                                          

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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