Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2003 14.2003.5

12. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·601 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.5

Lugano 12 marzo 2003 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Chiesa, Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 11 novembre 2002 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì

     __________ alle ore 14.00. 

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

8 gennaio 2003 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 2/14 gennaio 2003 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 11 novembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'053.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuno è comparso.

                                  C.   Il 2 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 2 gennaio 2003 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto di appello 8 gennaio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo uno scritto 3 gennaio 2003 della __________ (doc. B) in cui viene confermato il pagamento, avvenuto il 3 dicembre 2002 all'Ufficio esecuzione di Lugano, del premio con scadenza al 1° gennaio 2002 di fr. 1'940.-- e del conguaglio di fr. 113.25. L'appellante ha poi prodotto una ricevuta 3 dicembre 2002 dell'UE di Lugano (doc. C), in cui viene confermato il pagamento di fr. 2'290.10 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice.

Considerato

In diritto:                  1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 3 dicembre 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento a saldo dell'esecuzione in esame n. __________ effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 8 gennaio 2003 __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede i documenti topici. Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 8 gennaio 2003 __________, è accolto.

                                         "1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2003 pronunciata

                                         dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, FA.2002.01029, nei confronti di __________, è annullata.

                                   2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                   3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                   III.   Intimazione a:

                                   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

14.2003.5 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2003 14.2003.5 — Swissrulings