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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.06.2004 14.2003.70

9. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,538 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.70

Lugano 9 giugno 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 giugno 2003 da

__________ patr. dall’avv. dr. __________  

contro  

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7 aprile 2003 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 settembre 2003 ha così deciso:

"1.   L'istanza è respinta.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 1'200.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto

8 settembre 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 83'775.40,

e in via subordinata limitatamente a fr. 88'932.20, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 29 ottobre 2003 la parte appellata si è opposta al gravame,

protestate spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:                           A.   Con PE n. __________ del 4/7 aprile 2003 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 130'402.30 oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2000, indicando quale titolo di credito: "Contratto di lavoro, stipendi non percepiti e vacanze non godute."

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 104'341.75 senza interessi.

                                           B.   __________ fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato con la __________ (doc. C), con effetto dal 1. maggio 1997, in cui è stato concordato uno stipendio lordo mensile di fr. 6'000.-- con il beneficio della tredicesima e quattordicesima mensilità. Egli procede per l'incasso dell'importo di fr. 104'341.75 per stipendi non percepiti e segnatamente:

                                                  –   fr. 45'312. 80 (compresa la tredicesima e la quattordicesima) a valere quale saldo non pagato per l'anno 2000 (doc. F1 e G2);

                                                  –   fr. 35'857.75 a valere quale saldo non pagato per l'anno 2001 (doc. F2 e G3);

                                                  –   fr. 23'171.20 a valere quale saldo non pagato per l'anno 2002, in cui è stato alle dipendenze dell'escussa fino al mese di maggio (doc. G4).

                                           C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sollevato le seguenti eccezioni:

                                                  –   il procedente ha rescisso il rapporto di lavoro al più tardi per fine febbraio 2002 (doc. 4, 5 e D), subordinatamente per fine aprile 2002 (doc. 6 e D). Inoltre quanto per denegata ipotesi ancora spettasse al procedente non può che essere calcolato al netto di tutte le deduzioni per contributi sociali e assicurativi compreso il contributo per infortuni non professionali, per cui la pretesa non è determinata, né determinabile;

                                                  –   per tutto l'anno 2000 il creditore ha prelevato direttamente dai conti dell'escussa il suo stipendio (doc. 8/20). Inoltre ha ammesso di nulla vantare per l'anno menzionato come dal suo scritto 30 giugno 2002 (doc. 21);

                                                  –   per l'anno 2001 __________ ha ricevuto ulteriori fr. 16'000.--(doc. 22), in base alla cessione di credito (doc. 23), importo che va dedotto dalle sue contestate pretese;

                                                  –   in ogni caso la pretesa di controparte è estinta per compensazione, avendo il procedente violato la norma contrattuale (doc. C punto 12.4) che prevede in caso di violazione del divieto di concorrenza una penale di fr. 100'000.--, in quanto già nell'anno 2000 (doc. 7) e pure nel 2001 ha agito quale socio di una società concorrente, pagando fatture di quest'ultima (doc. 24);

                                                  Replicando il procedente ha asserito di avere lavorato per la __________ con piena soddisfazione di quest'ultima dal 1995, come risulta dal doc. B. L'escussa gli ha revocato il potere di rappresentarla solo a partire dal 2 maggio 2002 (doc. I) ed egli ha lavorato fino al mese di maggio 2002 come si evince sia dalle dichiarazioni della contabile __________ __________ che da varie sue lettere prodotte da controparte, in particolare dal doc. 6. Inoltre la sua pretesa è perfettamente determinabile. Il creditore ha poi contestato di avere prelevato il suo stipendio per tutto l'anno 2000, infatti sui doc. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 non vi è la sua firma, mentre per quel che riguarda i doc. 9, 10, 12 e 15 __________ ha contestato che la firma apposta sia la sua. Egli ha sostenuto che questi documenti sono fotocopie, eccependone la falsità. Il procedente ha poi rilevato che nello scritto doc. 21 non ha ammesso di nulla più vantare per l'anno 2000. Egli ha infine contestato di avere agito quale socio di un'azienda concorrente e di avere pagato fatture di questa azienda. Il doc. 24 è stato sottoscritto da __________ che non è parte di questa procedura. Agli atti non vi è d'altronde alcun documento che provi un suo legame con la __________. Il procedente ha pertanto contestato le contropretese fatte valere dall'escussa non essendo state rese verosimili.

                                                  Con la duplica l'escussa ha ribadito che il procedente a partire dal 2000 si è prelevato lo stipendio personalmente. D'altro canto il credito posto in esecuzione non è determinato mancando le trattenute LAINF non professionali come negli anni precedenti. La __________ ha poi ribadito la fedefacenza dei documenti eccepiti di falso. __________ d'altro canto ha prodotto solo fotocopie tra cui il doc. C, sul quale la firma del datore di lavoro nemmeno è leggibile, circostanza che destituisce lo stesso contratto di lavoro della qualifica di riconoscimento di debito. Questo documento non è stato infatti firmato da __________. L'escussa ha poi rilevato che il procedente stesso il 18 dicembre 2001 ha ammesso di avere ricevuto l'importo di fr. 16'000.-- (doc. 2). Inoltre il doc. 7 in relazione con il doc. 24 ed il doc. C le consentono di porre in compensazione la penale di fr. 100'000.-- con la pretesa di controparte.

                                           D.   Con sentenza 2 settembre 2003 la Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza ritenendo dapprima la validità del contratto di lavoro doc. C quale titolo di rigetto provvisorio, in quanto espressamente riconosciuto valido sia dalla parte istante (cfr. istanza di rigetto dell'opposizione ad 2), che dalla parte convenuta in sede di risposta (ad 1 e 2), quale documento atto a regolare i rapporti tra le parti, nonostante lo stesso risulti scaduto (doc. C ad 2.1). La prima giudice ha poi accolto le eccezioni sollevate dall'escussa in merito al salario per l'anno 2000. In sede pretorile è pure stata accolta l'eccezione di compensazione con la contropretesa di fr. 16'000.-- e la penale di fr. 100'000.--.

                                           E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente. Egli ha dapprima riconosciuto come propria la firma apposta sui doc. 9, 10, 12, 15 e 22. In relazione ai doc. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 ha sostenuto che si tratta di falsi materiali, in quanto non riportano fatti veritieri, per cui non sono stati da lui firmati. Per quel che riguarda lo scritto 20 giugno 2002 del suo rappresentante legale (doc. 21) l'appellante ha rilevato che il fatto che in esso non siano stati rivendicati i salari per l'anno 2000, non significa che essi gli sono stati versati. I motivi alla base di tale decisione possono essere molteplici e sono coperti dal segreto professionale. L'appellante ha poi rilevato in merito all'estratto conto della __________ (doc. 8) di avere già in prima sede recisamente negato di avere prelevato il proprio stipendio per tutto l'anno 2000. Inoltre l'accesso ai conti non significa che egli abbia prelevato tutti i salari a cui aveva diritto. I doc. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, i quali non recano la sua firma, dimostrano che egli non ha ricevuto il salario per quei mesi. D'altro canto il certificato di salario (doc. E) concernente l'anno 1999 e 2000 riepiloga unicamente le condizioni salariali e non attesta quanto è stato effettivamente ricevuto. La dichiarazione di __________ __________ (doc. M) conferma come egli abbia ricevuto unicamente il salario per i mesi di gennaio, febbraio e aprile 2000. L'appellante ha poi sostenuto che in casu non sono dati i presupposti per accogliere l'eccezione di compensazione fatta valere dalla __________, ad eccezione dell'importo di fr. 16'000.-- ceduto, senza notificazione al procedente, da __________ alla __________

                                           F.    Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:                     1.a)     Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                           b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).           

                                           c)    La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                                  Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

                                           d)   Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro. (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Staehelin, op. cit. n. 126 ad art. 82; Gilliéron, op. cit. n. 44 e 57 ad art. 82).

                                           e)    Il contratto di lavoro doc. C va ritenuto valido in quanto, nonostante esso indichi una durata di un anno (cfr. doc. C punto 2.1), è stato espressamente riconosciuto in vigore per i salari in oggetto sia dal procedente (istanza di rigetto ad 2) che, in sede di risposta, dall'escussa, la quale era rappresentata dalla presidente del suo consiglio di amministrazione __________ (verbale del contraddittorio ad 1 e 2).

                                           f)     L'ammontare della pretesa deve essere indicato nel riconoscimento di debito oppure in documenti a cui si rinvia. Se l'importo non viene indicato nel riconoscimento di debito, ma risulta da documenti a cui è stato rinviato, l'ammontare deve poter venire calcolato in modo semplice tramite tali documenti. La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Staehelin, op. cit. n. 25 ad art. 82; Cometta, op. cit. p. 339).

                                           g)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin,op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

                                           h)   Salari per l'anno 2000

                                                  Per l'anno 2000 il procedente pretende fr. 45'312.80 (comprese la 12. e la 13 mensilità) per stipendi non versati, sostenendo che nel periodo indicato gli sarebbero stati pagati solo i salari dei mesi di gennaio, febbraio e aprile.

                                                  Con l'istanza di rigetto il procedente ha esposto il calcolo eseguito per giungere al citato importo. Egli ha considerato il salario mensile netto, corrispondente a fr. 5'170.70 (fr. 6'000.-- dedotti fr. 437.76 per il 1. pilastro e fr. 391.55 per il 2. pilastro) moltiplicati per 12 mensilità, da cui ha ottenuto uno stipendio annuale netto di fr. 62'048.40. A questo importo ha aggiunto la 13. e la 14. mensilità (fr. 12'000.-- dedotti unicamente gli oneri sociali del 7.3% e non i contributi relativi al 2. pilastro, trattenuto solo sulla base di 12 mesi) per giungere ad un totale di fr. 73'172.90. Da questo importo ha sottratto i salari che gli sarebbero stati pagati per i mesi di gennaio, febbraio e aprile 2000, pervenendo ad uno scoperto di fr. 57'660.80, dal quale ha infine dedotto fr. 12'348.--, già versati dalla __________ a titolo d'imposta alla fonte all'autorità fiscale (doc. F1 e G2), per cui la somma pretesa ammonta a fr. 45'312.80.

                                                  Con l'atto d'appello il procedente ha rilevato una discrepanza tra il suo conteggio relativo alla LPP, per la quale egli ha dedotto fr. 4'698.60 (fr. 391.55 per 12 mensilità), basandosi sul certificato personale rilasciato dalla __________ (doc. G2) e i conteggi di salari (doc. 9-20) che riportano invece un importo mensile LPP di fr. 119.90, ossia fr. 1'438.80 per 12 mesi. Un'ulteriore discrepanza è stata rilevata da __________ tra il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte in fr. 12'348.-- (doc. F1) e i conteggi di salario (doc. 9-20) che riportano una trattenuta mensile di fr. 876.--, ossia fr. 12'264.--.

                                                  Orbene i predetti calcoli relativi alle trattenute per AVS/AI/IPG e AD, risp. all'assicurazione per infortuni non professionali risp. al 2. pilastro risp. all'importo alla fonte, che comporterebbero la conoscenza delle percentuali da dedurre, così come le discrepanze tra i documenti prodotti dimostrano che il salario per l'anno 2000 non può essere determinato tramite una chiara ed immediata ricostruzione, ma che occorre un'indagine approfondita che sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, come si vedrà in seguito pure per i salari per gli anni 2001 e 2002.

                                                  In via abbondanziale va rilevato che l'escussa ha d'altro canto reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF, sulla scorta di riscontri oggettivi, che per il 2000 nulla più è dovuto al procedente. Dapprima va ritenuto che l'appellante in sede d'appello ha riconosciuto la sua firma sui doc. 9, 10, 12, 15 e 22, mentre ha definito i doc. 11, 13, 14 e da 16 a 21 falsi materiali, in quanto non riporterebbero fatti veritieri. Orbene questa eccezione, sollevata la prima volta con l'atto d'appello, è irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, il quale non permette di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. In merito ai doc. da 9 a 20 va rilevato che si tratta di conteggi/ricevute relativi al pagamento degli stipendi per i mesi da gennaio a dicembre 2000, che __________ poteva, come si vedrà in seguito, prelevare direttamente. Il doc. 21 è uno scritto 20 giugno 2002 dello stesso rappresentante legale di __________, con cui viene rivendicato il pagamento di pretese derivanti dal contratto di lavoro in esame, con l'elenco dettagliato di tutti i differenti importi pretesi per gli anni 2001 risp. 2002. In questo scritto non appare alcuna rivendicazione di salario per l'anno 2000, il che induce a credere che per quel periodo __________ non pretendeva più alcun salario. Un ulteriore riscontro oggettivo che rende verosimile il pagamento del salario per l'anno 2000 eccepito dall'escussa, è l'estratto cassa della __________ (doc. 8), da cui risulta il pagamento dello stipendio di fr. 4'566.35 oltre la 13. e la 14. per i mesi da gennaio a dicembre 2000, eccetto lo stipendio del mese di luglio. Per questo mese vi è però agli atti il conteggio/ricevuta doc. 15, sottoscritto dal procedente, la cui firma in sede d'appello è stata riconosciuta autentica. La dichiarazione 29 agosto 2003 di __________, dipendente della __________ in qualità di contabile dal 24 luglio 2000 al 31 luglio 2001 (doc. 7), la quale ha dichiarato che __________ aveva la facoltà di accedere alla cassa della __________ e dei conti postali e bancari, ad eccezione del conto bancario __________ costituisce un ulteriore riscontro oggettivo a supporto dell'asserito pagamento di tutti i salari per l'anno 2000. Dall'estratto RC (doc. I) emerge infatti che __________ disponeva della procura individuale. Il procedente stesso ha inoltre prodotto il certificato di salario 15 marzo 2001 (doc. E) concernente gli anni 1999 e 2000, dove risulta attestato dalla __________ che il salario lordo risp. netto per l'anno 2000 era stato di fr. 84'000.-- risp. di fr. 65'188.90.--. I menzionati diversi riscontri oggettivi rendono pertanto verosimile il pagamento al procedente del salario per tutto l'anno 2000, mentre la dichiarazione giurata di __________ 8 maggio 2003 (doc. M), resa davanti al patrocinatore del creditore, ancorché questa volta in veste di notaio, secondo la quale egli avrebbe percepito unicamente i salari per i mesi di gennaio, febbraio, aprile e luglio non è sufficiente ad indebolire la tesi sostenuta dall'escussa in mancanza di riscontri oggettivi. Per quel che riguarda i salari per l'anno 2000 l'istanza di rigetto dell'opposizione di __________ va quindi respinta.

                                                  Salari per gli anni 2001 e 2002

                                                  Per l'anno 2001 il procedente pretende Fr. 35'857.75 sostenendo di avere ricevuto dalla __________ salari per un importo complessivo di fr. 31'000.--. A quest'importo il procedente è giunto considerando un salario annuo di complessivi fr. 73'031.76, calcolato moltiplicando il salario netto mensile di fr. 5'158.95 (fr. 6'000.-dedotti fr. 437'76 per il 1. pilastro e fr. 403.30 per il 2. pilastro, cfr. doc. G3, ossia fr. 61'907.30, ai quali vanno sommate la 13. e la 14. mensilità) per 12 mesi, sottraendo la somma degli acconti ricevuti di fr. 31'000.--, da cui risulta un disavanzo a favore del procedente di fr. 42'031.75. Da questo importo è stato dedotto l'ammontare di fr. 6'174.-- corrispondente all'importo trattenuto dalla __________ a titolo d'imposta alla fonte per il periodo dal 1. gennaio al 30 giugno, data dell'ottenimento del permesso C (doc. F2 e G3).

                                                  Per l'anno 2002 __________ pretende fr. 23'171.20 per i mesi da gennaio a maggio 2002, sostenendo di avere ricevuto fr. 6'500.-- a titolo di anticipi. L'importo preteso è stato calcolato dal procedente moltiplicando lo stipendio netto mensile (fr. 6'000.-- dedotti fr. 437.76 per il 1. pilastro e fr. 452.90 per il 2. pilastro, cfr. doc. G4) per 5 mesi lavorativi, aggiungendo fr. 4'124.48 di 13. e di 14. mensilità (calcolate entrambe su 5/12 di fr. 6'000.-- e sottraendo gli oneri sociali equivalenti a fr. 437.76), dedotto l'importo di fr. 6'500.-ricevuto a titolo di anticipi.

                                                  Come per i salari relativi all'anno 2000 anche per quelli riguardanti gli anni 2001 e 2002 l'escussa ha contestato la determinabilità degli importi posti in esecuzione.

                                                  In effetti i documenti che il procedente ha prodotto a supporto delle sue pretese, ossia per l'anno 2001 il doc. F2 (attestato della trattenuta dell'imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati relativo alla trattenuta di fr. 6'174.-per il periodo dal 1. gennaio al 30 giugno 2001) e il doc. G3 (certificato personale della __________ relativo alla previdenza professionale per l'anno 2001 attestante una deduzione di fr. di fr. 403.30 al mese) e per l'anno 2002 il doc. G4 (certificato personale della __________ __________ relativo alla previdenza professionale per l'anno 2002 attestante una deduzione di fr. 452.90 al mese) non sono sufficienti per eseguire una ricostruzione precisa ed immediata del salario mensile del procedente per gli anni menzionati. Infatti mancano i riscontri legali necessari per verificare l'ammontare delle deduzioni per gli anni 2001 e 2002 relative agli oneri sociali AVS/AI/IPG, all'AD e all'assicurazione LAINF. A questo proposito va rilevato che non è compito del giudice del rigetto effettuare un'indagine approfondita volta a conoscere tali dati numerici, per potere poi eseguire il calcolo delle deduzioni e verificare l'esattezza degli importi posti in esecuzione. La documentazione prodotta deve infatti permettere una chiara ed immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione. Nel caso di specie le pretese fatte valere per gli anni 2001 e 2002 non sono liquide, per cui anche per i predetti anni l'istanza di rigetto dell'opposizione di __________ va respinta. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata. 

                                           2.    L'appello 8 settembre 2003 di __________ va quindi respinto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:                      1.    L'appello 8 settembre 2003 di __________, è respinto.

                                           2.    La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.

3.        Intimazione:

–   avv. dr. __________

                                                  –   avv. __________                                     

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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