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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2004 14.2003.92

13. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·908 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.92

Lugano 13 gennaio 2004 /B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 agosto 2003 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dallo __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 18 novembre 2003 ha così deciso:

"1.    È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 18 novembre 2003 alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto

20 novembre 2003 ne postula l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 18 dicembre 2003 la __________ si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con ordinanza presidenziale 24 novembre 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con istanza 22 agosto 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 4'944.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 5 novembre 2003 nessuna delle parti è comparsa.

                                  C.   Il 18 novembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 18 novembre 2003 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 20 novembre 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo una ricevuta 27 agosto 2003 dell'UE di __________ (doc. _), in cui viene confermato il versamento di fr. 2'589.10 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________. L'appellante ha pure prodotto la lista degli eventi 19 novembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _), da cui emerge che il 27 agosto la predetta esecuzione è stata annullata. La __________ ha poi rilevato che in sede pretorile il fallimento è stato pertanto pronunciato sulla base di un PE annullato, sostenendo che se la __________ avesse indicato l'estinzione del debito tale procedura sarebbe stata annullata, per cui i costi legali di fr. 1'500.-- devono essere posti a carico della banca.

                                  E.   Con le sue osservazioni la __________ ha affermato che tutti gli importi che le sono stati versati dall'appellante sono stati tempestivamente comunicati alla Pretura con l'istanza di fallimento 22 agosto 2003 (doc. _) risp. con scritto 15 settembre 2003 (doc. _). Ex art. 172 cpv. 3 LEF la reiezione della domanda di fallimento è respinta quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Pertanto costituiva onere dell'appellante provare con documenti di avere estinto il proprio debito, accessori compresi, il più tardi il giorno dell'udienza di contraddittorio, mentre la debitrice non si è  presentata. La __________ si è opposta pertanto all'appello, con protesta di spese e ripetibili.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                         Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, ex art. 172 n. 3 LEF era suo compito provare con documenti davanti al primo giudice l'estinzione del suo debito, onde evitare la pronuncia del fallimento. L'appellante adduce ora in sede d'appello di avere saldato l'esecuzione in oggetto il 27 agosto 2003, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento a saldo dell'esecuzione in esame n. __________ effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 20 novembre 2003 della __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta per 1/3 a carico dell'appellante in questa sede (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede i documenti topici ritenuto che l'istanza di fallimento è anteriore al pagamento e per 2/ 3 a carico della __________, che si è opposta all'annullamento del fallimento. La __________ verserà alla __________ Fr. 100.-- quale parte d'indennità.

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 20 novembre 2003 della __________ è accolto.

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 18 novembre 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ FA.__________, nei confronti della __________ è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                         3.     Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, è posta per 1/3 a carico della __________ e per 2/3 a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 100.- quale parte d'indennità.

                                  III.   Intimazione:

                                     - Studio legale __________

                                         - __________

                                         - Ufficio esecuzione di __________

                                         - Ufficio fallimenti di __________

                                         - Ufficio dei registri di __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________                         

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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