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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 14.2003.20

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,502 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.20

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 2002 da

__________ Patr. da: Studio legale __________  

Contro

__________ Patr. da: studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 14/15 novembre 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7 febbraio 2003 ha così deciso:

"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta

     al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per l'importo

     di fr. 15'380.55 oltre interessi al 5% dal 1.12.2001.

 2. La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a

     carico della parte convenuta nella misura di 15/16, con l'obbligo di rifondere

     a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 24 febbraio

2003 ha postulato la reiezione dell'istanza ed in via subordinata l'accoglimento

limitatamente a fr. 5'590.35, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 20 marzo 2003 la parte appellata ha chiesto la conferma del giudizio

pretorile, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera;

ritenuto

In fatto

A.

Con PE n. __________del 14/15 novembre 2002 dell'UE di Lugano la __________ ha

escusso __________ per l'incasso di fr. 16'133.50 oltre interessi al 7% dal

1. dicembre 2001, indicando quale titolo di credito: "Mancato pagamento a saldo

nostre fatture (__________) del 30.10.01 Fr. 1'214.95 + (__________) del 30.10.01

Fr. 34'031.50 + (__________) del 03.05.02 Fr. 1'669.45 ./. acconti ricevuti ok 2.10.02

Fr. 19'823.85 e in data 02.10.02 Fr. 958.55 differenza richiesta Fr. 16'133.50".

Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto

il rigetto provvisorio alla Pretore.

B.

La procedente fonda la sua pretesa su una conferma 5 settembre 2001 per

la delibera di opere di pavimentazione, sottoscritta dall'escusso, del seguente

tenore (doc. B plico p. 1):

        "DELIBERA OPERE DI __________ E FAX DEL 23.7.01

          ABITAZIONI __________

          Egregi signori

          La presente è per deliberarvi le opere da pavimentazione come da

          vostra offerta del 20.7.2001 e prezzi unitari ricevuti in data 23.7.01 per fax.

          Il tutto per un totale di fr. 26'372.75, compreso sconto del 5% e iva 7.6%.

          Inizio lavori: entro fine settembre

          In una riunione con i committenti di ieri sera, ci è stata imposta tale data.

          Vi preghiamo di ritornarci una copia controfirmata in segno di accettazione.

          Ringraziandovi, distintamente salutiamo.

                                                                                   Atelier di archittetura

                                                                                   __________

                                                                                             (firma)

              Per accettazione:

              ditta __________

              data, firma e timbro…….."

La creditrice ha poi prodotto un fax inviato il 17 settembre 2002 dall'escusso alla

__________ (doc. B plico p. 2) e tre fatture indirizzate a "__________" n. __________del 30 ottobre 2001 per

fr. 34'031.50 (doc. B plico), n. __________ del 30 ottobre 2001 per fr. 1'214.95

(doc. B plico) e n. __________del 3 maggio 2002 per fr. 1'669.45 (doc. B plico).

Dedotti diversi acconti ricevuti il 2 ottobre 2002 di fr. 19'823.85 risp. di fr. 958'55, la __________ pretende il pagamento dell'importo residuo di fr. 16'133.50.

C.

All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto di avere agito in nome

di terzi e non in nome proprio. D'altro canto le fatture sono state intestate a

__________ e non a suo nome, mentre da nessun documento emerge

che egli si sia assunto personalmente il debito. Nel fax inviato alla __________ viene fatto

riferimento alla necessità di intestare le fatture ai committenti __________ e __________

e viene indicato chiaramente che il pagamento era vincolato al versamento da parte

dei committenti. 

Con la replica la procedente ha rilevato che la delibera dei lavori è stata

sottoscritta dall'escusso, per cui appare logico che la fattura venga intestata

ai proprietari presso l'architetto. L'intestazione della fattura è stata

richiesta appositamente dall'architetto, con la menzione dei nomi dei proprietari,

visto che la __________ ha in corso altri lavori con l'architetto __________.

Duplicando l'escusso ha ribadito che la delibera dei lavori 5 settembre 2002

non indica che egli ha incaricato la procedente in nome proprio. Lo si deduce

dal riferimento ai proprietari nello stesso scritto. L'escusso ha poi contestato

che l'intestazione delle fatture sia stata determinata da sue istruzioni.

D.

Con sentenza 7 febbraio 2003 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l'istanza ritenendo che la lettera 5 settembre 2001 (doc. B p. 1), unitamente al fax inviato dall'escusso alla signora __________ (doc. B plico p. 2), costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Questi scritti infatti, resi su carta intestata dell'escusso, risultano sottoscritti: "Atelier di architettura __________" senza nessuna indicazione aggiuntiva, come potrebbe essere "Direzione lavori". Secondo la prima giudice la documentazione agli atti sembra poi confermare la tesi avanzata dalla procedente, secondo la quale sarebbe stato proprio l'escusso, per sue esigenze interne, a richiedere che le fatture venissero intestate ai signori "__________".

In prima sede è poi stato constatato che secondo il tenore del menzionato fax inviato dal procedente alla signora __________ (doc. B plico p.2), l'escusso ha riconosciuto soltanto i seguenti importi:

fr. 33'031.50 (fattura n. __________)

fr. 1'214.94 (fattura n. __________)

fr. 1'916.50 (fattura n. __________)

per un totale di fr. 36'162.95.

Ritenuto che la __________ ha ammesso di avere ricevuto acconti per complessivamente fr. 20'782.40, il saldo scoperto ammonta a fr. 15'380.55. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso legale del 5% ex art. 104 CO, non risultando agli atti una pattuizione documentale a comprova di quelli pretesi dalla creditrice.

E.

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In via subordinata l'appellante ha rilevato che il solo scritto che potrebbe costituire un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF è costituito dalla lettera 5 settembre 2001 (doc. B plico), in cui la delibera delle opere era limitata all'importo di fr. 26'372.75 IVA inclusa. Considerati gli acconti ricevuti dalla creditrice di complessivi fr. 20'782.40, il rigetto provvisorio dell'opposizione potrebbe essere concesso limitatamente a fr. 5'590.35 e non a fr. 15'380.33.

F.

Con le sue osservazioni la parte appellata ha chiesto la conferma della sentenza pretorile, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera.

Considerato

In diritto

                                   1.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. ll riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                         Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF).

                            c)   Dall'esame dello scritto 5 settembre 2001 (doc. B plico), inviato dall'arch. __________ alla __________, si evince dapprima l'indicazione dell'opera deliberata

                                         del seguente tenore:

                                         "DELIBERA OPERE DI __________ E FAX DEL 23.7.01

                                         ABITAZIONI __________ ".

                                         Da questa indicazione è chiaramente deducibile che si tratta di opere destinate non all'architetto __________personalmente, bensì ad altri committenti indicati quali __________ e __________. L'escusso ha poi menzionato nel suddetto scritto che "in una riunione con i committenti" è stato imposto come termine per l'inizio lavori la fine di settembre.

                                         Con fax 17 settembre 2002 l'arch. __________ scrive poi alla segretaria della _________:

                                         "Ho ricevuto in data 13 settembre il pagamento parziale atteso dai Sigg. __________, posso dunque far fronte immediatamente al pagamento per conto del mio cliente __________della sua quota parte vostre fatture no. __________- __________- __________ (intestata a __________).

                                         …..

                                         Spero che anche i sigg. __________possano ragionare e far fronte ai loro impegni. 

                                         Per quanto riguarda il documento dove i __________ ci hanno incaricato di far fare il lavoro lo sto cercando… con il rientro della mia collaboratrice dalle ferie lunedì 23.09 sicuramente salta fuori (così potrà poi procedere con atto esecutivo direttamente ai __________)."

Da questi documenti emerge che l'escusso ha deliberato i lavori non in suo nome ma in nome dei committenti __________e __________, per cui il riconoscimento di debito doc. B non è stato emesso dall'arch. __________. La questione a sapere se egli era autorizzato a rappresentare i committenti non deve essere decisa in questa sede. La procedente è rinviata alla procedura ordinaria.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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