Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2004 14.2003.78

2. Februar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·937 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.78

Lugano 2 febbraio 2004 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2003.818) promossa con istanza 2 giugno 2003 da

________  

contro

________ SA, rappr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da ________ S.A. all’esecuzione n. ________ dell’UE di Lugano promossa da ________ per l’importo di fr. 10'344,45 oltre interessi e spese;

vista la sentenza 19 settembre 2003 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,

preso atto dell’appello 10 ottobre 2003 di ________ S.A.;

atteso che la controparte non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che il giudice del rigetto – provvisorio come definitivo – dell'opposizione esamina d'ufficio l'esistenza di un valido titolo di rigetto;

                                         che nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla sentenza 7 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 1 (inc. CL.2002.109, cfr. doc. B), debitamente attestata cresciuta in giudicato;

                                         che l'appellante ribadisce in questa sede che siffatta sentenza non sarebbe cresciuta in giudicato, in quanto non le sarebbe stata validamente notificata;

                                         che la busta contenente la sentenza, ritirata il 17 marzo 2003 (cfr. verbale di udienza del 19 settembre 2003, p. 1, e timbro a tergo della busta prodotta dall'appellante quale doc. 1), sarebbe infatti stata vuota;

                                         che l'appellante sostiene nuovamente che la mancata tempestiva segnalazione dell'asserita irregolarità da parte sua sarebbe irrilevante quanto al problema della regolarità della notifica;

                                         che secondo l'art. 5 cpv. 3 Cost., organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede;

                                         che nell'ipotesi – non impossibile ancorché del tutto eccezionale – della notifica di una busta vuota, spetta quindi al destinatario segnalarlo al mittente, siccome quest'ultimo non è generalmente in grado d'individuare un'eventuale disguido di tale tipo e può in buona fede considerare la notifica riuscita in base all'attestazione di ritiro della raccomandata;

                                         che nel caso concreto si può del resto ritenere che l'atto da notificare sia in ogni caso entrato nella sfera di influenza (Machtbereich) del destinatario, o in altri termini che dipendeva solo da quest'ultimo organizzarsi nel modo usuale per prendere conoscenza dell'atto (cfr. DTF 122 III 320, cons. 4b, con rif.; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, n. 2080, con rif.);

                                          che infatti l'appellante ammette di aver conosciuto l'identità del mittente (cfr. verbale di udienza del 19 settembre 2003, p. 1), sicché sarebbe stata in grado di segnalare l'asserito disguido se solo l'avesse voluto;

                                          che la notifica va pertanto reputata avvenuta;

                                          che decidere diversamente renderebbe impossibile qualsiasi notifica, bastando sempre per il destinatario affermare, anche mesi dopo, di aver ricevuto una busta vuota;

                                          che d’altronde per il Tribunale federale è presunto il fatto che un invio di un'autorità giudiziaria o amministrativa contenesse effettivamente l'atto da notificare e tale presunzione può essere rovesciata solo se il destinatario prova l'esistenza di indizi concreti suscettibili di far sorgere dubbi circa il contenuto dell'invio (cfr. DTF 124 V 403 s., cons. 2c e 4a);

                                          che nel caso di specie l'appellante non allega alcun indizio in tal senso, limitandosi a rimproverare alla prima giudice di non aver controllato se la busta da essa prodotta (doc. 1) corrispondesse effettivamente all'invio relativo alla sentenza del 7 marzo 2003;

                                          che sull'ultima pagina – a tergo – dell'esemplare di siffatta sentenza prodotto dall'istante (doc. B) figura il timbro d'intimazione del 10 marzo 2003, il quale corrisponde alla data del timbro della Posta di Lugano 1 apposto sulla busta prodotta dall'appellante (doc. 1);

                                          che poiché quest'ultima non ha provato che vi siano stati il 10 marzo 2003 altri invii della Pretura di Lugano, Sezione 1, ben si può ritenere che la busta da essa prodotta si riferisca alla sentenza del 7 marzo 2003;

                                          che infine non convince l'argomento dell'appellante secondo cui la sua inazione non avrebbe alcuna conseguenza siccome la sentenza sarebbe comunque dovuta essere rinotificata anche se avesse segnalato il problema con più celerità;

                                          che in effetti, accogliere la tesi appellatoria avrebbe quale conseguenza di costringere l'escutente a ricominciare l'esecuzione daccapo, ciò che significherebbe premiare la mancanza di diligenza dell'appellante in contraddizione con lo scopo delle regole sui termini di ricorso, che appunto sta nel ridurre la durata delle procedure e delle incertezze giuridiche;

                                          che la sentenza 7 marzo 2003 è pertanto da considerare cresciuta in giudicato 20 giorni dopo il 17 marzo 2003 (data del ritiro della raccomandata), ossia prima dell'emanazione della sentenza di rigetto (del 19 settembre 2003), sicché costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione;

                                          che l'appellante non allega eccezioni ai sensi dell'art. 81 LEF;

                                          che l'appello va pertanto respinto;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, siccome la parte appellata non ha presentato osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5 cpv. 3 Cost., 80 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:              

                                1.      L’appello 10 ottobre 2003 di ________ S.A.,  è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – avv. __________, amministratore unico di ________ S.A.;

                                          – ________.

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

14.2003.78 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2004 14.2003.78 — Swissrulings