Incarto n. 14.2003.4
Lugano 9 gennaio 2003 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 1. novembre 2002 presentata da
__________
Contro
__________ Patrocinata da: avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 2 gennaio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 7 gennaio 2003 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 1. novembre 2002 __________ (in seguito: __________), ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'038.30.
B. All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 2 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano il fallimento della __________ a far tempo dal __________ alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 7 gennaio 2003 la __________ ha postulato, dopo aver sollevato presunte irregolarità di ordine formale, sulle quali la scrivente Camera non si chinerà visto l’esito del gravame, la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato in data 31 dicembre 2002 il debito oggetto dell’esecuzione n. __________ per il tramite dell’UE di Lugano. A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante ha prodotto, per quanto di rilevanza in questa sede:
- la ricevuta di un versamento di fr. 2'500.-- all’UE di Lugano del 31 dicembre 2002;
- la dichiarazione datata 8 gennaio 2003 dell’UE di Lugano secondo la quale l’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ “è stata saldata l’8 gennaio 2003 con il versamento effettuato dalla __________ il 31 dicembre 2002 sul nostro conto corrente postale”;
- lo scritto 8 gennaio 2003, con il quale la __________ ha dichiarato che l’importo di cui all’esecuzione n. __________ è stato saldato con il bonifico effettuato il 31 dicembre 2002 a favore dell’UE di Lugano.
Considerato
In diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il 31 dicembre 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 7 gennaio 2003 __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, la parte appellata non essendo stata richiesta di presentare le proprie osservazioni in quanto irrilevanti per l’esito di questa procedura di appello (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 cpv. 1 LEF e 313 bis CPC
pronuncia:
I. L'appello 7 gennaio 2003 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2002.00991 nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario