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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 14.2003.50

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,239 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.50

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 3 marzo 2003 presentata da

__________ Rappr. da: __________  

Contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

23 maggio 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da venerdì

      __________ alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

5 giugno 2003 ne postula l'annullamento;

preso atto delle osservazioni 11 giugno 2003 della parte appellata;

rilevato che con ordinanza presidenziale 11/17 giugno 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto

A.

Con istanza 3 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'120.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B.

All'udienza di contradditorio del 14 maggio 2003 nessuno è comparso.

C.

Con decisione 23 maggio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da venerdì __________alle ore 14.00.

D.

Con atto d'appello 5 giugno 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo che già il __________alle ore 10.30 si era presentato nell'ufficio dell'agente della __________ per saldare il debito oggetto dell'esecuzione in esame, ma che questi si era rifiutato di prendere in consegna la somma, non potendo secondo le direttive interne, incassare premi se a carico di clienti è in corso una procedura. L'appellante ha poi dichiarato di avere saldato il suo debito il 26 maggio 2003 all'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B). Per quel che riguarda la la sua solvibilità __________ ha dichiarato di essere pronto a  saldare tutte le esecuzioni pendenti, salvo quelle promosse il 24 gennaio 2000 risp. il 19 febbraio 2002 dall'avv. __________ risp. dalla __________, giunte alla stadio di opposizione, in quanto non le riconosce. Il 17 giugno 2003 risp. il 3 risp. il 4 luglio 2003 l'appellante ha inviato integrazioni all'appello relative alle procedure esecutive saldate. 

E.

Con le sue osservazioni la creditrice ha confermato il pagamento di fr. 1'297.80

avvenuto il 2 giugno 2003.

Considerato

In diritto

In diritto:

                                          1.   Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

                                               Il termine di dieci giorni per impugnare la decisione è un termine perentorio e inizia a decorrere dalla notifica della decisione di prima istanza.

                                               Avendo __________ dichiarato con il suo appello 5 giugno 2003 di avere ricevuto la sentenza pretorile il 26 maggio 2003, il termine di dieci giorni per presentare appello ha iniziato a decorrere il 27 maggio 2003 (ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 maggio 2003), per giungere a scadenza il 5 giugno 2003. Gli scritti 17 giugno 2003 risp. 3 risp. 4 luglio 2003 dell'appellante sono pertanto irricevibili per tardività.

                                      2. a)  Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

                                               1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                               2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                               3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                          b)  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                          c)  Dalla ricevuta 26 maggio 2003 dell'UE di Lugano (doc. B) si evince che il debitore con il versamento di fr. 1'304.30 ha saldato l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.

                                               Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 7 luglio 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro l'appellante sono pendenti solo due esecuzioni, promosse da __________ per fr. 2'528.75 risp. da __________ per fr. 4'282.55, le quali sono giunte allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura non può ancora essere stabilito se __________ è effettivamente debitore dei menzionati importi. Non emergendo nei confronti dell'appellante ulteriori debiti risp. esecuzioni, il presupposto della sua solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di __________ può essere annullato.

                                          3.   L'appello 5 giugno 2003 di __________ va pertanto accolto.

                                               La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                               Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 5 giugno 2003 __________ è accolto.

                                               "1.     La dichiarazione di fallimento 23 maggio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2003.00240, nei confronti di __________, è annullata.

                                            2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--,

                                                  da anticipare come di rito, è posta a carico di

                                                  __________.

                                            3.   Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da

                                                  anticipare come di rito, sono poste a carico

                                                  di __________

                                          II.  La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante,  resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

                                          III.  Intimazione a:         

                                               - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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