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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2004 14.2003.75

6. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·799 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.75

Lugano 6 agosto 2004 EC/fp/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 giugno 2003 da

APPE0   

contro  

 APPO0  ora d’ignota dimora  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ APPO0 al PE n. __________ del 20/25 febbraio 2003 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 settembre 2003 ha così deciso:

“1.   L’istanza è respinta.

2.    La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 7 ottobre 2003 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                            A.   Con PE n. __________ del 20/25 APPE0G ha escusso __________ APPO0 per l'incasso di fr. 19'137.25, indicando quale titolo di credito:

                                                  "1) Attestato di carenza beni n. __________di fr. 19'115.25 emesso il 09.10.1996 dall’Ufficio di esecuzioni di Rivera / __________ Creditore principale: __________,

                                                  2) Altri costi.”

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

                                           B.   La procedente fonda la propria pretesa sull’attestato di carenza beni del 9 ottobre 1996 emesso a favore della __________, __________, contro __________ APPO0, __________, per un importo di fr. 19'115.25 (doc. B).

                                                  La procedente produce pure un atto di cessione datato 22 luglio 2002 (doc. C) con il quale il __________ le ha ceduto il credito di fr. 19'115.25 contro __________ APPO0 di cui all’attestato di carenza beni del 9 ottobre 1996.

                                           C.   All’udienza di contraddittorio nessuno si è presentato.

                                           D.   Con sentenza 24 settembre 2003 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza rilevando che “manca la prova della necessaria identità tra il creditore di cui al titolo di rigetto (cfr. doc. B: attestato di carenza beni), con il creditore di cui all’istanza, non essendo stato documentato il passaggio del credito dalla __________ al __________”.

                                           E.   Con atto d’appello 7 ottobre 2003 APPE0 ha postulato la riforma del giudizio di prima sede evidenziando che l’istante non avrebbe dovuto documentare il passaggio del credito dalla __________al __________, ritenuto che trattasi della stessa società che nel __________ ha modificato la propria ragione sociale.

                                                  A mente della ricorrente questo fatto “risalente a __________ anni or sono è stato considerato da costante giurisprudenza un fatto notorio che non necessità più di prove a sostegno”.

Considerato

in diritto:                          1.    La giudice di prime cure ha respinto l’istanza rilevando che “manca la prova della necessaria identità tra il creditore di cui al titolo di rigetto (cfr. doc. B: attestato di carenza beni), con il creditore di cui all’istanza, non essendo stato documentato il passaggio del credito dalla __________ al ____________________”.

                                                 Per quel che riguarda la legittimazione attiva della cedente del credito ora fatto valere da APPE0, ossia __________ va rilevato quanto segue: le condizioni poste a una circostanza di fatto affinché sia considerata notoria sono regolate dalle varie normative processuali. L'art. 184 cpv. 3 CPC non stabilisce requisiti speciali alla notorietà, limitandosi a sancire la regola generale secondo la quale i fatti di pubblica notorietà non necessitano di essere provati. In casu l'avvenuta modifica della ragione sociale della __________ in __________ è stata ampiamente evocata e commentata dai mass media: essa può pertanto senz'altro valere come pubblicamente notoria (STF 18 settembre 1998 [4c.92/1998] in re E.G. c. C.S. e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 184 cpv. 3 N. 21).

                                                 L’appello della APPE0 va pertanto accolto e, in ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, l’incarto viene retrocesso alla prima giudice affinché abbia a esaminare se in concreto siano dati gli estremi per il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                                          2.    Viste le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. art. 184 cpv. 3 CPC; 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Pronuncia:                    1.    L’appello 7 ottobre 2003 di APPE0, __________, è accolto.

                                     1.1.     Di conseguenza, la sentenza 24 settembre 2003 (inc. EF.2003.00872) della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                          2.    Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

                                          3.    Intimazione a:

                                                 APPE0, Berna;

                                                 -__________ APPO0, già in __________, ora di ignota dimora, tramite pubblicazione sul foglio ufficiale cantonale;

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                        Il segretario

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