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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.2004 14.2003.76

24. Mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,229 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.76

Lugano 24 maggio 2004 EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 settembre 2003 da

APPO0 rappr. dal proprio socio gerente RAPP0  

contro

APPE0 patr. dallo RAPP0 __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’APPE0 al PE n. __________del 26/28 agosto 2003 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25 settembre 2003 ha così deciso:

“1.   E’ rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 9'932.48 oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 28 agosto 2003.

2.    La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 140.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.-- per ripetibili”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 7 ottobre 2003 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 13 novembre 2003 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con PE n. __________ del 26/28 agosto 2003 dell'UEF di Bellinzona APPO0 ha escusso l’__________ APPE0 per l'incasso di fr. 9'932.48 oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003, indicando quale titolo di credito: "Nostra fattura del 17.06.2003. Lavori da carpentiere copritetto e lattoniere”.

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Bellinzona.

                                           B.   La procedente fonda la propria pretesa sulla “conferma d’ordine” 23 maggio 2002, sottoscritta dall’escusso, mediante la quale è stata confermata a APPO0 l’esecuzione dei lavori per le opere da carpentiere, copritetto e lattoniere presso la proprietà in via ___________ per l’importo complessivo di fr. 55'000.-- IVA compresa (doc. B e D) e sulla “conferma d’ordine” del 24 giugno 2002 riferita alla fornitura e alla posa di “finestre velux supplementari” di fr. 6'165.48, non sottoscritta dal debitore (doc. F).

                                                  La procedente produce pure la fattura del 9 luglio 2002 (doc. G) e il richiamo di pagamento del 10 settembre 2002 (doc. H) riferiti alle opere di cui al doc. F, uno scritto datato 10 ottobre 2003 (doc. H), nel quale ha dichiarato di aver registrato un pagamento di fr. 4'562.-- in acconto alla fattura del 9 luglio 2002 e la fattura finale 17 giugno 2003 di complessivi fr. 64'494.48, a cui va dedotto l’importo di fr. 54'562.-- per acconti ricevuti (doc. C).

                                           C.   All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che il lavoro eseguito dall’istante “non rispetta le regole e i criteri secondo le norme SIA”. La copertura del tetto in tegole sarebbe irregolare poiché la sottostruttura non sarebbe stata eseguita a regola d’arte. Il sottotetto sarebbe stato rovinato e le sigillature del sottotetto si sarebbero staccate.

                                                  L’escusso ha evidenziato che avrebbe dovuto pagare fr. 10'000.-- circa per correggere gli errori commessi dall’istante durante l’esecuzione dei lavori.

                                                  L’__________ APPE0 ha inoltre contestato l’ammontare della fattura in quanto la stessa non rispecchierebbe gli accordi sottoscritti con la conferma d’ordine.

                                                  In replica APPO0 ha evidenziato che il 23 maggio 2002 le sono stati deliberati i lavori di copertura del tetto e di lattoneria al mappale numero __________ di proprietà dell’escusso. Nel proseguio dei lavori le sarebbero state ordinate dal committente delle finestre per un preventivo di fr. 6'165.48, di cui il committente avrebbe pagato solo fr. 4'562.--.

                                                  Inoltre l’__________ APPE0 non avrebbe contestato il lavoro eseguito, la fattura del 7 luglio 2002 e neppure la fattura finale del 17 giugno 2003.

                                           D.   Con sentenza 25 settembre 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza rilevando che la conferma d’ordine 23 maggio 2002, sottoscritta dall’escusso, costituisce valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione e che le argomentazioni sollevate sono unicamente di natura tecnica, per cui non possono essere prese in considerazione in una procedura di rigetto dell’opposizione.

                                           E.   Con atto d’appello 7 ottobre 2003 l’__________ APPE0 ha postulato la riforma del giudizio di prima sede evidenziando che l’istante ha iniziato le opere di copertura del tetto nell’estate del 2002 e le ha portate a compimento nel corso del mese di febbraio 2003, mentre verso la fine di maggio e l’inizio del mese di giugno 2003 ha concluso gli interventi da lattoniere.

                                                  L’appellante ha asseverato di aver tempestivamente notificato all’istante – durante la fase dei lavori e subito dopo l’emissione della fattura –  sia le contestazioni concernenti le opere di carpenteria copritetto che le contestazioni relative alla sottostruttura, ritenuto che il sottotetto sarebbe carente per quanto attiene all’isolazione. Inoltre l’escusso avrebbe pure contestato le opere da lattoniere contenute nella fattura finale del 17 giugno 2003.

                                                  L’appellante ha evidenziato che la conferma d’ordine da lui sottoscritta prevede un costo di fr. 55'000.--: tenuto conto che egli ha versato complessivamente fr. 54'562.-vi potrebbe essere, nell’ipotesi in cui le eccezioni da lui sollevate non dovessero essere accolte, rigetto dell’opposizione per soli fr. 438.--.

                                           F.    Con osservazioni del 13 novembre 2003 APPO0 ha ribadito che l’importo di fr. 4'562.-- versato dal committente in data 23 settembre 2002 è stato corrisposto per il pagamento di parte della fattura 9 luglio 2002 attinente alla fornitura e posa di finestre velux e non quale acconto per le opere da carpentiere, copritetto e lattoniere.

Considerato

in diritto:

                                         1.

                                         a)  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                         b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                         c)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                           d) Un contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).

                                         e)  La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto denominato “conferna d’ordine” del 23 maggio 2003 (doc. B e D) che altro non è che un contratto d'appalto tra APPO0 in qualità di appaltatore e l’__________ APPE0 in qualità di committente (art. 363 CO), mediante il quale la procedente si è impegnata ad eseguire opere da carpentiere, da copritetto e da lattoniere all'l’immobile in via __________ e l’escusso si è impegnato a corrispondere l’importo di fr. 55'000.--.

                                              La procedente versa pure agli atti una “conferma d’ordine” del 24 giugno 2002 riferita alla fornitura e alla posa di “finestre velux supplementari” di fr. 6'165.48, non sottoscritta dal debitore (doc. F), la relativa fattura del 9 luglio 2002 (doc. G) il richiamo di pagamento del 10 settembre 2002 (doc. H) nonché uno scritto datato 10 ottobre 2003 (doc. H), nel quale ha dichiarato di aver registrato il pagamento di fr. 4'562.-- in acconto alla fattura del 9 luglio 2002.

                                               L’importo di fr. 9'932.48, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma richiesta con la fattura finale del 17 giugno 2003 di complessivi fr. 64'494.48 e quanto versatole complessivamente dall’escusso a titolo di acconto, ossia fr. 54'562.--.

                                          f)   Il predetto contratto doc. B costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per fr. 55’000.--, a cui vanno dedotti gli importi che la procedente ha riconosciuto siano stati versati quali acconti per tali opere, ossia fr. 50'000.--. La “conferma d’ordine” del 24 giugno 2002, riferita alla fornitura e alla posa di “finestre velux supplementari”, di fr. 6'165.48 non può invece essere qualificata quale riconoscimento di debito, in quanto non sottoscritta dal debitore: per questo quindi agli atti vi è, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione limitatamente all’importo di fr. 5'000.-- oltre interessi.

                                         2.

                                         a)  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).

                                         b)  Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348; Stahelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

                                         c)  L’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non corretto adempimento, atteso che il lavoro eseguito dall’istante non rispetterebbe le regole e i criteri stabiliti dalle norme SIA. La copertura del tetto in tegole sarebbe irregolare poiché la sottostruttura non sarebbe stata eseguita a regola d’arte. Il sottotetto sarebbe stato rovinato e le sigillature del sottotetto si sarebbero staccate.

                                           d)   Dall’esame dello scritto 9 ottobre 2002 dell’__________ (doc. 2) – antecedente il compimento delle opere di copertura del tetto, avvenuto nel corso del mese di febbraio 2003 (cfr. atto d’appello p. 3) – emerge che l’isolazione del tetto “come prevista” non sarebbe sufficiente “per quanto riguarda l’isolamento termico”. Dalla documentazione agli atti non è comunque emerso che la procedente non abbia in seguito eseguito le isolazioni del sottotetto come consigliato nel doc. 2 e quindi, in fase esecutiva, non abbia ripettato i dettami imposti dalle norme SIA.

                                                  Gli scritti 11 luglio 2003 (doc. 3) e 17 luglio 2003 (doc. 4) contenenti contestazioni alla corretta esecuzione dell’opera, peraltro posteriori alla data di emissione della fattura finale del 17 giugno 2003, sono stati allestiti e sottoscritti dall’escusso e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, l'escusso non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale, che deve essere pertanto respinta. La sentenza del primo giudice va quindi riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’__________ APPE0 al PE n. __________ va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'000.-- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003.

                                           3.    L'appello 7 ottobre 2003 dell’__________ APPE0 è parzialmente è accolto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 e 2 LEF

pronuncia:

                                     I.         L’appello 7 ottobre 2003dell'arch. ___________, __________, è parzialmente accolto.

                                               I.1.       Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 settembre 2003 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona vengono riformati come segue:

                                               “1.       L’istanza 5 settembre 2003 di APPO0, __________, è parzialmente accolta.

                                               1.1.     L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona da __________o APPE0, __________, è rigettata in via provvisoria per fr. 5'000.-oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003.

                                                 2.      La tassa di giustizia di Fr. 140.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per metà a carico di __________ APPE0 e per metà a carico di APPO0. Compensate le indennità.”

                                   II.         La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 210.--, è posta è posta per metà a carico di __________ e per metà a carico di _________ Sagl. Compensate le indennità.

                                  III.   Intimazione:    -      RAPP0, __________;

                                                                  -      APPO0, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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