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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.06.2003 14.2003.13

17. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,675 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2003.13

Lugano 17 giugno 2003 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. __________) promossa con istanza 8 novembre 2002 da

__________ patrocinato dall’avv. __________  

Contro

__________ patrocinata dall’avv.dott. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ________dell'UE di Lugano del 16 settembre 2002;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 gennaio 2003, ha così deciso:

"1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.    La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.

3.    omissis";

sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 febbraio 2003 ha postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di prima sede;

viste le osservazioni 7 marzo 2003 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. G), ________________ ha escusso __________, al foro della sua succursale di __________, per l'incasso dell’importo di fr. 95’445.-- oltre interessi al 5% da diverse scadenze e spese, indicando quale titolo di credito “Contratto di lavoro 27.10.2000.

                                         1-11)    Differenze sul salario pattuito relativamente alle mensilità da febbraio a dicembre 2001

                                         12-16)  Differenze sul salario pattuito relativamente alle mensilità da gennaio a maggio 2002

                                         17-18)  13a salari giugno e luglio 2002

                                         19-20)  Salari giugno e luglio 2002”

                                         così come la lista delle scadenze delle diverse mensilità.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 2002, la parte istante ha confermato la propria istanza, chiedendo il versamento delle differenze di salario tra quanto pattuito con contratto 27 ottobre 2000, ossia fr. 200'000.-- lordi all’anno, inclusa la tredicesima, e quanto poi effettivamente versato (fr. 150'000.-lordi, tredicesima inclusa) in base ad una decisione unilaterale della società di riduzione “temporanea” del suo salario del 25%.

                                         In risposta, la parte convenuta ha prodotto un allegato scritto di 7 pagine nonché contestato l’autenticità e il contenuto delle dichiarazioni scritte prodotte dalla controparte quali doc. H a M. In sostanza, la parte convenuta ha affermato, da una parte, che l’istante aveva prestato la propria attività dal 1. febbraio 2001 sulla base di una rimunerazione annuale di fr. 150'000.-- (e non di fr. 200'000.--) pattuita verbalmente dopo la conclusione del contratto 27 ottobre 2000 e accettata dall’istante, il quale, nel periodo di durata del rapporto contrattuale, non ha mai contestato i conteggi inviatigli, firmando addirittura alcuni bonifici relativi al suo salario e una dichiarazione destinate alle assicurazioni sociali indicanti l’importo di fr. 150'000.--. D’altra parte, la convenuta ha motivato il mancato versamento degli stipendi di giugno e luglio 2002, così come la quota parte della tredicesima per l’anno 2002, eccependo la compensazione con un asserito credito in risarcimento del danno consecutivo a irregolarità che avrebbe commesso l’escutente. L’escussa ha d’altronde evidenziato come l’istante non aveva fatto valere le sue pretese il 4 luglio 2002 allorquando fu firmato il protocollo d’intesa (doc. D) che confermava l’accordo di rescissione contrattuale. Infine, essa ha contestato i conteggi avversari, non indicati in modo chiaro.

                                         In replica e in duplica le parti sono rimaste sulle loro posizioni.

                                  C.   Con sentenza 28 gennaio 2003, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’opposizione in via provvisoria, ritenendo che i doc. A, B, D, E, H, I e L costituivano un valido titolo di rigetto. La prima giudice ha considerato che l’escussa non aveva sostenuto in modo credibile che l’escutente non avesse eseguito la sua prestazione lavorativa e che anzi la corretta esecuzione della prestazione risultava confermata dalle dichiarazioni di organi iscritti della società prodotte in sede di udienza (doc. H-L), le quali essa non aveva esplicitamente eccepito di falso. Fondandosi sulla dichiarazione di __________ (doc. M), la Pretore ha inoltre ritenuto che la tesi della successiva conclusione di un contratto verbale non appariva verosimile, come pure l’eccezione di compensazione.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa, riproponendo la maggior parte degli argomenti sostenuti in prima istanza.

                                  E.   Delle osservazioni dell’appellato si dirà, se occorre, nei considerandi seguenti.

Considerato

in diritto:                  1.   Con scritto 11 aprile 2003, la parte appellata ha indicato a questa Camera i propri dubbi circa la legittimazione del patrocinatore dell’appellante, in quanto quest’ultimo, il 28 marzo 2003, gli avrebbe comunicato che la società non disporrebbe di organi in grado di sottoscrivere il certificato di salario richiesto.

                                         In base all’art. 99 CPC, questa Camera, con ordinanza 14 aprile 2003, ha fissato un termine di 10 giorni all’appellante per produrre una valida procura a favore del proprio patrocinatore, ciò che ha tempestivamente fatto il 28 aprile 2003. La procura è regolare e sottoscritta da persone abilitate a rappresentare la società secondo il registro di commercio lussemburghese. Del resto, la parte appellata, alla quale è stata intimata, non ha fatto avere osservazioni. L’appello è quindi ricevibile.

                                   2.   Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   3.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute __________ – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto  anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                               4.1.   Nel caso di specie, l’escutente fonda la propria istanza sulla convenzione 27 ottobre 2000 (doc. A) nonché sulla cessione di siffatta convenzione all’escussa (doc. B). Con la prima giudice, si può qualificarla, prima facie, quale contratto di lavoro ai sensi del diritto svizzero (cfr. doc. A, ad n. 9). Il punto non è in ogni caso controverso tra le parti.

                               4.2.   Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., p. 341; cfr. pure Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 44 e 57 ad art. 82).

                               4.3.   In concreto, il doc. A costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio per un salario annuale di fr. 200'000.-- lordi, compresa la tredicesima mensilità, versato mensilmente al netto dei contributi sociali legali (cfr. doc. A, ad n. 4). Tale titolo è opponibile all’appellante, in seguito alla cessione del contratto avvenuta il 9 febbraio 2001, i cui contenuti sono rimasti “invariati” (cfr. doc. B).

                               4.4.   L’appellante non contesta che l’escutente abbia effettivamente svolto correttamente la sua prestazione lavorativa. A titolo abbondanziale, essa aveva però, in prima sede, fatto valere un credito di risarcimento danni in compensazione delle pretese vantate dal creditore per i mesi di giugno e luglio 2002, come pure della quota parte della tredicesima per l’anno 2002. In questa sede, l’appellante ha rinunciato a prevalersi di tale eccezione (cfr. appello, p. 2 s. ad 1), che comunque avrebbe dovuto rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. Staehelin, n. 126 ad art. 82). D’altronde, essa non ha esplicitamente sollevato l’“exceptio non (rite) adimpleti contractus” né in prima istanza e tanto meno in seconda istanza. Non è quindi necessario esaminare d’ufficio se l’appellante era in diritto, in virtù dell’art. 82 CO, di rifiutare la propria prestazione (cfr. Rolf H. Weber, Berner Kommentar VI.4.1, Berna 1982, n. 219 ad art. 82; Marius Schraner, Zürcher Kommentar V.1e.1, 3. ed., Zurigo 1991, n. 197 ad art. 82; Urs Leu, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 11 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 98 ad art. 82).

                               4.5.   Il contratto di lavoro vale titolo di rigetto provvisorio fino alla sua scadenza e qualora sia, come nel caso di specie (cfr. doc. A ad n. 3), di durata indeterminata, spetta all’escusso che ne contesterebbe l’estensione temporale o materiale rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF una regolare disdetta o modifica delle condizioni contrattuali (in tal senso per il contratto di locazione, cfr. Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82). Questo problema verrà esaminato al considerando 5.

                               4.6.   L’appellante pretende che i conteggi presentati dall’escutente siano errati, sia perché i salari sarebbero indicati al lordo, sia perché i salari di giugno e luglio 2002 menzionati nella sentenza impugnata sono eccessivi.

                                         In realtà, le cifre indicate sul precetto esecutivo sono nette, come risulta dallo specchietto prodotto quale doc. F, peraltro non puntualmente contestato dall’appellante. L’escutente, per calcolare le differenze di salario, ha tenuto conto di una deduzione del 10,287% per gli stipendi su base annuale di fr. 150'000.-- (per la precisione su fr. 156'362.-- [cfr. doc. 3], come onestamente indicato nel conteggio sub doc. M) e del 9, 217% per quelli su base annuale di fr. 200'000.--, percentuali fondate sulle stesse cifre indicate nei conteggi prodotti dalla stessa appellante (cfr. doc. 2a-2r). La differenza per il 2001 ammonta pertanto a fr. 41'289.-- (@ [fr. 200'000.-- x [1-9,217%]] – [fr. 156'362.-- x [1-10,287%]]) e quella per i mesi da gennaio a maggio 2002 a fr. 18'075,60 (@ [5/13] x {[fr. 200'000.-- x [1-9,217%]] – [fr. 150’000.-- x [1-10,287%]]}). I salari netti di giugno e luglio 2002 ammontano a fr. 27'933,25 (@ [2/13] x [fr. 200'000.-- x [1-9,217%]]). La quota parte della tredicesima per i mesi da gennaio a luglio 2002 (mai pagata dall’appellante, cfr. appello, p. 3 ad 1) è pari a fr. 8'147,20 (@ [7/12] x [1/13] x [fr. 200'000.-- x [1-9,217%]]). La pretesa totale è pertanto di fr. 95'445.-- (@ fr. 41'289.-- + 18'075,60 + 27'933,25 + 8'147,20), ossia esattamente quanto chiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione. L’errore di scrittura figurante a p. 2 della sentenza impugnata non ha quindi avuto conseguenza sul dispositivo.

                                   5.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

                               5.1.   L’appellante allega che l’importo del salario lordo annuale di fr. 200'000.-- previsto dalla convenzione 27 ottobre 2000 (doc. A) è stato ridotto a fr. 150'000.-- con accordo verbale intervenuto successivamente tra le parti. Lo dimostrerebbe il fatto che l’escutente abbia accettato il versamento del salario ridotto durante oltre un anno e mezzo senza protestare, quando secondo il principio della buona fede avrebbe dovuto immediatamente chiedere la differenza. Alla luce della teoria dell’affidamento, il contratto iniziale sarebbe quindi stato modificato per atti concludenti.

                               5.2.   Sennonché il procedente afferma che l’azionista di riferimento, dott. __________, gli avrebbe assicurato, come del resto ad altri dipendenti della società, che gli arretrati sullo stipendio sarebbero stati riversati a fine estate o al più tardi entro la fine del 2001. Produce al riguardo una dichiarazione 20 gennaio 2003 di tale __________ (cfr. doc. M), all’epoca dei fatti membro del consiglio d’amministrazione della succursale di __________ della parte appellante (cfr. doc. C), che conferma la tesi difensiva.

                                  a)   Certo, l’appellante contesta che il dott. __________ sia mai stato suo dipendente, ma quale membro del consiglio d’amministrazione della succursale (cfr. doc. C) – recte quale organo della società abilitato a vincolare quest’ultima solo limitatamente agli affari della succursale (cfr. art. 718a cpv. 2 CO) – la sua testimonianza appare rilevante. Va dato atto all’appellante che la dichiarazione in questione è solo indiretta rispetto al fatto da dimostrare, siccome il dott. __________ non ha assistito personalmente all’incontro tra il procedente e il dott. __________. Quest’ultimo gli aveva comunque annunciato la decisione che intendeva comunicare al procedente, come pure agli altri dirigenti della società. Appare pertanto verosimile che la riduzione di salario, anche per il suo carattere verbale, sia stata effettivamente solo “temporanea”. Ciò ammesso, cade l’intera argomentazione appellatoria circa l’esistenza di un accordo concluso per atti concludenti.

                                  b)   L’appellante rimprovera velatamente alla controparte di non aver prodotto alcuna dichiarazione del dott. __________. Sennonché secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF spettava al contrario ad essa portare questa prova, a sostegno della tesi del contratto verbale. Non averlo fatto costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi antagonista.

                                  c)   In sede d’appello, l’autenticità della dichiarazione sub doc. M non risulta più contestata (cfr. appello, p. 4 s. ad 4). Comunque, essa è presunta, di modo che sarebbe spettato a chi la contestava rendere verosimile che si trattasse di falso (cfr. Stücheli, op. cit., p. 116 ad e; cfr. pure per analogia: Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82).

                                  d)   In questa sede l’appellante ha anche rinunciato all’eccezione di compensazione sollevata in prima sede relativamente ai salari di giugno e luglio 2002 nonché alla quota parte della tredicesima per il 2002, riservandosi la facoltà di eventualmente riproporla in sede di merito (cfr. appello, p. 3 ad 1).

                               5.4.   Riassumendo, la tesi appellatoria appare meno verosimile di quella difesa dalla parte appellata, perché contraddetta da una dichiarazione scritta che l’appellante non è riuscita a confutare. Sembra del resto insolito che – a voler seguire quest’ultima – una modifica così sostanziale come la riduzione del 25% del salario non sia stata conclusa nella forma scritta né sia stata menzionata nel protocollo d’intesa 4 luglio 2002 (doc. D), il quale ribadisce a chiare lettere che l’appellante è subentrata nella convenzione 27 ottobre 2000, senza modifica del suo contenuto, riservando poi la liquidazione "in seguito" delle eventuali reciproche pretese.

                                   6.   L’appello va quindi respinto.

                                         La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 82 CO, 99 CPC nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   L’appello 6 febbraio 2003 di __________, succursale di __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

14.2003.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.06.2003 14.2003.13 — Swissrulings