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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2003 14.2003.86

11. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·577 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.86

Lugano 11 dicembre 2003 B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 13 giugno 2003 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 20 ottobre 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì

     20 ottobre 2003 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

23 ottobre 2003 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 29/ 31 ottobre 2003 all'appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                     A.   Con istanza 13 giugno 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 6'159.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                   B.   All'udienza di contraddittorio del 1. ottobre 2003 nessuno è comparso.

                                   C.   Il 20 ottobre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 20 ottobre alle ore 14.00.

                                   D.   Con atto d'appello 23 ottobre 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo due ricevute dell'UE di __________26 agosto 2003 risp. 1. ottobre 2003 relative al pagamento di fr. 1'500.-- risp. fr. 2'000.-- e una ricevuta 16 ottobre 2003 della creditrice relativa al pagamento di fr. 3'208.-- a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. _).

Considerato

In diritto:                   1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                    2.   L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prove sufficienti del pagamento dell'esecuzione in oggetto n. __________effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                    3.   L'appello 23 ottobre 2003 di __________ va quindi annullato.

                                          La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi, non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede i documenti topici (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). 

                                          Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                     I.   L'appello 23 ottobre 2003 di __________ è accolto.

                                          "1. La dichiarazione di fallimento 20 ottobre 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ inc. FA.__________, nei confronti di __________ è annullata.

                                          2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                          3.   Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                    II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                    III.   Intimazione:

                                          - __________;

                                          - __________ ;

                                          - Ufficio esecuzione di __________;

                                          - Ufficio fallimenti di __________;

                                          - Ufficio registri di __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

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