Incarto n. 14.2003.77
Lugano 16 gennaio 2004 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’ istanza 17 giugno 2003 presentata da
AO0
contro
AP0
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 6 ottobre 2003 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì 6 ottobre 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 7 ottobre 2003 ne ha postulato l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 13 ottobre 2003 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 giugno 2003 __________ malati ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 368.50 oltre alle spese esecutive, corrispondente al credito originario di cui al PE n__________ di fr. 1'303.50, dedotti gli acconti di fr. 295.-- del 4 aprile 2003, di fr. 495.-- dell’8 aprile 2003 e di fr. 145.-- del 15 aprile 2003.
C. Con pronunciato del 6 ottobre 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 6 ottobre 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 7 ottobre 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, atteso che:
- “gli importi richiesti dalla __________ malati con l’esecuzione n. 913053 furono da me pagati nelle seguenti date: 25 marzo 2003 fr. 300.--, 27 marzo 2003 fr. 500.--, 3 aprile 2003 fr. 150.--, 14 agosto 2003 fr. 500.--“.
A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante ha prodotto le ricevute postali di versamento degli importi sopra menzionati a favore dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. 913053 con un acconto di fr. 300.-- del 25 marzo 2003, di fr. 500.-- del 27 marzo 2003, di fr. 150.-- del 3 aprile 2003 e di fr. 500.-- del 14 agosto 2003, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova degli avvenuti pagamenti effettuati ante dichiarazione di decozione. Il fallimento non può comunque essere annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF, ritenuto che siffatti pagamenti non hanno portato all’estinzione dell’esecuzione n. __________, il cui saldo di fr. 165.60 è stato corrisposto dalla ricorrente solo l’8 ottobre 2003, quindi posteriormente alla pronuncia del fallimento.
3. Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
a. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
b. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
c. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
4. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed., Zurigo 1986, n. 25–26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
5. In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ malati dell’importo di “fr. 1'393.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti”. In sede di appello è stato accertato che la debitrice ha proceduto a estinguere il predetto importo con i versamenti del 25 marzo 2003, del 27 marzo 2003, del 3 aprile 2003 e del 14 agosto 2003, ante declaratoria di decozione, e con il versamento a saldo dell’8 ottobre 2003 di fr. 165.60. In concreto è dunque adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall’estratto delle esecuzioni di __________ datato 6 novembre 2003 emerge che l'appellante è in una situazione finanziaria precaria, essendo contro la stessa pendenti ben 67 esecuzioni, la prima risalente al 7 maggio 1993. Di queste esecuzioni sei sono già giunte allo stadio dell’avviso di pignoramento, una allo stadio del pignoramento e diciotto della comminatoria di fallimento. Gli importi posti in esecuzione variano da fr. 79.45 a fr. 5'438.40. Oltre a ciò nel periodo dal 29 novembre 2002 al 13 maggio 2003 sono stati emessi nei confronti della ricorrente 8 attestati di carenza beni per l’importo complessivo di fr. 10'631.80. Orbene il numero delle esecuzioni pendenti, nove delle stesse promosse nel corso del 2003, e il numero degli attestati di carenza beni già emessi indicano che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Pure il fatto che la debitrice non sia in grado di pagare anche importi modesti indica insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità solo passeggera.
6. L’appello 7 ottobre 2003 di __________, è quindi respinto.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
L’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica degli atti di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC).
Viste le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’assegnare indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 172 n. 3, 174 cpv. 1 e 2 LEF
pronuncia:
1. L’appello 7 ottobre 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da
martedì 20 gennaio 2004 alle ore 10:00
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– __________
– __________
– Ufficio esecuzione di Lugano;
– Ufficio fallimenti di Lugano;
– Ufficio dei registri di Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario