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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2003 14.2003.32

4. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,336 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.32

Lugano 4 luglio 2003/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 novembre 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________  

Contro

__________ patr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 marzo 2003 ha così deciso:

"1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.    La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 28 marzo

2003 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 5 maggio 2003 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 35'501.40 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2002, indicando quale titolo di credito: "Saldo stipendi al 31.12.2001, come da bilancio al 31.12.2001, revisionato al 10.04.2002 (saldo approvato e riconosciuto anche con contratto di compravendita azionaria tra __________ e __________ del 12.04.2002, art. 5.3.).

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore. 

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita di azioni stipulato con __________ il 12 aprile 2002 (doc. B), che al punto 5.3. prevede quanto segue:

                                          "  Eventuali prestiti dal signor __________ alla Società e stipendi non ancora percepiti sono da corrispondere al signor __________ entro il 15 giugno 2002."

                                          e sul bilancio al 31.12.2001 allegato al contratto, che alla voce "debiti verso dipendenti" indica un importo di fr. 35'501.40.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il contratto in oggetto (doc. B) è stato sottoscritto dalla persona fisica __________. La clausola 5.3. menziona "eventuali stipendi", che si contesta siano esigibili e riconducibili alla posizione contenuta nel bilancio provvisorio prodotto dal procedente.

                                         Con la replica __________ ha osservato che la clausola 5.3. indica "eventuali prestiti", ma non eventuali stipendi, pertanto risulta chiaramente che gli stipendi non ancora percepiti erano da corrispondergli entro il 15 giugno 2002.

                                         Il procedente ha poi rilevato che il contratto doc. B è stato sottoscritto da due persone fisiche, ma come è desumibile dall'estratto RC (doc. C), una di queste vincola la __________ con firma individuale, per cui l'escussa deve onorare i suoi impegni.

                                         Duplicando la precettata si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta. In particolare ha contestato che l'importo di fr. 35'501.40, indicato nel bilancio provvisorio allegato al contratto doc. B, contenga stipendi non percepiti da __________.

                                  D.   Con sentenza 18 marzo 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo il doc. B al punto 5.3., unitamente al bilancio al 31 marzo 2001 (recte 31 dicembre 2001), che accerta alla voce "debiti verso dipendenti" l'importo di fr. 35'501.40, riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                         In prima sede è stato in particolare rilevato che il doc. B è stato validamente sottoscritto da persona abilitata ad impegnare la società ed il pagamento degli stipendi arretrati è stato chiaramente pattuito alla clausola 5.3. del contratto.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                         ll riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                         Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF).

                                         Il rigetto provvisorio dell'opposizione non va concesso, qualora in luogo della persona giuridica obbligatasi, viene escusso il suo detentore oppure qualora in luogo del suo detentore obbligatosi viene escussa la persona giuridica (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 180).

                                  c)   Dall'esame del doc. B si evince che il contratto di compravendita delle azioni della __________ è stato stipulato tra il loro proprietario __________ e l'acquirente __________. Secondo il punto 5.3. del contratto le parti hanno concordato che stipendi non ancora percepiti erano da corrispondere __________ entro il 15 giugno 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dal procedente, quest'ultimo ha apposto la sua firma sul contratto doc. B quale proprietario risp. venditore delle azioni e non quale avente diritto di firma per la __________, anche se in quel momento egli era ancora presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, come risulta dall'estratto RC (doc. C). Infatti dal doc. B non emerge  che egli abbia sottoscritto il documento quale rappresentante della __________.

                                         Dal doc. B non si evince pertanto alcun obbligo dell'escussa al pagamento degli stipendi posti in esecuzione. In casu non vi è pertanto identità tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza di rigetto e il possibile debitore che appare sul contratto doc. B.

                                         In via del tutto abbondanziale va infatti osservato che, per quel che riguarda la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, il punto 5.3. del contratto doc. B non menziona alcun importo in relazione a stipendi non ancora percepiti da __________, mentre il bilancio allegato al 31 dicembre 2001 indica genericamente "debiti verso dipendenti" e non verso __________ per un importo di fr. 35'501.40, per cui da questi documenti, anche se considerati insieme, non sarebbe possibile evincere un riconoscimento di debito per fr. 35'501.40 da parte di __________ a favore del procedente.

                                         L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata nei confronti di __________ va pertanto respinta per carenza di legittimazione passiva, mancando un suo riconoscimento di debito nei confronti di __________.

                                   2.   L'appello 28 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia

                                    I.   L'appello 28 marzo 2003 di __________, è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 18 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                         "1.   L'istanza 22 novembre 2002 di __________, è respinta.

                                          2.    La tassa di giustizia in fr. 230.--, già anticipata dalla parte istante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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